Bollo auto e superbollo in scadenza 2018: esenzione e agevolazioni fiscali per disabili con legge 104



Bollo auto: hai ancora dubbi?

Bollo auto: pagamenti e scadenze



Il bollo auto è un’ imposta di possesso (altra cosa è la tassa di circolazione, che si applica solo ai veicoli cosiddetti “storici”, cioè di almeno 30 anni e con specifici requisiti), cioè una imposta patrimoniale (probabilmente incostituzionale), perché non riferita al valore del “patrimonio”, ma solo a caratteristiche tecniche. Il “bollo” auto infatti si calcola in base alla potenza della vettura (espressa in kilowatt) e al suo impatto sull’ambiente (Euro 0, Euro 1, Euro 2 e cosi via). Entrambi i dati, cioè potenza e livello di emissioni, sono indicati sulla carta di circolazione. L’imposta è dovuta per 12 mesi, o fino alla prima scadenza utile solo per le auto di prima immatricolazione; non sono più ammessi pagamenti per trimestri. L’imposta è a carico di chi risulta intestatario al PRA (Pubblico Registro Automobilistico) de veicolo; l’onere della registrazione al PRA incombe sul proprietario del veicolo e deve avvenire entro 60 gg dall’immatricolazione o dall’autenticazione della firma del venditore in caso di veicoli usati. Occhio alla scadenza In linea generale, questa imposta va versata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del precedente pagamento. Dato che ogni Regione può variare la scadenza del bollo, è meglio fare una verifica prima di versare, perché in caso di ritardi bisogna pagare interessi e sanzioni, mentre in caso di anticipo non è facile farsi rimborsare. L’imposta è di competenza Regionale, che incassa l’intero importo, secondo i criteri fissati da una legge Nazionale. Il PRA, gestito dall’ACI non è l’esattore, ma solo l’archivio degli avvenuti pagamenti, e le Delegazioni ACI sono appunto sportelli di cassa. Su internet ci sono parecchie alternative per il calcolo del bollo in base alla targa che possono indicare, caso di pagamento oltre il termine di scadenza, anche l’importo di sanzioni e interessi da versare. Sul sito www.aci.it, è possibile calcolare il bollo partendo dalla targa del veicolo, calcolare l’importo dovuto, a seconda della regione di residenza del proprietario, verificarne la scadenza e pagarlo on line con un supplemento per il servizio BOLLONET. pari all’1,2% dell’imposta che si somma a € 1,87 di commissione fissa. Per un’imposta di € 200, il servizio costa quindi € 4,27, cioè il 2,13% dell’imposta,da confrontare con i costi e i disagi delle altre forme di pagamento ammesse. Il servizio è gratuito per i soci Aci.Pagare il bollo auto Il bollo auto può essere pagato in tabaccheria, nelle delegazioni Aci, i molte agenzie di pratiche auto e in alcune banche (anche tramite sportello bancomat oppure ricorrendo all’internet banking). In Posta, nella maggior parte dei casi, si deve compilare un bollettino in cui va indicato il numero di conto corrente postale della Regione. Nelle regioni convenzionate con l’Aci, negli uffici postali si può trovare il bollettino di pagamento già pre intestato: Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Puglia, Toscana, Umbria (più le province di Bolzano e Trento). A parte alcune banche, tutte le modalità di pagamento comportano il pagamento di una commissione: tabaccherie, uffici Aci e agenzie di pratiche auto chiedono una cifra fissa di 1,87 euro. I siti delle singole Regioni, se offrono questo tipo di servizio, applicano tariffe diverse tra loro, spesso in percentuale sull’importo da versare.

Bollo auto e figlio con legge 104, è possibile avere l’esenzione? Bollo auto e esenzione per legge 104/1992 La Legge 104, tra le tante agevolazioni, prevede anche l’esenzione del bollo auto sui veicoli condotti dalla persona invalida o disabile o dai familiari accompagnatori. Per poter usufruire dell’agevolazione bisogna presentare una domanda alla Regione competente (di residenza). Alla domanda dovrà essere allegata tutta la documentazione. Nelle regioni in cui tali uffici non sono stati istituiti l’interessato può rivolgersi all’ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate. Esenzione bollo auto: chi può farne richiesta Possono fare richiesta dell’esenzione dal bollo auto i soggetti affetti da:  disabilità con patologia che comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti;  disabilità grave o con pluriamputazioni;  disabilità per la quale e stata riconosciuta l’indennità di accompagnamento;  disabilità per cecità o sordità. Documenti d’allegare alla domanda Nel caso in questione art. 3 comma 3 della legge 104 bisogna presentare la seguente documentazione allegata in base al grado di disabilità: Disabilità con patologia che comporta grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni Il disabile deve essere stato riconosciuto portatore di handicap o invalido, in stato di gravità, affetto da patologia con grave limitazione di deambulazione o affetti da pluriamputazioni. Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, non necessita di adattamento tecnico. La documentazione da allegare alla domanda di esenzione è costituita da:  Copia della carta di circolazione;  Copia del verbale di accertamento dell’handicap emesso dalla Commissione medica presso la ASL di cui all’art. 4 della legge n.104/1992 dal quale risulti esplicitamente che il soggetto si trova in situazione di handicap grave ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 104/1992 derivante da patologie che comportano una grave limitazione della deambulazione o da pluriamputazioni;  Copia della documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti che il disabile è fiscalmente a carico dell’intestatario del veicolo (solo nel caso in cui il veicolo non sia intestato al portatore di handicap/invalido). Nel caso di Disabilità mentale o psichica Il disabile deve essere stato riconosciuto portatore di handicap o invalido, in stato di gravità, affetto da una patologia mentale o psichica, con riconoscimento della indennità di accompagnamento. Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, non necessita di adattamento tecnico. La documentazione da allegare alla domanda di esenzione è costituita da:  Copia della carta di circolazione;  Copia del verbale di accertamento dell’handicap emesso dalla Commissione medica presso la ASL di cui all’art. 4 della legge n. 104/1992 dal quale risulti esplicitamente che il soggetto si trova in situazione di handicap grave ai sensi dell.art.3 comma 3 della medesima legge derivante da disabilità psichica o mentale;  Copia del certificato di attribuzione dell’indennità di accompagnamento di cui alle leggi 18/80 e 508/88 emesso dalla Commissione preposta all’accertamento dell’invalidità civile di cui alla legge n.295/90 ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante che al disabile è stata riconosciuta l’indennità di accompagnamento;  Copia della documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti che il disabile è fiscalmente a carico dell’intestatario del veicolo (solo nel caso in cui il veicolo non sia intestato al portatore di handicap/invalido). I veicoli per i quali è possibile chiedere l’esenzione L’esenzione del bollo auto si applica ai veicoli, condotti dai disabili o utilizzati per il loro accompagnamento, con limitazione di cilindrata fino a 2000 cc se con motore a benzina, e fino a 2800 cc se con motore diesel. L’esenzione spetta per un solo veicolo, si può possibile ottenere nuovamente l’agevolazione per un secondo veicolo solo se il primo, già soggetto di esenzione bollo, viene venduto o cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico (Pra). Esenzione bollo auto sul veicolo del familiare Il veicolo deve essere intestato al disabile o, in alternativa, al familiare che lo ha fiscalmente a carico, nel caso specifico il padre che ha fiscalmente a carico il figlio di 8 anni può chiedere l’esenzione bollo auto. Un vincolo indispensabile per potere usufruire dell’esenzione del bollo auto è che il veicolo sia intestato al disabile o alla persona alla quale il disabile è fiscalmente a carico. Per essere ritenuto a carico fiscalmente, il reddito complessivo annuo del disabile deve essere entro la soglia di euro 2.840,51. Quindi, al di sopra di questo limite, per poter usufruire delle agevolazioni fiscali, occorrerà necessariamente che il veicolo e i documenti di spesa siano intestati al disabile (e non al suo familiare). Sono escluse da questo limite sopra indicato, i redditi esenti (le pensioni sociali, le indennità comprese quelle di accompagnamento, le pensioni e gli assegni erogati ai ciechi civili, ai sordi preverbali e agli invalidi civili) e di quelli soggetti a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva. Per familiare del disabile si intende: il coniuge, i fratelli, le sorelle, i suoceri, le nuore e i generi, gli adottanti, nonché i figli e i genitori, in mancanza dei quali subentrano i discendenti o gli ascendenti più prossimi. Esenzione bollo auto permanente L’esenzione dal pagamento del bollo ha carattere permanente, se riconosciuta per il primo anno (con presentazione di regolare domanda), prosegue anche per gli anni successivi, senza l’onere di ulteriori adempimenti. Solo quando vengono meno le condizioni dell’agevolazione (per esempio il veicolo viene venduto oppure viene meno l’invalidità del beneficiario), l’interessato (o agli eredi dello stesso) devono darne tempestiva comunicazione all’ufficio competente, pena il recupero del tributo e l’applicazione di sanzioni.

