Pensione di reversibilità all’ex coniuge, la sentenza della Cassazione
Questa vicenda di cui abbiamo parlato, sembra aver avuto inizio in seguito al rigetto in primo grado della domanda di pensione di reversibilità a beneficio del coniuge divorziato, senza alcun diritto al mantenimento, al momento del decesso del marito. Nello specifico sembrerebbe che la donna prima ancora dell’accertamento effettuato dall’INPS di previdenza sul diritto alla pensione di reversibilità, si fosse rivolta al tribunale chiedendo che potesse essere riconosciuta la prestazione sulla base di alcune motivazioni quali lo stato di bisogno della ricorrente al momento del divorzio e la sentenza di separazione che aveva riconosciuta l’ex moglie l’assegno di mantenimento.
Sembrerebbe che proprio in fase di separazione, sia stato fissato il Contributo economico non soltanto per il mantenimento dei figli, ma anche della stessa moglie un contributo che non è stato replicato nella sentenza di divorzio e che aveva determinato il diritto all’assegno soltanto per i figli affidati alla madre. Il tribunale quindi avrebbe respinto la domanda spiegando che l‘assegno determinato in sede di separazione, non potesse rivivere di fatto una volta dichiarata la cessazione degli effetti del matrimonio. La donna quindi non avendo ottenuto alcun beneficio in corte d’appello ha deciso di ricorrere in Cassazione,
Pensione di reversibilità all’ex coniuge cosa dice la normativa generale
La pensione di reversibilità altro non è che una prestazione che spetta ai familiari superstiti in caso di decesso del titolare della pensione e per familiari si intendono i coniugi, i figli, genitori, fratelli o sorelle superstiti. L’importo della pensione di reversibilità altro non è che una percentuale di quella riconosciuta al deceduto che può variare però in base al superstite ed infatti viene Concessa nel 60% per il coniuge, nel 20% per ciascun figlio qualora la prestazione spetti al coniuge e al 40% per ciascun figlio, qualora il coniuge non riceva la pensione ed infine un 15% per ciascun genitore fratello o sorella.