Naspi, in quali casi si percepisce l’indennità di disoccupazione. Tutti i dettagli



La disoccupazione si può richiedere anche nei casi di dimissioni presentate dalla lavoratrice durante la gravidanza e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante il primo anno di vita del bambino; o per risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, un accordo con cui datore di lavoro e dipendente decidono di terminare il rapporto lavorativo, per cui alla procedura di conciliazione obbligatoria segue il licenziamento da parte dell’azienda e quindi la possibilità di chiedere la disoccupazione.



La NASpI interviene in caso di disoccupazione involontaria dei lavoratori, garantendo rendita mensile per un periodo di tempo variabile. Tale trattamento viene affiancato da finalizzate alla ricollocazione. Riepiloghiamo di seguito le condizioni di accesso

Lo Stato di disoccupazione involontaria

L’indennità è concessa a quei lavoratori che hanno perso il lavoro non per propria volontà e si trovano, quindi, in una situazione di disoccupazione a seguito dei seguenti eventi:

■ qualsiasi tipologia di licenziamento compreso quello disciplinare per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa;

■ scadenza del contratto a termine;

■ dimissioni per giusta causa;

■ alcune situazioni che danno luogo alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

> Dimissioni per Giusta causa

L’INPS, nella circolare 94/2015, ha ricordato che si intendono per giusta causa le dimissioni generate da:

■ mancato pagamento della retribuzione

■ molestie sessuali nei luoghi di lavoro

■ demansionamento

■ mobbing

■ conseguenze legate a trasferimenti di azienda

■ trasferimento della sede di lavoro non sorretto da “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive” ai sensi dell’art.2103 c.c.

■ comportamento ingiurioso del superiore gerarchico nei confronti del dipendente.

L’INPS ha precisato che, nell’ipotesi di dimissioni a seguito del trasferimento del lavoratore ad altra sede della stessa azienda, ricorre la giusta causa delle dimissioni qualora il trasferimento non sia sorretto da comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive e ciò indipendentemente dalla distanza tra la residenza del lavoratore e la nuova sede di lavoro.

Fatto salvo il caso in cui le dimissioni siano determinate da mancato pagamento della retribuzione, il lavoratore dovrà corredare la domanda di documentazione da cui risulti la sua volontà di difendersi in giudizio nei confronti del comportamento illecito del datore di lavoro (allegando diffide, esposti, denunce, citazioni, ricorsi d’urgenza ex articolo 700 c.p.c., sentenze ecc. contro il datore di lavoro, nonché ogni altro documento idoneo), impegnandosi a comunicare l’esito della controversia giudiziale o extragiudiziale.

Nel caso in cui l’esito della lite dovesse escludere la sussistenza della giusta causa di dimissioni, l’INPS procederà al recupero di quanto pagato a titolo di indennità di disoccupazione, così come avviene nel caso di reintegra del lavoratore nel posto di lavoro, successiva a un licenziamento illegittimo che ha dato luogo al pagamento dell’indennità di disoccupazione. Per tale motivo l’Istituto ha dato istruzioni agli operatori che ricevono le domande, di avvisare il lavoratore che il riconoscimento dell’indennità di disoccupazione sarà provvisorio, fino alla comunicazione dell’esito della controversia.

Risoluzione consensuale a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo

Il legislatore ha stabilito che la tutela interviene anche nei casi di conciliazione presso le Direzioni territoriali del lavoro, a seguito della procedura di comunicazione preventiva che le aziende devono attivare prima di procedere ad un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, quello che viene comunemente denominato “licenziamento per motivi economici”, a seguito di operazioni di ristrutturazione aziendale.

Tale procedura porta ad una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e si riferisce ai lavoratori che rientravano nella sfera di applicazione dell’articolo 18. Ne sono pertanto esclusi i dirigenti. Questa è, infatti, la linea seguita dalla generalità delle sedi INPS, che è stata anche confermata da un recente intervento del Ministero del Lavoro con riferimento ai lavoratori che operano presso aziende con meno di 15 dipendenti per i quali, in mancanza del requisito dimensionale, non è previsto dalla legge il ricorso alla procedura di conciliazione, né la possibilità di accedervi volontariamente.

Risoluzione consensuale a seguito di rifiuto del trasferimento

Recentemente, l’INPS, con il messaggio 26 gennaio 2018, n.369, ha chiarito che il diritto alla NASpI viene riconosciuto anche nell’ipotesi di risoluzione consensuale a seguito del rifiuto da parte del lavoratore al proprio trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante oltre 50 chilometri dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti, o oltre, con i mezzi di trasporto pubblico.

Ciò anche se, come accade di frequente nei suddetti casi di risoluzione, le parti in sede di conciliazione convengono sulla corresponsione di somme a vario titolo, talvolta consistenti, diverse da quelle spettanti in relazione al pregresso rapporto di lavoro.

Offerta di conciliazione contratto a tutele crescenti

Nell’ambito del contratto a tutele crescenti – non applicabile ai dirigenti – il diritto alla NASpI è riconosciuto nell’ipotesi di licenziamento con accettazione dell’offerta di conciliazione di cui all’art.6, comma 1, del decreto legislativo n.23 del 2015, proposta dal datore di lavoro entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento.