LE AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE AUTO CHI SONO I DISABILI AMMESSI ALLE AGEVOLAZIONI PREVISTE PER IL SETTORE AUTO

L’area dei disabili che hanno diritto alle agevolazioni per il settore auto è stata notevolmente ampliata. In particolare, sono ammesse alle agevolazioni le seguenti categorie di disabili: 1. i non vedenti e sordomuti 2. i disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento 3. i disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni 4. i disabili con ridotte o impedite capacità motorie. I non vedenti sono coloro che sono colpiti da cecità assoluta o che hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi con eventuale correzione. In tale categoria devono comprendersi i disabili indicati agli articoli 2, 3 e 4 della legge 3 aprile 2001, n. 138. I citati articoli individuano esattamente le varie categorie di non vedenti, fornendo la definizione di ciechi totali, di ciechi parziali e di ipovedenti gravi. Per quanto riguarda i sordomuti, l’articolo 1 della legge n. 68 del 1999 definisce tali coloro che sono colpiti da sordità alla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata. I disabili di cui ai punti 2 e 3 sono quelli che versano in una situazione di handicap grave prevista dal comma 3 dell’articolo 3 della legge n. 104 del 1992, che si ha quando la minorazione fisica, psichica o sensoriale – stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione – abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione. In particolare, i disabili di cui al punto 3 sono quelli che versano in una situazione di handicap grave derivante da patologie (ivi comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente della deambulazione. La condizione di handicap grave deve essere certificata con verbale dalla commissione per l’accertamento dell’handicap (di cui all’art. 4 della citata legge n. 104/1992) presso la ASL. I disabili di cui al punto 4 sono coloro che presentano ridotte o impedite capacità motorie e che non risultano, contemporaneamente, “affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione”. Solo per tale categoria di disabili il diritto alle agevolazioni continua ad essere condizionato all’adattamento del veicolo. Nel seguito di questo capitolo esporremo dapprima le agevolazioni che si riferiscono alla generalità dei disabili, e successivamente daremo le indicazioni riguardanti i disabili, affetti da ridotte capacità motorie, per i quali continua a valere il requisito dell’adattamento.

PER QUALI VEICOLI Le agevolazioni previste per il settore auto possono essere riferite, a seconda dei casi, oltre che agli autoveicoli anche ai seguenti veicoli: – motocarrozzette – autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo, o per trasporto specifico del disabile – autocaravan (solo per la detrazione Irpef del 19 %).

LA DETRAIBILITÀ AI FINI IRPEF DELLE SPESE PER MEZZI DI LOCOMOZIONE Spese di acquisto Le spese riguardanti l’acquisto dei mezzi di locomozione dei disabili danno diritto a una detrazione di imposta pari al 19% del loro ammontare. Per mezzi di locomozione s’intendono le autovetture, senza limiti di cilindrata, e gli altri veicoli sopra elencati, usati o nuovi. La detrazione compete una sola volta (cioè per un solo veicolo) nel corso di un quadriennio (decorrente dalla data di acquisto) e nei limiti di un importo di 18.075,99 euro. È possibile riottenere il beneficio per acquisti effettuati entro il quadriennio, qualora il primo veicolo beneficiato risulti precedentemente cancellato dal Pra. In caso di furto, la detrazione per il nuovo veicolo che venga riacquistato entro il quadriennio spetta, sempre entro il limite di 18.075,99 euro, al netto dell’eventuale rimborso assicurativo. Per i disabili per i quali, ai fini della detrazione, non è necessario l’adattamento del veicolo, la soglia dei 18.075,99 euro vale solo per le spese di acquisto del veicolo, restandone escluse le ulteriori spese per interventi di adattamento necessari a consentirne l’utilizzo da parte del disabile (tipo pedana sollevatrice, ecc.); spese che, a loro volta, possono fruire della detrazione del 19%, in base al successivo paragrafo 2 del capitolo III. Si può fruire dell’intera detrazione per il primo anno oppure si può optare, alternativamente, per la sua ripartizione in quattro quote annuali di pari importo.

Spese per riparazioni Oltre che per le spese di acquisto, la detrazione spetta anche per le riparazioni, escluse quelle di ordinaria manutenzione. Sono esclusi anche i costi di esercizio quali il premio assicurativo, il carburante e il lubrificante. Anche in questo caso la detrazione ai fini Irpef spetta nel limite di spesa di 18.075,99 euro, nel quale devono essere compresi sia il costo d’acquisto del veicolo che le spese di manutenzione straordinaria relative allo stesso. Intestazione del documento comprovante la spesa Se il disabile è titolare di redditi propri per un importo superiore a 2.840,51 euro, il documento di spesa deve essere a lui intestato. Se, invece, il disabile è fiscalmente a carico, il documento comprovante la spesa può essere indifferentemente intestato al disabile o alla persona di famiglia della quale egli risulta a carico.

LE AGEVOLAZIONI IVA È applicabile l’Iva al 4 per cento, anziché al 20 per cento, all’acquisto di autovetture, aventi cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e fino a 2800 centimetri cubici, se con motore diesel, nuove o usate. È applicabile l’IVA al 4 per cento anche alle prestazioni di adattamento di veicoli non adattati già posseduti dal disabile. L’aliquota agevolata si applica solo per acquisti effettuati direttamente dal disabile o dal familiare di cui egli sia fiscalmente a carico (o per prestazioni di adattamento effettuate nei loro confronti). Restano pertanto esclusi da questa agevolazione gli autoveicoli (anche se specificamente destinati al trasporto di disabili) intestati ad altre persone, a società commerciali, cooperative, enti pubblici o privati. L’Iva ridotta per l’acquisto di veicoli si applica, senza limiti di valore, per una sola volta nel corso di quattro anni (decorrenti dalla data di acquisto), salvo riottenere il beneficio per acquisti entro il quadriennio, qualora il primo veicolo beneficiato sia stato cancellato dal Pra. Gli obblighi dell’impresa L’impresa che vende veicoli con applicazione dell’aliquota agevolata deve: – emettere fattura (anche quando non richiesta dal cliente) con l’annotazione che si tratta di operazione ai sensi della legge 97/86 e della legge 449/97, ovvero della legge 342/2000 o della legge 388/2000. Nel caso di importazione gli estremi della legge 97/86 vanno riportati sulla bolletta doganale; – comunicare all’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate la data dell’operazione, la targa del veicolo, i dati anagrafici e la residenza del cessionario. La comunicazione va eseguita entro il termine di trenta giorni dalla data della vendita o della importazione. Essa va effettuata nei confronti dell’ufficio territorialmente competente in ragione della residenza dell’acquirente.

