Legge 104 e congedo straordinario, possibile anche se il disabile è ricoverato in struttura



Oggi vogliamo parlarvi del congedo straordinario legge 151 e di come poter fruire di questa misura. Diciamo subito che per fruire del congedo straordinario legge 151 e quindi di due anni retribuiti con possibilità di frazionarlo per poter assistere un familiare che si trova in una situazione di handicap grave e che quest’ultimo risulti possessore del verbale legge 104 articolo 3 comma 3, è necessaria la residenza con il familiare che si intende assistere.



Questo è il requisito base per poter usufruire di questo congedo straordinario anche se una normativa specifica che si intende soddisfatto il requisito, anche nel caso in cui ci sia una coabitazione allo stesso indirizzo ovvero all’interno dello stesso stabile, ma in due appartamenti separati.  Nel caso in cui invece ci dovesse essere una residenza in comuni diversi, è prevista la possibilità di avvalersi della Residenza temporanea.  Discorso a parte invece nel caso in cui il familiare sia ricoverato all’interno di una struttura.  Ma procediamo con ordine, cercando di analizzare anche le eccezioni che comunque sono previste anche dalla legge.

Congedo straordinario legge 151,  quando infanzia ti è ricoverato all’interno di una struttura

In questo caso la normativa pone comunque dei limiti circa la fruizione del congedo.  La normativa  in questione prevede che il familiare da assistere comunque non deve essere ricoverato all’interno di una struttura a tempo pieno.  Quindi se il disabile è ricoverato, deve essere la struttura a certificare che non assicura un’assistenza sanitaria continua.  Questo è quanto è stato specificato dall’INPS che ha emesso una circolare e nello specifico la numero 32 del 6 marzo 2012 che va a chiarire le diverse interpretazioni sul familiare che si trova in struttura è il congedo straordinario legge 151.

Secondo questa circolare quindi, il familiare che è ricoverato in una struttura che non presta un’ assistenza sanitaria continua o addirittura questa non è prevista, si potrà quindi fruire del congedo straordinario legge 151, così come dei permessi 104 ma sarà la struttura che dovrà certificare che manca l’assistenza o che comunque questa è parziale.  Questa possibilità per i dipendenti pubblici è prevista soltanto per poter assistere il minore così come è stato espresso nella circolare numero 13 del 2010 della funzione pubblica.   Detto ciò Dunque nel caso in cui il soggetto ad assistere non si trova è ricoverata una struttura a tempo pieno con assistenza sanitaria continua, per colui che assiste non è possibile fruire del congedo straordinario legge 151, di cui si potrà usufruirne soltanto se la struttura dove il disabile o anziano è ricoverato non prevede assistenza sanitaria.



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