Pensioni ultima ora
Possono usufruire di quota 100 i lavoratori che abbiano maturato quindi due requisiti ovvero 62 anni di età e 38 anni di contributi versati. Effettivamente in base a questa nuova misura, molti potranno andare in pensione e fare quindi un qualcosa che fino a poco tempo fa non era possibile per via della legge Fornero. Ad ogni modo, il decreto non è soltanto uno strumento grazie al quale molti lavoratori potranno andare prima in pensione, ma dà anche delle opzioni di più in più a coloro che rendono più agevole il proprio percorso verso la futura pensione. Vediamo che cosa sancisce nello specifico l’articolo 20 “ facoltà di riscatto” periodi non coperti da contribuzione. Questo articolo sancisce che in via sperimentale per il triennio 2019-2021 gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei Lavoratori autonomi e alla gestione separata di cui all’articolo 2 comma 26 della legge 8 agosto 1995 numero 335 privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione, hanno facoltà di riscattare in tutto o in parte i periodi antecedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, compresi tra la data del primo e quella dell’ultimo contributo, comunque accreditato nelle suddette forme assicurative non soggetti a obbligo attributivo e che non siano già coperti da contribuzione comunque versata e accreditata, presso forme di previdenza obbligatoria.
Pensione, Quota 100 e vantaggio per i lavoratori tra sistema misto e retributivo
Su quota 100 sono state pubblicate alcune considerazioni riguardanti uno studio effettuato dal centro studi e ricerche itinerari previdenziali. Si mette in evidenza un aspetto ovvero che a beneficiare maggiormente della pensione anticipata, saranno i lavoratori che andranno in pensione con una parte preponderante determinata dal sistema retributivo a fronte invece di chi ci andrà con il sistema misto. In questo senso, chi aveva 18 anni di contributi a fine 1995 deve considerare la pensione con il sistema retributivo, mentre chi ne aveva meno deve procedere con il sistema misto e avrà quindi la parte fino al primo gennaio 1996, calcolate con il sistema retributivo e le annualità successive, valorizzate con il sistema contributivo.