Bollo auto non pagato e pace fiscale



Il bollo auto è una scadenza a cui deve adempiere chi è in possesso di un veicolo, sia esso un’auto, una moto o un furgoncino. Pagare in ritardo o non pagare affatto può comportare dei rischi.



Adesso parleremo di tasse, tanto per cambiare, nel dettaglio, ritorna di moda il pagamento della tassa più inutile a detta di molti, il bollo auto. La tassa automobilistica, se non pagata correttamente o per niente, potrebbe portare brutte sorprese al contribuente moroso nei confronti dello Stato. Dopo la recente modifica inerente la regolarizzazione dei pagamenti della tassa, a partire da gennaio 2018, grazie ad una sentenza della Corte di Cassazione, le modalità ed i tempi previsti per la prescrizione del bollo auto potrebbero cambiare radicalmente ed aiutare le tante persone che, probabilmente, anche per bisogno, non hanno ottemperato ai pagamenti.

La prescrizione del bollo auto cambia

Si tratta di un argomento trattato tante volte e che trova discussione tra chi lo paga regolarmente e chi non paga per bisogno o per presa di posizione nei confronti del Governo.

La regola inerente la prescrizione del bollo cita che se la tassa automobilistica non è stata pagata e sono trascorsi 3 anni ed un mese dal mancato pagamento, senza alcun tipo di sollecito inviato per mezzo raccomandata, il pagamento del bollo auto va in prescrizione e non si è più obbligati ad ottemperare al pagamento della tassa. Per quello che riguarda i pagamenti divenuti già cartella esattoriale invece, se il bollo richiesto attraverso la cartella esattoriale non rispetta il termine dei 3 anni è possibile richiederne comunque la prescrizione. Nel caso in cui i mancati pagamenti della tassa rispettino i termini e siano diventati già cartella esattoriale, allora le cose cambiano.

La tassa automobilistica richiesta attraverso le cartelle esattoriali

Nel caso in cui non si è ottemperato al pagamento del bollo ed Equitalia possa aver notificato una cartella esattoriale inerente a tali mancati pagamenti, allora è giusto sapere che la legge fino a poco tempo fa stabiliva come termine di prescrizione 10 anni.

Attualmente le cose sono cambiate e ad aprire la strada verso la nuova direttiva è stata la Corte di Cassazione con la sentenza nr. 20425/17 depositata nella giornata di ieri, la quale, dopo un tira e molla che dura da anni, ritiene che il mancato pagamento del bollo auto, divenuto poi cartella esattoriale, deve rispettare la scadenza dei 5 anni e non più 10. Pertanto, proprio come ha citato il Sole 24 ore, le regioni sarebbero già a conoscenza della nuova direttiva e si ritroverebbero costrette ad annullare le tante cartelle esattoriali che superano il predetto limite.

Alcune informazioni utili per saperne di più su costi, scadenze ed eventuale prescrizione del bollo auto Il bollo auto, chiamato anche tassa automobilistica, è un tributo applicato a tutti i veicoli sul territorio nazionale, da versare alla Regione in cui è residente il proprietario dell’autoveicolo o motoveicolo. Si tratta di una tassa di possesso e, quindi, va pagata in ogni caso, indipendentemente da quanto si utilizzi il mezzo. Ecco alcune informazioni utili per saperne di più su costi, scadenze ed eventuale prescrizione. Bollo auto: quanto costa e quando si paga Il costo del bollo auto è calcolato annualmente e dipende da molteplici fattori: potenza in kW, anzianità del veicolo, impatto ambientale. Le tariffe differiscono di Regione in Regione e sono consultabili online sui siti delle stesse. In alternativa, è disponibile il servizio gratuito dell’ACI .

Per i residenti nelle Regioni e nelle Province Autonome convenzionate con l’ACI (Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Puglia, Umbria, Provincia Autonoma di Trento e Provincia Autonoma di Bolzano) il calcolo viene effettuato sulla base dei dati presenti negli Archivi Regionali e Provinciali gestiti dall’ACI; per quelli residenti in Lombardia il calcolo viene eseguito con collegamento agli archivi della Regione Lombardia gestiti da “Lombardia Informatica S.p.A.”; per quelli residenti in Toscana il calcolo viene eseguito con collegamento agli archivi della Regione Toscana gestiti in proprio. Per i residenti nelle Regioni non convenzionate il calcolo viene eseguito con collegamento all’Archivio Nazionale gestito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il bollo auto deve essere pagato, per non incorrere in interessi di mora e sanzioni, entro il mese successivo a quello di scadenza.

