Ikea e licenziamenti, 7.500 posti in due anni, rivoluzione per



Questo articolo in breve

La holding di Ikea Ingka ha annunciato piani di ristrutturazione a causa del calo delle vendite nei negozi e l’aumento delle vendite online. “Stiamo osservando che il settore delle vendite al dettaglio sta cambiando ad un ritmo come mai prima”, ha sottolineato Jesper Brodin, Ceo di Ingka. Ikea ha annunciato un piano per espandere le vendite online e per creare nei negozi in centro città dove poter scegliere l’arredamento. L’azienda spera che le misure creino fino a 11.500 nuovi posti di lavoro in tutto il mondo entro il 2020.



Tuttavia, 7.500 dei 160.000 posti di lavoro attuali potrebbero essere tagliati, in particolare posizioni non specializzate all’interno dei 30 uffici nazionali dell’azienda. In termini netti, la società creerebbe 4.000 nuovi posti di lavoro.

Sebbene la gente vada ancora nei negozi di mobili – i numeri sono ancora in crescita – il concetto probabilmente diventerà meno popolare in futuro e alla fine anche obsoleto. In Germania, le vendite online di Ikea sono cresciute più velocemente delle vendite al dettaglio. I ricavi globali di Ikea sono cresciuti del 4,7% a 34,8 miliardi di euro (39,7 trilioni di dollari) nell’anno fiscale 2018, conclusosi il 30 agosto.

L’e-commerce è l’insieme delle relazioni negoziali, ovvero di transazioni commerciali aventi ad oggetto beni o servizi . A seconda delle modalità di vendita e della tipologia di prodotti possiamo riconoscere due tipi di commercio elettronico: • commercio elettronico indiretto (off line), che è la forma di commercio che più si avvicina a quella tradizionale in quanto i beni materiali sono visionabili su un catalogo on line nel quale vengono descritte le caratteristiche merceologiche, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento. A seguito dell’ordine il bene viene spedito o consegnato all’acquirente con i canali tradizionali (spedizione postale, vettore, corriere); il pagamento può avvenire o direttamente al momento dell’ordine in via elettronica (carta di credito o altri sistemi elettronici di pagamento) oppure alla consegna. • commercio elettronico diretto (on line) dove invece la vendita beni immateriali e intangibili vengono forniti solo ed esclusivamente attraverso Internet o una rete elettronica, la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata. In questi casi l’acquirente visiona sul catalogo on line il bene o servizio da acquistare, procede all’ordine, esegue il pagamento con sistemi elettronici, effettua il download del bene acquistato oppure gli viene fornito il servizio acquistato.

Il tipo contrattuale è la compravendita, ma nulla esclude la possibilità di concludere telematicamente altre fattispecie negoziali come, ad esempio, la locazione, la spedizione, il noleggio. Sotto il profilo dei soggetti partecipanti al commercio elettronico si distinguono varie tipologie di rapporti, per ciascuno dei quali sono individuabili differenti principi e regimi giuridici applicabili. Dunque in base al fatto che la transazione coinvolga aziende piuttosto che singoli individui, si possono distinguere quattro forme di commercio elettronico. I rapporti “business to business” che si instaurano tra professionisti nel settore in cui operano e per lo più riguardano transazioni commerciali e anche se non è detto che nel medesimo settore professionale tutti i soggetti operanti hanno la stessa capacità economica, in questo tipi di rapporti non ci sono particolari problemi di tutela della c.d. parte debole, come invece accade quando parte negoziante del rapporto è il consumatore.

I rapporti “business to consumer”, questo è il modello di rapporto più comune e conosciuto, consta nell’acquisto di beni e servizi da parte del consumatore finale. La diffusione di questo tipo di rapporto ha coinciso con la diffusione di internet stesso e , se da un lato ha permesso alle imprese di raggiungere direttamente e ne minor tempo possibile il maggior numero di consumatori, dall’altra per i consumatori stessi si è aperta la possibilità di aver accesso ad un’ampia sfera di prodotti stando comodamente seduti alla propria scrivania. Questo tipo di rapporto è oggetto di attenzione da parte dell’ordinamento in quanto data la posizione debole del consumatore che molto spesso si trova a dover accettare le condizioni di contratto predisposte dall’azienda fornitrice, non va sottovalutata, inoltre, la mancanza di un riferimento spazioterritoriale, fattore che diminuisce ulteriormente la tutela che si riconosce invece al consumatore che stipula contratti negli esercizi commerciali.

rapporti “consumer to consumer”, ossia quelli che si svolgono tra i consumatori stessi, tra soggetti privati. E’ una forma diffusa soprattutto grazie alle aste on line, siti dove il compratore e venditore si incontrano per prendere parte ad un’asta che può riguardare qualsiasi tipo di prodotto, in questi casi il sito gestisce solo l’ambiente dove le parti interagiscono, facendo gran parte del lavoro stesso. Questa è la caratteristica eccezionale, questi tipi di siti generano un enorme profitto investendo un capitale limitato e facendo gestire l’intero lavoro, dalla pubblicazione del prodotto fino alla spedizione, ai propri “clienti”. Infine ci sono i c.d. i rapporti “peer to peer”, diffusi soprattutto per lo scambio di file musicali.

I principi fondamentali della vendita online Per vendita on line si intende una vendita effettuata tramite Internet, mediante accesso del compratore al sito web del venditore. La vendita on line rientra quindi nell’ambito dell’ecommerce, ossia in quell’insieme di pratiche dirette alla commercializzazione di un bene o di un servizio per via telematica (tramite Internet, invio di e-mail alla clientela, ecc.). La tutela dei consumatori impone al venditore di adempiere a particolari obblighi informativi, a protezione della parte debole del rapporto. Il Codice del Consumo (art. 68) non contiene una disciplina specifica della vendita on line, ma si limita a rinviare al D. Lgs. 70/2003 relativo e-commerce. Il D.Lgs. 70/2003 non esaurisce la disciplina del commercio elettronico, che è regolamentata anche dalle norme in tema di privacy, di vendita a distanza, ecc. Semplificando, si può affermare che i principi fondamentali della normativa sulla vendita on line sono sostanzialmente 4: 1. libertà; 2. non discriminazione degli strumenti telematici; 3. principio del Paese d’origine (Mercato Interno); 4. tutela del consumatore.

Il primo principio, di libertà, intende alludere al fatto che, almeno tendenzialmente, tutti i beni/servizi possono essere oggetto di e-commerce (salvo alcune ovvie esclusioni, come quando si versa in materia di salute pubblica, ecc.). Il secondo principio, di non discriminazione della contrattazione in via telematica, allude al fatto che chi apre un negozio on line non deve essere sottoposto a una disciplina più restrittiva di chi apre un negozio fisico: non sono pertanto richieste autorizzazioni diverse da quelle dei negozi fisici. Poiché le vendite su Internet non sono per natura limitate a un singolo Paese, ma possono teoricamente interessare compratori situati in Stati diversi da quelli del venditore, cosa accade in caso di contenzioso?



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