Si devono pagare i danni al figlio se gli si impedisce di vedere l’altro genitore?



Con l’introduzione nel 2006 dell’art. 709 ter del Codice di procedura civile, il legislatore ha voluto richiamare l’attenzionesulle esigenze del minore, sia in ordine alle problematiche relative al suo affido, sia in relazione alle altre inadempienze di ciascun genitore, che emergano nel corso del giudizio di separazione e divorzio. In sostanza il giudice ha un potere “punitivo” della condotta pregiudizievole del genitore nei confronti del figlio minore che prescinde dal danno effettivamente subito e che viene liquidata in base a diversi fattori, tra cui la gravità del comportamento tenuto e le disponibilità economiche del “condannato”.



Nel recente caso della madre di Torino, quest’ultima, permettendo al padre di frequentare il figlio solo tre volte in due anni e mezzo, al di là delle giustificazioni adottate, ha commesso una grave inadempienza che ha comportato, per la Cassazione, un grave pregiudizio per il minore, e bene ha fatto, quindi, il giudice di primo grado a condannare il genitore inadempiente a pagare un risarcimento di euro 5 mila. E la pronuncia non è isolata. Il Tribunale di Roma ha condannato il genitore collocatario a risarcire 30 mila euro attesa la sua “elevatissima” disponibilità economica poiché aveva acuito, denigrando e sminuendo l’altro genitore, il suo rapporto conflittuale con il figlio adolescente anziché adoperarsi per riavvicinare i due. Il concetto espresso dalle sentenze esaminate è: non basta “fare finta” di agevolare il rapporto tra il figlio e l’altro genitore, ma bisogna intervenire perché questo sia il più sereno possibile, altrimenti il Tribunale può sanzionare chi, con il suo comportamento, ha causato un pregiudizio al minore.



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