L’ESENZIONE PERMANENTE DAL PAGAMENTO DEL BOLLO L’esenzione dal pagamento del bollo auto riguarda i veicoli indicati nel paragrafo 2, con i limiti di cilindrata previsti per l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata (2000 centimetri cubici per le auto con motore a benzina e 2800 centimetri cubici per quelle diesel) e spetta sia quando l’auto è intestata allo stesso disabile, sia quando risulta intestata a un familiare di cui egli sia fiscalmente a carico. L’ufficio competente L’ufficio competente ai fini dell’istruttoria di nuove pratiche di esenzione dal bollo auto cui il disabile dovrà rivolgersi è l’Ufficio Tributi dell’ente Regione. Nelle province di Trento e Bolzano la competenza è dell’ente Provincia. Tuttavia, nelle Regioni in cui tali uffici non sono stati istituiti il disabile può rivolgersi all’Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate. Se il disabile possiede più veicoli, l’esenzione spetta per un solo veicolo che potrà essere scelto dal disabile. La targa dell’auto prescelta dovrà essere indicata al competente Ufficio, al momento della presentazione della documentazione. Restano esclusi dall’esenzione gli autoveicoli intestati ad altri soggetti, pubblici o privati (come enti locali, cooperative, società di trasporto, taxi polifunzionali, eccetera).

Quello che deve fare il disabile Il disabile che ha fruito dell’esenzione deve, per il primo anno, presentare o spedire per raccomandata AR all’Ufficio competente (della Regione o dell’Agenzia delle Entrate) la documentazione indicata più avanti, nell’apposito paragrafo. La documentazione va presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine per il pagamento non effettuato a titolo di esenzione (un eventuale ritardo nella presentazione dei documenti non comporta, tuttavia, la decadenza dall’agevolazione). Pertanto, se è prodotta oltre il termine di 90 giorni ha validità anche per i periodi precedenti in presenza delle condizioni soggettive stabilite dalla normativa vigente al momento. Gli uffici che ricevono le istanze sono tenuti a trasmettere al sistema informativo dell’Anagrafe tributaria i dati contenuti nella richiesta stessa (protocollo e data, codice fiscale del richiedente, targa e tipo veicolo, eventuale codice fiscale del proprietario di cui il richiedente risulta fiscalmente a carico). Gli uffici sono tenuti a dare notizia agli interessati sia dell’inserimento del veicolo tra quelli ammessi all’esenzione, sia dell’eventuale non accoglimento dell’istanza di esenzione. L’esenzione dal pagamento del bollo auto, una volta riconosciuta per il primo anno, prosegue anche per gli anni successivi, senza che il disabile sia tenuto a rifare l’istanza e ad inviare nuovamente la documentazione. Dal momento in cui vengono meno, però, le condizioni per avere diritto al beneficio (ad esempio, perché l’auto viene venduta) l’interessato è tenuto a comunicarlo allo stesso ufficio a cui era stata richiesta l’esenzione.

L’ESENZIONE DALLE IMPOSTE DI TRASCRIZIONE SUI PASSAGGI DI PROPRIETÀ Parallelamente all’esenzione dal bollo auto, i veicoli destinati al trasporto o alla guida di disabili appartenenti alle categorie sopra indicate (con esclusione, però, di non vedenti e sordomuti) sono esentati anche dal pagamento dell’imposta di trascrizione al Pra in occasione della registrazione dei passaggi di proprietà. Il beneficio compete sia in occasione della prima iscrizione al Pra di un’auto nuova, sia nella trascrizione di un “passaggio” riguardante un’auto usata. L’esenzione spetta anche in caso di intestazione a favore del familiare di cui il disabile sia fiscalmente a carico. La richiesta di esenzione deve essere rivolta esclusivamente al PRA territorialmente competente.

DIRITTO ALLE AGEVOLAZIONI Potrà beneficiare di tutte le agevolazioni previste (cioè, ai fini Irpef, Iva e bollo auto) anche un familiare che ha sostenuto la spesa nell’interesse del disabile, a condizione che questo sia da considerare a suo carico ai fini fiscali.

Per essere ritenuto “a carico” del familiare il disabile deve avere un reddito complessivo annuo entro la soglia di 2.840,51 euro. Tuttavia, ai fini del limite, non si tiene conto dei redditi esenti, come ad esempio le pensioni sociali, le indennità (comprese quelle di accompagnamento), gli assegni e le pensioni erogati ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili. Superando il tetto è necessario, per poter beneficiare delle agevolazioni, che i documenti di spesa siano intestati al disabile (e non al suo familiare).

LA DOCUMENTAZIONE Per le categorie di disabili che hanno diritto alle agevolazioni auto senza necessità di adattamento, la documentazione che deve essere prodotta per attestare il diritto alle agevolazioni è la seguente: • certificazione attestante la condizione di disabilità, in particolare – per non vedenti e sordomuti: certificato di invalidità che attesti la loro condizione, rilasciato da una commissione medica pubblica; – per disabili psichici o mentali: verbale di accertamento dell’handicap emesso dalla commissione medica presso la ASL di cui all’art. 4 della legge n. 104 del 1992, dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave (ai sensi del comma 3, dell’art. 3 della legge n. 104 del 1992) derivante da disabilità psichica e certificato di attribuzione dell’indennità di accompagnamento (di cui alle leggi n. 18 del 1980 e n. 508 del 1988) emessa dalla commissione a ciò preposta (commissione per l’accertamento dell’invalidità civile di cui alla legge n. 295 del 1990); – per disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione, o pluriamputati: verbale di accertamento dell’handicap emesso dalla commissione medica presso la ASL di cui all’art. 4 della legge n. 104 del 1992, dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave (ai sensi del comma 3, dell’art. 3 della legge n. 104 del 1992) derivante da patologie (ivi comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente della deambulazione; • ai soli fini dell’agevolazione Iva, dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che nel quadriennio anteriore alla data di acquisto non è stato acquistato un analogo veicolo agevolato. Nell’ipotesi di acquisto entro il quadriennio occorre consegnare il certificato di cancellazione rilasciato dal pubblico registro automobilistico; • fotocopia dell’ultima dichiarazione dei redditi da cui risulta che il disabile è a carico dell’intestatario dell’auto, ovvero autocertificazione in tal senso (nel caso in cui il veicolo sia intestato al familiare del disabile).

Per le categorie di disabili che hanno diritto alle agevolazioni solo sui veicoli adattati, la documentazione da produrre è specificata nel paragrafo seguente.

REGOLE PARTICOLARI PER I DISABILI CON RIDOTTE O IMPEDITE CAPACITÀ MOTORIE MA NON AFFETTI DA GRAVE LIMITAZIONE ALLA CAPACITÀ DI DEAMBULAZIONE

Come illustrato più sopra, alle persone pluriamputate o la cui disabilità motoria comporti una grave limitazione nella capacità di deambulazione è consentito di accedere alle agevolazioni sui veicoli a prescindere dall’adattamento del veicolo se versano nella condizione di “particolare gravità” prevista dal comma 3 dell’articolo 3 della legge 104/92. Nel caso, invece, che queste condizioni personali non si configurino, ma sussiste comunque la disabilità motoria, gli interessati sono ammessi alle agevolazioni auto descritte nei paragrafi precedenti a condizione di utilizzare veicoli adattati. Va detto che non è necessario che il disabile fruisca dell’indennità di accompagnamento. Ai sensi dell’articolo 3 della legge 104/92, per disabile, secondo la definizione generale, contenuta nel comma 1 dello stesso articolo 3, deve intendersi “colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”. Nel quadro della categoria generica dei disabili, ai fini dell’agevolazione fiscale in discorso è necessario che il disabile sia affetto da un handicap di carattere “motorio”. Vi potrà essere diritto alle agevolazioni anche senza che sia accertata la necessità dell’intervento assistenziale “permanente”, previsto, invece, per situazioni di particolare gravità. La natura motoria della disabilità deve essere esplicitamente annotata sul certificato di invalidità rilasciato dalla Commissione medica presso la ASL o anche da parte di altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità. Per quali veicoli Oltre che per le auto e gli autocaravan (per questi ultimi veicoli le agevolazioni sono solo ai fini della detrazione Irpef), i disabili con ridotte capacità motorie ma non affetti da gravi limitazioni alla capacità di deambulazione, possono godere delle agevolazioni anche sui seguenti veicoli: – motocarrozzette – autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo, o per trasporto specifico del disabile.

