Pensione anticipata Rita: ecco come fare per andare a 61 anni e ulteriori



La legge di bilancio 2017 ha introdotto delle disposizioni in materia previdenziale che consentono ai lavoratori di percepire delle prestazioni in anticipo rispetto alla scadenza di legge necessaria per ottenere la pensione di vecchiaia.



Non si tratta di trattamenti pensionistici veri e propri, ma di prestazioni che trovano nella normativa previdenziale i presupposti per essere erogati.

In particolare sono stati istituiti:

> due prestazioni, denominate rispettivamente “Anticipo finanziario a garanzia pensionistica”, ( APE o anche APE volontario), e “Indennità”, più comunemente denominata APE sociale;

> la Rendita integrativa temporanea anticipata denominata con l’acronimo RITA

Analizziamo le peculiarità della RITA.

La RITA può essere richiesta dai:

• lavoratori iscritti alle forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita, purché in possesso della certificazione relativa alla sussistenza dei requisiti necessari per ottenere l’APE “volontario”;

• dipendenti pubblici iscritti ai fondi negoziali di categoria

vengono esclusi i lavoratori iscritti ai fondi pensione in regime di prestazione definita.

La finalità perseguita dalla RITA è quella di offrire, tramite le forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita, un sostegno finanziario agli iscritti, del settore privato o pubblico, che sono vicini al raggiungimento del diritto alla pensione di vecchiaia e che hanno i requisiti per ottenere l’APE.

Pertanto gli iscritti alle predette forme di previdenza complementare in regime di contribuzione definita (fondi pensione , PIP) che si trovino in possesso di determinati requisiti e che cessino dal rapporto di lavoro, possono su base volontaria anticipare il momento del pensionamento, avvalendosi, in tutto o in parte, della posizione individuale accumulata presso la forma stessa, per fruire di un anticipo pensionistico.

A costoro è infatti consentito chiedere l’erogazione frazionata di tutto o parte del montante accumulato fino al conseguimento dei requisiti di accesso alla pensione nel sistema pensionistico obbligatorio.

La “rendita integrativa temporanea anticipata” è un istituto innovativo, che va ad aggiungersi alle prestazioni pensionistiche già erogabili dai fondi pensione e consiste nell’erogazione frazionata per il periodo considerato del montante accumulato richiesto.

Spetterà pertanto all’iscritto valutare quanta parte del montante accumulato impegnare a titolo di “rendita integrativa temporanea anticipata”, potendo la stessa gravare sull’intero importo della posizione individuale o su una sua porzione.

Considerate le caratteristiche di tale prestazione, consistenti nell’erogazione di un capitale, seppur frazionato in rate mensili, in un arco temporale predefinito rientra nella competenza della forma pensionistica complementare procedere direttamente alla sua erogazione senza ricorrere a compagnie di assicurazione

Nel caso, poi, in cui non venga utilizzata l’intera posizione individuale a titolo di “rendita integrativa temporanea anticipata”, l’iscritto di una forma pensionistica complementare conserva il diritto di usufruire delle ordinarie prestazioni in capitale e rendita a valere sulla porzione residua di montante individuale, che continua ad essere gestita dalla forma pensionistica complementare e nel corso di erogazione della “rendita integrativa temporanea anticipata”, la porzione di montante di cui si chiede il frazionamento continua ad essere mantenuta in gestione, così da poter beneficiare anche dei relativi rendimenti.

In caso di decesso dell’iscritto in corso di percezione della “rendita integrativa temporanea anticipata”, il residuo montante corrispondente alle rate non erogate, ancora in fase di accumulo, sarà riscattato secondo le regole relative alla premorienza previste dalla normativa dei fondi pensione.

Particolare attenzione alla fiscalità della RITA in quanto è stato previsto un regime agevolato cioè la fiscalità tipica, nell’ambito dei forme pensionistiche complementari, delle prestazioni post 2007 su tutto il capitale anticipato sia per i dipendenti privati che per i dipendenti pubblici.

In altre parole per l’aliquota applicabile la RITA è assoggettata alla ritenuta a titolo d’imposta del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. A tal fine, se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15.

Con la legge di Bilancio 2018 la pensione anticipata RITA diventa strutturale: potrà usufruire della Rendita integrativa temporanea anticipata, chi è

1. iscritto a una forma complementare, ha perso lavoro, è a 5 anni dalla pensione di vecchiaia con 20 anni di contributi,

2. disoccupato da 24 mesi, non lavora da 10 anni, con 20 anni di contributi.

Quindi la RITA diventa accessibile quando mancano cinque anni alla pensione, senza nessun vincolo demografico (nella prima versione era previsto il requisito anagrafico dei 63 anni), con l’unico requisito di 20 anni di contribuzione versata.

Considerando che da gennaio 2018 l’età pensionabile sarà per tutti 66 anni e 7 mesi, si presuppone che potranno chiedere la pensione i lavoratori con 61 anni e sette mesi di età con una contribuzione versata di 20 anni.

Per poter richiedere la RITA, l’iscritto al fondo pensione deve aver cessato il rapporto di lavoro (dimissioni e/o licenziamento) e deve avere la Certificazione INPS utile ad ottenere l’ APE volontario.



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