Decreto Rilancio e Superbonus 2020: tetti di spesa per Ecobonus potenziati al 110%?


Detrazioni fiscali del 110% o Superbonus, quali sono i tetti di spesa relativi per gli interventi di efficientamento energetico e miglioramento sismico che sono previsti dal Decreto rilancio 2020? Sulla base dell’articolo 119 del decreto Rilancio, Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici, si prevede nuove possibilità per l’edilizia con l‘incentivazione degli interventi di ristrutturazione edilizia che migliorano l’efficienza energetica e diminuiscono il rischio sismico dell’intero patrimonio edilizio italiano. Ad ogni modo, sono sempre tante le domande poste da parte di tecnici ma anche di soli contribuenti che si chiedono in cosa consistono queste detrazioni fiscali, quali i limiti di spesa del nuovo bonus ed in quanto tempo è possibile usufruirne.


Ecobonus al 110%, quali sono i tetti di spesa

Riguardo i limiti di spesa sembra che il decreto rilancio abbia previsto non soltanto per l‘ecobonus ma anche per il Sisma bonus, una suddivisione della detrazione complessiva in cinque quote annuali di importo pari. Ma a quanto ammontano i tetti massimi di spesa per ogni singola categoria di intervento? Per quanto riguarda gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con gli impianti centralizzati, pare che la detrazione venga calcolata su un ammontare complessivo delle spese che non risulta superiore a €30000 per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio e questo è ciò che è riconosciuto anche per le spese riguardanti lo smaltimento e la bonifica dell’impianto sostituito.

Per quanto riguarda ancora gli interventi di isolamento termico delle superfici opache, verticali e orizzontali che riguardano l’involucro dell’edificio con una incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda delle dell’edificio medesimo, la detrazione viene calcolata su un ammontare che comprende le spese e che non deve essere superiore a €60.000 per il numero delle unità immobiliari che vanno a comporre l’intero edificio. Per quanto riguarda invece gli interventi sugli edifici unifamiliari volti alla sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con degli impianti a pompa di calore, compreso gli impianti ibridi, geotermici anche fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, la detrazione viene calcolata su un ammontare complessivo delle spese che non devono superare i €30.000 e Viene riconosciuta anche per le somme destinate allo smaltimento e alla Bonifica dell’impianto sostituito.

Ci sono dei casi in cui ogni intervento di cui abbiamo parlato vengono eseguiti in contemporanea ad altri tipi di interventi di efficientamento energetico previste ovviamente dalla normativa e per i quali si può godere di una nuova aliquota che viene potenziata al 110% ovviamente rispettando i tetti di spesa originali. Tra questi citiamo sicuramente gli interventi per la riqualificazione energetica di edifici esistenti, interventi sugli involucri, interventi per l’installazione di pannelli o di schermature solari e per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione ad aria o ad acqua.


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