Dimissioni delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri

L’indennità spetta alle lavoratrici madri e ai lavoratori padri che si dimettono volontariamente durante il periodo in cui è previsto il divieto di licenziamento, ovvero dall’inizio del periodo di gravidanza – 300 giorni prima della data presunta del parto – fino al compimento del 1° anno di età del bambino.

Requisito contributivo/lavorativo minimo

Ai fini della liquidazione della NASpI occorre avere almeno 13 settimane di contribuzione, versata nei 4 anni precedenti la disoccupazione, e 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti la disoccupazione. Sul sito internet dell’INPS sono disponibili informazioni dettagliate in merito alle tipologie di contribuzione e di attività utili al fine del raggiungimento dei suddetti requisiti.

Misura

La rendita mensile si calcola prendendo a riferimento la retribuzione imponibile contributiva degli ultimi 4 anni, che viene divisa per le settimane di contribuzione e moltiplicata per 4,33.

L’importo inizialmente erogato sarà pari al 75% del risultato della suddetta operazione, nel caso in cui non sia superiore a 1.208,15 euro, altrimenti si aumenta di un importo pari al 25% della parte eccedente i 1.208,15 euro.

L’indennità mensile non può in ogni caso superare il tetto massimo che per il 2018 è stato fissato in euro 1.314,30. Tale importo viene annualmente rivalutato in base all’inflazione.

L’assegno iniziale viene ridotto del 3%, a cadenza mensile, a decorrere dal 1° giorno del quarto mese di fruizione. La NASpI non soggiace al prelievo del 5,84% previsto dalla legge 41/86.

Durata

La NASpI viene erogata per un periodo pari alla metà delle settimane di contribuzione versate nei 4 anni precedenti, per un massimo di 24 mesi.

Dichiarazione di immediata disponibilità

L’art. 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150 ha ridefinito lo stato di disoccupazione. Ai sensi del richiamato art. 19 si considerano disoccupati i lavoratori privi di impiego che dichiarano, in forma telematica al portale nazionale delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego.

La domanda per usufruire della NASpI, equivale a rendere la Dichiarazione di immediata disponibilità (DID) ed è trasmessa dall’INPS all’ANPAL (l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro), ai fini dell’inserimento nel sistema informativo unitario delle politiche attive.

Il disoccupato che abbia presentato domanda di indennità NASpI è tenuto a contattare il centro per l’impiego entro i successivi quindici giorni ai fini della stipula del patto di servizio personalizzato.

L’erogazione della NASpI è, infatti, condizionata alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa nonché ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti.

Obblighi di partecipazione alle misure di politica attiva e sanzioni

Nel patto di servizio personalizzato sottoscritto con il centro per l’impiego viene riportata la disponibilità del disoccupato a partecipare alle misure di politica attiva per la ricollocazione e ad accettare congrue offerte di lavoro.

In caso di inosservanza è stato introdotto un sistema di sanzioni proporzionali che vanno dalla decurtazione di una frazione o di un’intera mensilità di prestazione, fino alla decadenza dalla prestazione stessa e dallo stato di disoccupazione.

Presentazione della domanda

La domanda per accedere alla NASpI va presentata, esclusivamente in via telematica, entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

I canali utilizzabili sono i seguenti:

  • On line – tramite i servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino con apposito PIN, attraverso il portale dell’Istituto;
  • tramite Contact Center multicanale attraverso il numero telefonico 803164, gratuito da rete fissa, o il numero 06164164 da rete mobile, a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico;
  • tramite Patronati/Intermediari dell’Istituto – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Ai fini della presentazione della domanda, il periodo per il quale il lavoratore percepisce l’indennità di mancato preavviso si considera lavorato. Pertanto, se il lavoratore licenziato viene esonerato dal prestare in servizio il preavviso e il datore di lavoro gli corrisponde la relativa indennità, il termine ultimo per la presentazione della domanda è il 68° giorno a partire dall’ultimo giorno di preavviso indennizzato.

L’INPS, con messaggio del 23 novembre 2012, n.19273, ha chiarito che l’indennità di disoccupazione subirà il differimento all’ottavo giorno successivo alla data finale del periodo corrispondente all’indennità di mancato preavviso solo nei casi in cui detta indennità sia stata effettivamente corrisposta dal datore di lavoro, altrimenti la decorrenza farà riferimento ai normali meccanismi legati alla data di cessazione del rapporto di lavoro e di presentazione della domanda di prestazione.

In caso di licenziamento per giusta causa, il termine dei 68 giorni decorre dal trentesimo giorno successivo alla data di cessazione.

Pagamento

Si ha diritto all’indennità a partire:

■ dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione (o di scadenza del periodo di mancato preavviso), se la domanda è stata presentata entro l’ottavo giorno;

■ dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, nel caso in cui questa sia presentata dopo l’ottavo giorno;

■ dall’ottavo giorno successivo al termine del periodo di maternità, malattia, infortunio sul lavoro/malattia professionale o preavviso, qualora la domanda sia presentata entro l’ottavo giorno; dal giorno successivo alla presentazione della domanda qualora sia presentata successivamente all’ottavo giorno ma comunque nei termini di legge;

Per poter ottenere una seconda indennità, dopo un successivo periodo di lavoro, è necessario che sia trascorso il cosiddetto “anno mobile”, cioè un periodo di 365 giorni a partire dalla data di inizio della prima prestazione. In tal caso, i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione sono esclusi dal computo della contribuzione utile.



Lascia un commento