Dubbi se il pagamento del bollo auto è stato effettuato? Per chi risiede nelle regioni Marche e Valle D’Aosta e nelle Regioni in cui la gestione della tassa automobilistica è di competenza dell’Agenzia delle Entrate (Friuli Venezia Giulia, Sardegna e Sicilia) è disponibile un servizio online da parte dell’Agenzia delle Entrate , attivo dal lunedì alla domenica, dalle ore 7.00 alle ore 24.00, che permette di verificare la correttezza dei versamenti delle tasse automobilistiche effettuati presso gli intermediari abilitati (tabaccherie, agenzie di pratiche auto, Poste e ACI) e trasmessi all’Agenzia delle Entrate da parte degli intermediari stessi. Dove pagare il bollo auto Per agevolare al massimo il contribuente, i luoghi adibiti al pagamento, negli ultimi anni, sono diventati sempre più numerosi: – Uffici Postali e BancoPostaOnline; – Tabaccai convenzionati con Banca ITB; – Tabaccai convenzionati con circuito Lottomatica; – Sedi ACI; – Servizio online Bollonet di ACI; – Agenzie di Pratiche Auto; – Servizi di Internet Banking; – Sportello Bancomat (ATM). Per quanto concerne il pagamento del bollo auto sono previste delle commissioni, specifiche di ogni Regione.

Novità prescrizione per il bollo auto Novità per quanto riguarda la prescrizione del bollo auto. Con la sentenza n. 1711/2015 emessa dalla CTP di Cosenza , infatti, viene fatta chiarezza sui tempi tecnici di prescrizione . Ricordiamo che la prescrizione, disciplinata dal codice civile art. 2934 e ss., è il mezzo che l’ordinamento giuridico prevede per l’ estinzione dei diritti nel caso in cui il titolare non li eserciti entro i termini stabiliti dalla legge. In caso di mancato pagamento del bollo, Equitalia può inviare una cartella esattoriale. Per quanto riguarda le tasse automobilistiche non corrisposte, il termine entro il quale cade in prescrizione il diritto al recupero delle stesse, è il terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il versamento, ovvero al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello del mancato versamento.

Passato tale termine, il mancato pagamento cade in prescrizione (scadenza legale). Nello specifico, la sentenza della CTP di Cosenza ha definito i tempi con i quali Equitalia può emettere una cartella di pagamento . Cosa avviene in pratica? Se Equitalia intende “rifarsi” sul contribuente ha, di fatto, tre anni per inviare la cartella esattoriale. In sostanza l’Ente di riscossione deve notificare l’atto al destinatario, prima che i tre anni siano trascorsi, pena la prescrizione dell’atto per decadenza dei termini

Nel caso specifico, la CTP di Cosenza ha accolto il ricorso dell’automobilista che si era visto pervenire la cartella di pagamento da parte di Equitalia trascorsi i tre anni. Senza ombra di dubbio, questa sentenza apre a numerosi altri ricorsi e contestazioni. Ricorso bollo auto: cosa fare? Se il contribuente ritiene che l’avviso bonario, l’avviso di accertamento o la cartella esattoriale siano infondati, può fare ricorso. Possibili motivazioni: – ricezione della notifica oltre i termini di legge; – cartella esattoriale in difetto di motivazione o incompleta (priva, ad esempio, dell’indicazione della targa); – bollo auto già pagato (in tal caso è necessario allegare opportuna documentazione). Il ricorso può avvenire, in prima battuta, presentando una richiesta di annullamento tassa automobilistica per autotutela : istanza, in carta libera, di annullamento totale o parziale delle tasse automobilistiche, rivolta alla stessa Amministrazione che ha emesso la cartella esattoriale. In caso di mancato riscontro, è possibile procedere in via giudiziaria tramite ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale competente, entro 60 giorni dalla notifica di una cartella esattoriale.



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