L’adattamento del veicolo Come già detto, per questa categoria di disabili, l’adattamento del veicolo è una condizione necessaria per tutte le agevolazioni (Iva, Irpef, bollo e imposta di trascrizione al Pra). Per i disabili titolari di patente speciale, si considera ad ogni effetto “adattata” anche l’auto dotata di solo cambio automatico (o frizione automatica) di serie, purché prescritto dalla Commissione medica locale competente per l’accertamento dell’idoneità alla guida. Gli adattamenti, che debbono sempre risultare dalla carta di circolazione, possono riguardare sia le modifiche ai comandi di guida, sia solo la carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo, per mettere il disabile in condizione di accedervi. Tra gli adattamenti alla carrozzeria da considerare idonei si elencano i seguenti, avvertendo che si tratta di indicazione esemplificativa: – pedana sollevatrice ad azione meccanica/elettrica/ idraulica; – scivolo a scomparsa ad azione meccanica/elettrica/ idraulica; – braccio sollevatore ad azione meccanica/elettrica/ idraulica; – paranco ad azionamento meccanico/elettrico/ idraulico; – sedile scorrevole/girevole atto a facilitare l’insediamento del disabile nell’abitacolo; – sistema di ancoraggio delle carrozzelle con annesso sistema di ritenuta del disabile (cinture di sicurezza); – sportello scorrevole; – altri adattamenti non elencati, purché gli allestimenti siano caratterizzati da un collegamento permanente al veicolo, e tali da comportare un suo adattamento effettivo. Pertanto, non dà luogo ad “adattamento” l’allestimento di semplici accessori con funzione di “optional”, ovvero l’applicazione di dispositivi già previsti in sede di omologazione del veicolo, montabili in alternativa e su semplice richiesta dell’acquirente. L’Iva agevolata per gli acquisti Per i disabili con ridotte capacità motorie che però non risultino affetti da gravi limitazioni della capacità di deambulazione, si applicano le seguenti regole particolari: 1. l’acquisto può riguardare – oltre agli autoveicoli – anche motocarrozzette, autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo o per trasporto specifico del disabile; 2. i veicoli devono essere adattati prima dell’acquisto (o perché così prodotti in serie o per effetto di modifiche fatte appositamente eseguire dallo stesso rivenditore) alla ridotta capacità motoria del disabile; 3. il diritto all’Iva agevolata al 4% riguarda anche le prestazioni, rese da officine per adattare i predetti veicoli, anche non nuovi di fabbrica, e relativi acquisti di accessori e strumenti.

Gli obblighi dell’impresa L’impresa che vende accessori e strumenti relativi ai veicoli adattati, ovvero che effettua prestazioni di servizio con applicazione dell’aliquota agevolata, deve emettere fattura (anche quando non richiesta dal cliente) con l’annotazione che si tratta di operazione ai sensi della legge 97/86 e della legge 449/97 (nella vendita di accessori o nelle prestazioni da parte di officine è sufficiente menzionare la legge 449/97), ovvero della legge 342/2000. Nel caso di importazione gli estremi della legge 97/86 vanno riportati sulla bolletta doganale. La documentazione I disabili con ridotte o impedite capacità motorie ma non affetti da grave limitazione alla capacità di deambulazione, in aggiunta ai documenti indicati al paragrafo 8 dovranno presentare: 1. fotocopia della patente di guida speciale. Per i disabili che non sono in grado di guidare (o perché minorenni o perché portatori di handicap che non ne consente il conseguimento), non è necessario il possesso della patente di guida speciale. Ai fini della detrazione Irpef si prescinde dal possesso di una qualsiasi patente di guida da parte sia del portatore di handicap che del contribuente cui risulta a carico; 2. ai soli fini dell’agevolazione Iva, in caso di prestazioni di servizi o nell’acquisto di accessori, autodichiarazione dalla quale risulti che si tratta di invalidità comportante ridotte capacità motorie permanenti. Nella stessa dichiarazione si dovrà eventualmente precisare che il disabile è fiscalmente a carico dell’acquirente o del committente (ove ricorra questa ipotesi); 3. fotocopia della carta di circolazione, da cui risulta che il veicolo dispone dei dispositivi prescritti quale condizione per la conduzione di veicoli da parte di disabili titolari di patente speciale ovvero che il veicolo è adattato in funzione della minorazione fisico/motoria; 4. copia della certificazione di handicap o di invalidità rilasciata da una Commissione pubblica deputata all’accertamento di tali condizioni, in cui sia esplicitamente indicata la natura motoria della disabilità.

LE ALTRE AGEVOLAZIONI 1. MAGGIORE DETRAZIONE PER I FIGLI A CARICO PORTATORI DI HANDICAP Dal 2002 è stata introdotta una particolare detrazione dall’Irpef in caso di figli portatori di handicap. La nuova detrazione, di 774,69 euro, spetta per ogni figlio fiscalmente a carico portatore di handicap (riconosciuto tale ai sensi della legge n. 104 del 1992), a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo, in sostituzione di quella (di importo minore) che spetterebbe per lo stesso figlio in assenza dell’handicap. Si ricorda che per essere considerati fiscalmente a carico è necessario che il reddito personale complessivo, al lordo degli oneri deducibili e della deduzione per l’abitazione principale e pertinenze, non sia superiore a 2.840,51 euro. Tuttavia, ai fini del limite, non si tiene conto dei redditi esenti, come ad esempio le pensioni sociali, le indennità (comprese quelle di accompagnamento), gli assegni e le pensioni erogati ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili.

