Pensioni e contributi Inps, tutto sugli interessi legali al 2019



Piuttosto interessanti e importanti novità sul tema pensioni e e contributi INPS, visto che a partire dal primo gennaio 2019 si è avuto un incremento degli interessi legali. L‘INPS ha fornito effettivamente tutte le informazioni necessarie legate anche alla modifica del saggio di interesse legale stabilito dal decreto del MEF del 12 dicembre 2018 e pubblicato poi sulla Gazzetta Ufficiale il 15 dicembre 2015 attraverso la circolare numero 124 del 28 dicembre 2018. Questa circolare nello specifico ha lo scopo di illustrare i riflessi riguardanti il calcolo delle somme aggiuntive per ritardato o omesso versamento dei contributi previdenziali e assistenziali ed anche sulle prestazioni pensionistiche previdenziali in seguito alla variazione del saggio degli interessi legali. Questo risulta fissato allo 0,8% a partire proprio dal primo gennaio 2019.



È stato pubblicato il decreto del MEF del 12 dicembre 2018 sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale numero 291 del 15 dicembre 2018. Si stabilisce quindi la variazione del saggio di interesse legale allo 0,8% con decorrenza a partire dal primo gennaio 2019, con principale riferimento all’articolo 1284 del codice civile. Si stabilisce come il Ministro del tesoro, con un decreto apposito pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 15 dicembre dell’anno precedente a quello il cui stato si riferisce, può modificarne attualmente la misura sulla base di quello che è il rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore ai 12 mesi e tenendo conto del tasso di inflazione registrato nel corso dell’anno.

Nella circolare si fa anche riferimento a quelli che sono i riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso oppure ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e si precisa come la legge numero 388 del 2000 abbia disciplinato l’ipotesi di riduzione delle sanzioni civili alla misura prevista per gli interessi legali. Nel caso in cui la domanda di pagamento sia dilazionata, questa condizione si realizza in seguito all’accoglimento della stessa domanda, dove si richiede il rispetto dei requisiti di correttezza nonché la regolarità dei versamenti dovuti e nella circolare si legge ancora come la misura dello 0,8% viene applicato ai contributi che hanno una scadenza di pagamento con decorrenza a partire dal primo gennaio 2019.

Si capisce come il calcolo degli interessi dovuti, sarà effettuata secondo quelli che sono i tassi vigenti alle rispettive decorrenze. L’ultima voce della circolare riguarda invece gli interessi che sono legali alle prestazioni pensionistiche previdenziali, sottolineando come il provvedimento produca degli effetti facendo riferimento alle somme poste in pagamento dall’istituto con decorrenza a partire dal primo gennaio 2019. Tale misura si applica alle prestazioni pensionistiche e alle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto che si trovano in pagamento a partire dal primo gennaio 2019.



Lascia un commento