Il giudice Roberto Pertile del Tribunale civile di Milano ha emesso un provvedimento cautelare urgente di inibitoria nei confronti di Fabrizio Corona, su richiesta degli avvocati Domenico Aiello e Daniela Missaglia, che rappresentano Alfonso Signorini.
L’ex agente fotografico, secondo quanto appreso, non potrà trasmettere online la prossima puntata del suo format “Falsissimo”, inizialmente prevista per stasera, e dovrà inoltre rimuovere i contenuti delle due puntate precedenti. Il conduttore e giornalista, nell’istanza, aveva lamentato una campagna di diffamazione a suo carico.
Il giudice, accogliendo il ricorso di Signorini, come si evince dal dispositivo, ordina a Corona “di rimuovere immediatamente da ogni hosting provider e da ogni social media a lui direttamente o indirettamente riconducibile, tutti i video nonché tutti i contenuti (testuali, audio e video) specificati nel ricorso” degli avvocati e “comunque aventi a oggetto” il conduttore. Inoltre, con il provvedimento “vieta e inibisce” all’ex re dei paparazzi “di pubblicare, diffondere o condividere, con qualsiasi mezzo o strumento e su qualsiasi hosting provider, qualunque ulteriore video o contenuto di carattere diffamatorio che comunque danneggi, direttamente o indirettamente, il diritto” di Signorini “alla reputazione, all’immagine e alla riservatezza”.
Corona aveva annunciato per stasera una terza puntata, incentrata sul cosiddetto “sistema Signorini”, accusandolo di presunti ricatti e richieste di favori sessuali in cambio della partecipazione al Grande Fratello.
Il giornalista ha sempre respinto con forza le accuse mosse contro di lui. Sono in corso diverse indagini presso la Procura riguardanti il caso. Il giudice civile ha ordinato a Fabrizio Corona di depositare presso la Cancelleria del Tribunale, entro due giorni dalla notifica del provvedimento, tutti i supporti fisici in suo possesso contenenti documenti, immagini e video relativi alla sfera privata di Alfonso Signorini, nonché alla corrispondenza telematica e non telematica del ricorrente con terzi. Tale deposito deve includere tutti i materiali suscettibili di danneggiare direttamente o indirettamente il diritto del ricorrente alla reputazione, all’immagine e alla riservatezza.
Il Tribunale civile ha inoltre stabilito che Corona dovrà corrispondere a Signorini la somma di 2.000 euro per ogni singola violazione delle misure imposte, moltiplicata per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione di tali misure. A ciò si aggiunge la condanna al pagamento delle spese legali per un importo superiore a 9.000 euro.
Per i motivi esposti negli articoli 700 e 669 octies del codice di procedura civile, il giudice ha accolto il ricorso proposto da Alfonso Signorini. Di conseguenza, il giudice ha ordinato a Fabrizio Corona di rimuovere immediatamente da ogni hosting provider e social media a lui direttamente o indirettamente riconducibile tutti i video e i contenuti (testuali, audio e video) specificati nel ricorso e aventi a oggetto il ricorrente. Inoltre, il giudice ha vietato e inibito a Corona di pubblicare, diffondere o condividere, con qualsiasi mezzo o strumento e su qualsiasi hosting provider, qualsiasi ulteriore video o contenuto di carattere diffamatorio o che comunque danneggi, direttamente o indirettamente, il diritto del ricorrente alla reputazione, all’immagine e alla riservatezza.
Il giudice Roberto Pertile, con provvedimento emesso il 26 gennaio 2026, ha disposto che il resistente depositi presso la Cancelleria del Tribunale, entro il secondo giorno successivo alla notifica, tutti i supporti fisici in suo possesso contenenti documenti, immagini e video relativi alla sfera privata del ricorrente, nonché alla corrispondenza telematica e non telematica del ricorrente con soggetti terzi. Tale deposito deve includere tutti i materiali suscettibili di danneggiare direttamente o indirettamente il diritto del ricorrente alla reputazione, all’immagine e alla riservatezza.
Inoltre, il giudice, richiamando l’articolo 614 bis del codice di procedura civile, ha stabilito che il resistente dovrà corrispondere al ricorrente la somma di EUR 2.000,00 per ciascuna singola violazione delle misure sopra indicate, moltiplicata per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione di ciascuna misura.
Infine, il giudice, in applicazione dell’articolo 669 octies del codice di procedura civile, ha condannato il resistente al rimborso delle spese di lite sostenute dal ricorrente, liquidate in € 286,00 per spese e € 9.000,00 per compensi professionali, oltre a spese generali, IVA e CPA. Il provvedimento è stato trasmesso alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
L’avvocato Domenico Aiello, legale di Alfonso Signorini, ha commentato la decisione del giudice, affermando che essa chiarisce l’impossibilità di violare i diritti individuali con disinvoltura e insolenza. L’avvocato Aiello ha sottolineato che non è consentito insultare e danneggiare il prossimo sui social media e che non è possibile ottenere tutele per una pianificata e ramificata organizzazione finalizzata alla diffamazione aggravata a scopo di lucro personale. Inoltre, ha evidenziato che i Web Hosting, i grandi colossi della rete, sono moralmente concorrenti nell’illecito, se non addirittura favoreggiatori, se non si pongono problemi di etica e responsabilità.



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