AGEVOLAZIONI IRPEF PER ALCUNE SPESE SANITARIE E MEZZI DI AUSILIO Le spese mediche generiche (es.: prestazioni rese da un medico generico, acquisto di medicinali) e di assistenza specifica (resa da personale paramedico in possesso di una qualifica professionale specialistica, es.: infermieri professionali o personale autorizzato ad effettuare prestazioni sanitarie specialistiche come prelievi ai fini di analisi e applicazioni con apparecchiature elettromedicali) sostenute dai disabili sono interamente deducibili dal reddito complessivo. Tali spese, inoltre, sono deducibili dal reddito complessivo anche se sono sostenute dai familiari dei disabili che non risultano fiscalmente a carico. È bene ricordare che in caso di ricovero di un portatore di handicap in un istituto di assistenza e ricovero non è possibile portare in deduzione l’intera retta pagata ma solo la parte che riguarda le spese mediche e le spese paramediche di assistenza specifica. A tal fine è necessario che le spese risultino indicate distintamente nella documentazione rilasciata dall’istituto di assistenza. Le spese sanitarie specialistiche (es.: analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche), invece, danno diritto ad una detrazione Irpef del 19% sulla parte che eccede 129,11 euro; la detrazione è fruibile anche dai familiari quando il disabile è fiscalmente a carico (cioè quando il reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili e della deduzione per l’abitazione principale e pertinenze, non è superiore a 2.840,51 euro). Oltre alle spese viste in precedenza sono ammesse alla detrazione del 19%, per l’intero ammontare (senza togliere la franchigia di 129,11 euro) le spese sostenute per: – trasporto in ambulanza del soggetto portatore di handicap (le prestazioni specialistiche effettuate durante il trasporto invece costituiscono spese sanitarie, e danno diritto a detrazione solo sulla parte eccedente i 129,11 euro); – acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale; – acquisto di arti artificiali per la deambulazione; – costruzione di rampe per l’eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni (ma non si può fruire contemporaneamente di questa detrazione e di quella del 36% di cui all’art. 1 della L. 449/97 e successive modifiche, per cui la detrazione del 19% per spese sanitarie spetta solo sulla somma eccedente la quota di spesa già assoggettata alla detrazione del 36% per ristrutturazioni); – trasformazione dell’ascensore per adattarlo al contenimento della carrozzella; – sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione dei portatori di handicap riconosciuti tali ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 104/92. Sono tali ad esempio, le spese sostenute per l’acquisto di fax, modem, computer, telefono a viva voce, schermo a tocco, tastiera espansa. Sono inoltre ammesse integralmente alla detrazione del 19% le altre spese riguardanti i mezzi necessari: – all’accompagnamento, – alla deambulazione, – al sollevamento, dei disabili accertati ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 104/92, indipendentemente dal fatto che fruiscano o meno dell’assegno di accompagnamento. La detrazione del 19% sull’intero importo per tutte le spese sopraesposte spetta al familiare del disabile se questo risulta fiscalmente a carico. Spese sanitarie per particolari patologie sostenute dal familiare Il familiare che, nell’interesse di un portatore di handicap titolare di redditi tali da non poter essere considerato fiscalmente a carico, sostenga spese sanitarie relative a patologie esenti dal ticket (e che quindi possono riguardare anche i disabili), può considerare onere detraibile dall’Irpef la parte di spesa che non trova capienza nell’imposta dovuta dal disabile stesso. In questo caso, l’ammontare massimo delle spese sanitarie, sulle quali il familiare può fruire della detrazione del 19% (dopo aver tolto la franchigia di 129,11 euro), è complessivamente pari a 6.197,48 euro.

La documentazione da conservare Ai fini della deduzione e della detrazione sono considerati disabili, oltre alle persone che hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica istituita ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 104/92, anche coloro che sono stati ritenuti invalidi da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra, eccetera. Anche i grandi invalidi di guerra di cui all’articolo 14 del T.U. n. 915 del 1978, e le persone ad essi equiparate, sono considerati portatori di handicap e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari da parte della Commissione medica istituita ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 104/92. In tal caso è sufficiente la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici. I soggetti riconosciuti portatori di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 104/92 possono attestare la sussistenza delle condizioni personali richieste anche mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore) facendo riferimento a precedenti accertamenti sanitari effettuati da organi abilitati all’accertamento di invalidità. Sia per gli oneri per i quali è riconosciuta la detrazione d’imposta sia per le spese sanitarie deducibili dal reddito complessivo (v. righi 6 e 7 del Quadro riassuntivo delle agevolazioni) occorre conservare la documentazione fiscale rilasciata dai percettori delle somme (fatture, ricevute o quietanze) per poi poterla esibire o trasmettere, a richiesta degli uffici finanziari. In particolare: – per le protesi, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, occorre acquisire e conservare anche la prescrizione del medico curante, salvo che si tratti di attività svolte, in base alla specifica disciplina, da esercenti arti ausiliarie della professione sanitaria abilitati a intrattenere rapporti diretti con il paziente. In questo caso, se la fattura, ricevuta o quietanza non è rilasciata direttamente dall’esercente l’arte ausiliaria, il medesimo dovrà attestare sul documento di spesa di aver eseguito la prestazione. Anche in questa ipotesi, in alternativa alla prescrizione medica, il contribuente può rendere, a richiesta degli uffici, un’autocertificazione, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore (da conservare unitamente alle predette fatture, ricevute e quietanze e da esibire o trasmettere a richiesta degli uffici finanziari), per attestare la necessità della protesi per il contribuente o per i familiari a carico, e la causa per la quale è stata acquistata; – per i sussidi tecnici e informatici, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, occorre acquisire e conservare una certificazione del medico curante che attesti che quel sussidio è volto a facilitare l’autosufficienza e la possibilità di integrazione del soggetto riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 104 del 1992.

L’ALIQUOTA IVA AGEVOLATA PER AUSILI TECNICI E INFORMATICI L’aliquota agevolata per i mezzi di ausilio Si applica l’aliquota Iva agevolata del 4% per l’acquisto di mezzi necessari alla deambulazione e al sollevamento dei disabili (es. servoscala). Per l’individuazione dei beni si veda l’apposita nota del Quadro riassuntivo delle agevolazioni. 3.2 L’aliquota agevolata per i sussidi tecnici e informatici Si applica l’aliquota Iva agevolata al 4 per cento ai sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei portatori di handicap di cui all’articolo 3 della legge n. 104 del 1992. Rientrano nel beneficio le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche: sia di comune reperibilità, sia appositamente fabbricati. Deve inoltre trattarsi di sussidi da utilizzare a beneficio di persone limitate (o anche impedite) da menomazioni permanenti di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio e per conseguire una delle seguenti finalità: a) facilitare – la comunicazione interpersonale – l’elaborazione scritta o grafica – il controllo dell’ambiente – l’accesso all’informazione e alla cultura b) assistere la riabilitazione. 3.3 La documentazione da consegnare per i sussidi tecnici e informatici Per fruire dell’aliquota ridotta il disabile deve consegnare al venditore, prima dell’acquisto, la seguente documentazione: – specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista dell’ASL di appartenenza dalla quale risulti il collegamento funzionale tra la menomazione e il sussidio tecnico e informatico; – certificato, rilasciato dalla competente ASL, attestante l’esistenza di una invalidità funzionale rientrante tra le quattro forme ammesse (cioè di tipo motorio, visivo, uditivo o del linguaggio) e il carattere permanente della stessa.

ALTRE AGEVOLAZIONI PER I NON VEDENTI In favore dei non vedenti sono state da ultimo introdotte le seguenti agevolazioni: • la detrazione dall’Irpef del 19% delle spese sostenute per l’acquisto del cane guida. La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell’animale. La detrazione spetta per un solo cane e può essere calcolata su un importo massimo di 18.075,99 euro entro il quale devono rientrare anche le spese per l’acquisto degli autoveicoli utilizzati per il trasporto del non vedente. La detrazione è fruibile o dal disabile o dal familiare di cui il non vedente risulta fiscalmente a carico; • detrazione forfetaria di 516,46 euro delle spese sostenute per il mantenimento del cane guida. La detrazione per il mantenimento del cane spetta senza che sia necessario documentare l’effettivo sostenimento della spesa. Al familiare del non vedente non è invece consentita la detrazione forfetaria anche se il non vedente è da considerare a carico del familiare stesso; • aliquota Iva agevolata del 4%. L’agevolazione è prevista per l’acquisto di particolari prodotti editoriali destinati ad essere utilizzati da non vedenti o ipovedenti, anche se non acquistati direttamente da loro: giornali e notiziari quotidiani, libri, periodici, ad esclusione dei giornali e dei periodici pornografici e dei cataloghi diversi da quelli di informazione libraria, realizzati sia in scrittura braille sia su supporti audiomagnetici per non vedenti ed ipovedenti. L’applicazione dell’aliquota Iva del 4% si estende alle prestazioni di composizione, legatoria e stampa dei prodotti editoriali, alle prestazioni di montaggio e duplicazione degli stessi, anche se realizzati in scrittura braille e su supporti audiomagnetici per non vedenti ed ipovedenti.

ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE Fino a tutto il 2003 (salvo ulteriori proroghe) si ha diritto alla detrazione Irpef del 36% sulle spese di ristrutturazione edilizia. Rientrano tra queste oltre alle spese sostenute per l’eliminazione delle barriere architettoniche riguardanti ascensori e montacarichi, anche quelle effettuate per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, siano adatti a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap qualora questo sia stato riconosciuto grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La detrazione del 36% per l’eliminazione delle barriere architettoniche non è fruibile contemporaneamente alla detrazione del 19% a titolo di spese sanitarie riguardanti i mezzi necessari al sollevamento del disabile. La detrazione del 19% su tali spese, pertanto, spetta solo sulla eventuale parte in più rispetto alla quota di spesa già assoggettata alla detrazione del 36 per cento, ai sensi dell’articolo 1 della legge 449 del 1997 e successive modifiche. Si ricorda che la detrazione del 36%, inoltre, è applicabile alle spese sostenute per realizzare interventi previsti unicamente sugli immobili, per favorire la mobilità interna ed esterna del disabile. Non si applica, invece, alle spese sostenute per il semplice acquisto di strumenti o beni mobili, sia pure ugualmente diretti a favorire la comunicazione e la mobilità interna ed esterna del disabile; non rientrano, pertanto, in questa tipologia di agevolazione, ad esempio, l’acquisto di telefoni a viva voce, schermi a tocco, computer o tastiere espanse. Tali beni, infatti, sono inquadrabili nella categoria dei sussidi tecnici e informatici per i quali è già previsto l’altro beneficio consistente nella detrazione del 19 per cento. La sostituzione di gradini con rampe, sia negli edifici che nelle singole unità immobiliari, può essere considerata intervento che determina il diritto alla detrazione del 36% ogni qualvolta risulti conforme alle prescrizioni tecniche previste dalla legge sull’abbattimento delle barriere architettoniche (fermo restando, tuttavia, il diritto alla detrazione secondo le regole vigenti, qualora gli stessi interventi possano ugualmente configurarsi quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria). Tra gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche che danno diritto alla detrazione del 36 per cento rientra anche la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione. In tal caso, relativamente alle prestazioni di servizi dipendenti dall’appalto relativo ai lavori in questione, è applicabile l’aliquota Iva agevolata del 4%, anziché quella ordinaria del 20 per cento.

Le novità sul bollo auto, dopo che l’odiata tassa è passata al vaglio dalla Manovrina, cominciano ad intensificarsi. Cerchiamo di fare chiarezza con una scheda riassuntiva all’interno della quale saranno elencate tutte le ultime novità sulla tassa di possesso. L’unica questione che sta passando in secondo piano è che il bollo auto per diversi anni e trasversalmente, è stato evocato come balzello da eliminare.

 Il bollo auto non si può eliminare – A una certa e notevole mancanza di entrate nelle casse regionali si contrapporrebbe la certa moltiplicazione del peso fiscale a danno dei cittadini. Ci sono 43,5 milioni di auto circolanti. Se è vero, come è vero, che la tassa di possesso del veicolo sarebbe stata (come previsto nelle proposte) trasferita alla benzina con un aggravio di accese, è altrettanto vero che l’introito traslerebbe nelle casse dello Stato e non più delle Regioni. Il Bollo Auto, nel 2015, ha assicurato alle casse delle Regioni oltre 6 miliardi di euro. Esso incide per l’11,7% del totale delle entrate delle imposte e tributi propri delle Regioni (IRPEF Regionale, IRAP, ARISGAM, ecc.), che equivalgono a 51,4 miliardi di euro. Nello specifico le tasse automobilistiche hanno assicurato lo scorso anno in Lombardia 849 milioni di euro (il 9% del totale del gettito dei tributi propri); nel Lazio 775 milioni di euro (il 9,4% del totale dei tributi propri); nel Veneto 595 milioni di euro (il 14% del totale del gettito dei tributi propri); in Emilia Romagna 550 milioni di euro (il 14,7% del totale dei tributi propri); in Piemonte 543 milioni di euro (il 10,8% del totale dei tributi propri); in Campania circa 398 milioni di euro (il 13,4 del totale dei tributi propri). Considerando il parco veicoli circolante in Italia, si sono pagati 147 euro in media l’anno per ogni veicolo circolante (autovetture, motocicli, ecc.).

Senza bollo l’auto si ferma – cassata la possibilità che la tassa sia eliminata, la norma che ha ricevuto il via libera dalla Commissione (e che deve ora passare in quella di bilancio), al fine di contrastare l’evasione sul bollo auto, prevede infatti che gli uffici del dipartimento dei trasporti, così come i centri di revisione controllino che i proprietari dei veicoli abbiano sempre pagato la tassa di proprietà e di circolazione del mezzo e che lo stesso non sia sottoposto a fermo amministrativo.

Se le verifiche danno esito negativo, praticamente il mezzo non potrà più circolare finchè non sarà pagato il bollo.

Inoltre, una proposta presentata dal Pd come emendamento alla Legge di Bilancio, allo scopo di contrastare ulteriormente l’evasione della tassa di proprietà, già approvata dalla commissione Finanze alla Camera, prevede che chi è autorizzato per legge ad effettuate la revisione dei veicoli debba accertarsi anche dell’avvenuto pagamento del bollo auto e che sugli stessi veicoli non gravi il fermo amministrativo.

Solo dopo aver appurato che il proprietario sia in regola con il pagamento della tassa di circolazione e con quella di proprietà, infatti, si potrà procedere alla revisione, in caso contrario il proprietario è tenuto prima a regolarizzare le proprie posizioni debitorie e poi potere ottenere la revisione del veicolo.

Invero è utile ricordare che il bollo auto non è dovuto se caduto in prescrizione – In sostanza, se dopo il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo, il contribuente non riceve  un sollecito di pagamento o una cartella da parte di Equitalia, Agenzia delle Entrate o altro ente preposto alla riscossione, il tributo non sarà più dovuto.

Lo stabilisce l’art. 1, comma 163, della legge 296/06, il quale afferma che il titolo esecutivo (la cartella di pagamento) deve essere notificato a pena di decadenza entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo. Si tratta di una posizione avvalorata dalla giurisprudenza, come dimostra la recente sentenza della CTR di Catanzaro del 3 febbraio 2016 che avalla un orientamento sempre più favorevole al termine triennale in luogo di quello decennale sostenuto da diversi precedenti, anche di Cassazione (sent. n. 701/2014,  S.U. sent. n. 5791/2008), in considerazione della presunta natura erariale del credito.

Inoltre, il bollo rincara – Il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, ha chiarito che il bollo auto, diventa anche una tassa legata a quanto ogni vettura inquina. L’impostazione della nuova formulazione pare essere allo stato dell’arte irrevocabile: “Nell’ambito della strategia energetica nazionale il bollo auto sarà rimodulato in rapporto a un rinnovamento del parco vetture che, al momento, vede una quota alta, al 44%, di veicoli inquinanti euro 3”.

Mettersi in regola o Radiazione dal Pra del veicolo –  Alla luce di tutte queste novità, si rende necessario regolarizzare le posizioni debitorie se si vuole continuare a usare l’autoveicolo. Ci sono tre anni di tempo per saldare il bollo non pagato a fare data dalla scadenza dell’ultimo pagato. Passata tale scadenza si incorre nella radiazione dell’auto da parte del Pubblico registro automobilistico (PRA). È quanto stato affermato dal decreto emanato da Marianna Madia, Ministro senza portafoglio per la semplificazione e la pubblica amministrazione, che decide così di far chiarezza sull’applicazione di tale norma la quale, nonostante sia già presente nel codice della strada, è stata applicata rare volte e suscitando non poche perplessità.

1. la norma detta chiaramente che Ferme restando le procedure di recupero degli importi dovuti per le tasse automobilistiche, l’ACI, qualora accerti il mancato pagamento di detti tributi per almeno tre anni consecutivi, notifica al proprietario del veicolo la richiesta dei motivi dell’inadempimento e, ove non sia dimostrato l’effettuato pagamento entro trenta giorni dalla data di tale notifica, chiede la cancellazione d’ufficio del veicolo dagli archivi del PRA, che ne dà comunicazione al competente ufficio della Direzione generale della Motorizzazione Civile per il ritiro d’ufficio delle targhe e della carta di circolazione tramite gli organi di polizia, con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, sentito il Ministro dei trasporti e della navigazione”.

2. Avverso il provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministro delle finanze.

2-bis. In caso di circolazione dopo la cancellazione si applicano le sanzioni amministrative di cui al comma 7 dell’articolo 93 (e cioè il pagamento di una somma compresa tra i 419 e i 1.682 euro, oltre alla confisca del veicolo).”

Questa norma è stata applicata sporadicamente, soprattutto in regioni quali la Lombardia, la Puglia e il Lazio, in quanto non è mai stata fatta luce sull’autorità competente a dover eseguire la cancellazione. Ora, al contrario, interviene la correzione volta a rimuovere gli ostacoli applicativi. La titolarità del potere di radiazione delle auto di coloro che non rispettando effettuano il pagamento del bollo auto viene tolta all’A.C.I. per essere invece attribuita alle Regioni (attuali titolari della gestione della tassa). Dunque, per i veicoli sui quali il bollo non risulta pagato per almeno tre anni consecutivi, la Regione avvierà il procedimento di radiazione dal PRA.

In sintesi, se il veicolo dovesse incorrere nella radiazione dal PRA, una volta cancellato, non potrà più circolare. La sanzione prevista per la trasgressione della norma è una multa di somma compresa tra i 429 e i 1.682 euro, oltre alla confisca del veicolo.

Bollo auto, prescrizione sempre in 3 anni

Il bollo auto va in prescrizione e non deve essere più pagato dopo tre anni, che partono dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello previsto per il pagamento. Questa regola generale vale anche nel caso in cui il contribuente non impugni la relativa cartella esattoriale: il termine di prescrizione breve non si trasforma in decennale. È questo quanto confermato dalla sesta sezione civile della Corte di Cassazione, che con la recente ordinanza n. 20425/2017 ha respinto il ricorso di Equitalia e si è espresso a favore di una contribuente.

Bollo auto, prescrizione e impugnazione

La vicenda giunta all’attenzione della Cassazione ha visto una donna opporsi all’avviso di intimazione di pagamento del bollo auto per sopravvenuta prescrizione della tassa. Equitalia ha risposto sostenendo che il bollo fosse comunque dovuto perché la contribuente non aveva impugnato la cartella esattoriale nei termini previsti. Secondo l’agente della riscossione, per legge in questo caso la prescrizione breve triennale diventa automaticamente decennale. La tassa, dunque, è comunque da pagare.

La Commissione Tributaria Provinciale aveva dato ragione in primo grado a Equitalia, ma la CTR del Lazio aveva poi accolto in secondo grado l’appello della donna. La Corte di Cassazione, infine, con ordinanza depositata il 25 agosto, aveva sancito l’infondatezza delle motivazioni di Equitalia.

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Quando la prescrizione resta triennale

La Suprema Corte si è espressa in favore della contribuente, sostenendo che il termine di prescrizione del bollo auto rimane di 3 anni anche di fronte all’omessa impugnazione della cartella di pagamento. Rifacendosi a quanto già stabilito a Sezioni Unite con sentenza n. 23397 del 17 novembre 2016, infatti, gli Ermellini hanno ricordato che “la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione coattiva” produce soltanto l’irretrattabilità del credito, ma non anche la conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale.

E non solo. Tale principio si applica a tutti gli atti di riscossione mediante ruolo, incluse le cartelle aventi ad oggetto i contributi Inps e quelle relative alle multe stradali. Entrambe vanno infatti in prescrizione dopo 5 anni a prescindere dall’impugnazione da parte del contribuente.

Attenzione alle successive comunicazioni

Quanto esposto finora, però, è valido solo nel caso in cui dopo la prima intimazione di pagamento il cittadino non abbia ricevuto –entro i 3 o 5 anni previsti dalla prescrizione– nessun ulteriore atto amministrativo da Equitalia. In caso contrario il termine di prescrizione resta comunque breve, ma viene azzerato e riparte da capo dal momento in cui si riceve la seconda comunicazione.

Oggi vogliamo parlarvi della tassa automobilistica, o meglio del bollo auto in precedenza denominata anche tassa di circolazione, che altro non è che un tributo locale, che grava sugli autoveicoli e motoveicoli immatricolati nella Repubblica italiana il cui versamento è a favore delle Regioni d’Italia di residenza. Ma entro quando si paga il bollo auto 2017/ Secondo quanto riferito la scadenza sarebbe fissata per il 31 gennaio 2017, ma va anche sottolineato che esistono altre scadenze in merito al pagamento, sulla base di quella che è stata la data di versamento dell’imposta nel 2016. Ciò sta a significare che: se il bollo auto è scaduto lo scorso mese di dicembre 2016, il termine ultimo per pagarlo è il 31 gennaio 2017; se il bollo auto scade nel mese corrente si dovrà pagare entro il prossimo 28 febbraio 2017; se il bollo scade ad aprile 2017 si deve pagare entro il mese di maggio e nello specifico entro il 31 maggio 2017; se la scadenza è fissata per il mese di maggio 2017 il pagamento dovrà avvenire entro il 30 giugno 2017; se il bollo scade a luglio 2017, il pagamento dovrà essere effettuato entro il 31 agosto 2017; se la scadenza, è invece fissata per il mese di agosto 2017, il pagamento avverrà entro il 30 settembre 2017; se il bollo scade a settembre 2017, il pagamento sarà effettuato entro il 31 ottobre 2017 ed infine se il bollo avrà scadenza il prossimo dicembre 2017 il pagamento avverrà il 31 gennaio 2018.

Come è facile capire, dunque, non esiste un’unica scadenza, ma tutto dipenderà dalla data di scadenza del precedente anno. Per quanto riguarda l’importo della tassa, invece, gli automobilisti possono rivolgersi al web, dove sono presenti diversi simulatori che gratuitamente calcoleranno l’importo esatto che l’automobilista dovrà andare a pagare. Primo tra tutti, quello presente sul sito dell’Agenzia delle entrate, che è utilizzabile per autoveicoli, motoveicoli e rimorchi; basterà inserire soltanto alcuni dati tra i quali la potenza la direttiva Euro, la regione di residenza, il tipo di veicolo, il modo di alimentazione. Non dovranno essere inseriti dati personali ma solo dati riguardanti le autovetture.

Quello messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate non sembra essere l’unico calcolatore ed infatti anche l‘Aci ovvero l’Automobile club d’Italia ha messo a disposizione la sua calcolatrice, e l’utente dovrà specificare se si tratta di un rinnovo o di una prima immatricolazione. Dove si paga il bollo auto? Da tempo ormai il bollo può essere pagato presso tutti gli uffici postali, presso tutte le agenzie di pratiche auto aderenti al consorzio Sermetra, presso tutte le agenzie di pratica auto Avantgarde, presso tutte le tabaccherie abilitare Lottomatica e Sisal, sportelli bancomat Unicredit ed ancora online si siti di Poste italiane e Banca Sella per i correntisti. Secondo la novità per il nuovo anno, non sembra essere più obbligatorio esporre sul parabrezza la ricevuta dell’avvenuto pagamento.

Cosa succede, invece, ai contribuenti che ricevono la cartella di pagamento per il debito dopo la scadenza dei 3 o 5 anni? Questa cartella, come precedentemente esposto, è illegittima e il cittadino può semplicemente presentare domanda di sospensione a Equitalia entro 60 giorni dalla notifica. Nel caso, infine, in cui Equitalia risponda opponendosi alle richieste del contribuente, a quest’ultimo non resterà che ricorrere al giudice per l’annullamento.

A partire dal prossimo primo gennaio 2018 arriva la stretta anti evasione per il bollo auto introdotta con un emendamento che è stata inserita nel decreto legge di correzione dei conti pubblici, da Francesco Ribaudo del Pd. Sostanzialmente, dunque, a partire dal 2018 la revisione della vostra auto sarà immediatamente bloccata nel caso in cui gli uffici competenti dovessero accorgersi del mancato pagamento del bollo e in quel caso il proprietario del veicolo dovrà saldare la tassa comprese quelle arretrate; si tratta di una grande novità, perché lo Stato assegna una nuova funzione di controllo agli uffici competenti del Dipartimento dei Trasporti e alle imprese autorizzate ad effettuare la revisione.

“Devono verificare l’avvenuto pagamento, dell’anno in corso e degli anni precedenti, della tassa di proprietà, della tassa di circolazione e della situazione di fermo amministrativo.” “Nel caso che la verifica dia esito negativo”, continua poi il testo, “Non è possibile procedere con la revisione del veicolo ed il suo proprietario è obbligato ad effettuare i pagamenti mancanti e presentare una nuova richiesta di revisione per poter circolare”, è questo il testo dell’emendamento ha presentato da Francesco Ribaudo del Pd. 

L’emendamento che ha l’obiettivo di contrastare l’evasione alla tassa di circolazione ha superato dunque la prima scrematura così come quello che prevede di abbandonare l’utilità delle monete da 1 e 2 centesimi. L’emendamento è stato presentato in Commissione Bilancio della Camera e stabilisce che gli uffici competenti del Dipartimento dei Trasporti e le imprese autorizzate, prima di eseguire la revisione dei veicoli dovranno “verificare l’avvenuto pagamento, dell’anno in corso e degli anni precedenti, della tassa di proprietà, della tassa di circolazione e della situazione di fermo amministrativo“.

In caso di esito negativo della verifica, l’emendamento prosegue spiegando che non sarà possibile procedere con la revisione del veicolo e il proprietario sarà obbligato a presentare i pagamenti mancanti ed a presentare una nuova richiesta di revisione per poter circolare. Ovviamente l’emendamento dovrà essere prima approvato per poter diventare legge ma già lo scorso mese di dicembre, qualcuno tra le fila del Pd, aveva cercato di legare il pagamento del bollo alla revisione, ma il tentativo non era andato a buon fine in quanto l’emendamento fu respinto perché trasformava le officine in esattori delle agenzie delle entrate. Adesso bisognerà attendere i prossimi mesi per capire se effettivamente questa volta l’emendamento verrà definitivamente approvato e dunque diventerà legge. Si tratta di una stangata sicuramente per i tanti cittadini italiani ma non per lo Stato visto che il bollo auto fa incazzare alle Regioni 5,9 miliardi di euro ogni anno, contando anche le more dovute pagamenti ritardati e alle multe per il bollo non pagato. Non resta quindi che attendere e sperare che questo nuovo emendamento riuscirà, almeno in parte, ad arginare il fenomeno dell’evasione.

Cos’è il Bollo Auto Il bollo auto – o più correttamente tassa automobilistica – è un tributo applicato a tutti i veicoli sul territorio nazionale da versare alla Regione in cui è residente il proprietario (oppure il locatario etc.) dell’autoveicolo o motoveicolo. Le persone che risultano essere proprietarie (o locatarie etc.) di uno o più veicoli al Pubblico Registro Automobilistico sono tenute a versare la quota annuale per poter circolare regolarmente sul territorio nazionale. Si tratta di una tassa di possesso (più precisamente di un’imposta), da pagare indipendentemente dall’utilizzo del mezzo, in autotassazione, che viene calcolata annualmente secondo direttive regionali, potenza del veicoli in kW e impatto ambientale. Maggiore sarà la classe d’inquinamento (Euro 3, Euro 4, etc) e più bassa sarà la tassa da pagare per il veicolo. Quali sono le modalità di pagamento? Ma, soprattutto, cosa accade se il proprietario non lo paga? Esistono agevolazioni? È bene fare un po’ di chiarezza. Ripetiamolo, che non fa male: nonostante sia conosciuto come “bollo di circolazione”, il bollo non è una tassa sulla circolazione dei veicoli, ma una tassa sulla proprietà. Pertanto il proprietario è tenuto a pagarla anche se non utilizza il mezzo. Pagamento bollo auto Il bollo auto può essere pagato senza maggiorazioni fino all’ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza. Ad esempio, il bollo in scadenza a dicembre 2014 dovrà essere pagato entro il 31 gennaio 2015. Nel caso in cui l’ultimo giorno utile sia sabato o festivo, il limite si estende al seguente giorno lavorativo senza l’applicazione di nessuna mora. Quanto costa il bollo auto? Il calcolo varia a seconda della potenza del veicolo e della regione di residenza. Per individuare l’importo corretto da pagare è possibile utilizzare il servizio on-line gratuito messo a disposizione dall’ACI oppure dall’Agenzia delle Entrate. Per procedere all’identificazione dell’importo sarà sufficiente inserire i dati della propria vettura come, ad esempio, numero di targa e regione di residenza. Per una stima dei costi bisogna recuperare alcune informazioni dalla carta di circolazione: • classe d’inquinamento dell’auto (Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4, Euro 5); • numero di kW; • nel caso in cui mancasse quest’ultimo dato, la tassa deve essere versata in relazione alla potenza massima espressa in Cv. Cosa succede se non si paga il bollo auto? In caso di ritardo nei pagamenti sono previste delle sanzioni, nel dettaglio: • entro 14 giorni dalla scadenza: 0,2% in più per ogni giorno di ritardo;

• tra i 15 e i 30 giorni dalla scadenza: 3% in più per ogni giorno di ritardo a cui vanno sommati gli interessi, pari all’1% annuo; • se il ritardo è superiore ai 30 giorni ma inferiore ad un anno, la multa passa a 3,75% per ogni giorno di ritardo più la quota di interessi; • se il ritardo è maggiore di un anno la sanzione passa addirittura del 30% dell’importo originario, più gli interessi. Agevolazioni e Rincari Ci sono delle agevolazioni per i veicoli meno inquinanti, come le auto a gpl/metano/elettriche, ma anche dei rincari per chi possiede auto di grossa potenza. Il famoso “Superbollo” riguarda i veicoli con potenza superiore ai 185kW, per i quali sono previsti 20€/kW per ogni kW superiore alla soglia prefissata in caso l’auto sia di nuova costruzione, 12€/kW in caso abbia cinque anni di vita, 6€/kW nel caso ne abbia dieci e 3€/kW dopo quindici anni. Quando si paga il bollo per un’auto nuova? Il bollo per i veicoli di prima immatricolazione va versato entro il mese di immatricolazione. Se l’acquisto avviene negli ultimi 10 giorni del mese si può pagare entro il mese successivo a quello di immatricolazione, fermo restando la decorrenza dal mese di immatricolazione. Rinnovo del bollo auto? Il rinnovo del bollo deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo alla data di scadenza riportata sul tagliando. Nel caso in cui l’ultimo giorno utile sia sabato o festivo, il limite si estende al seguente giorno lavorativo senza l’applicazione di nessuna mora.



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