Yara Gambirasio: l’avvocato di Bossetti farà ricorso in Europa. Ma è improbabile



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Dalle risultanze genetiche si desume con assoluta certezza il rapporto di filiazione naturale tra Giuseppe Guerinoni e Massimo Bossetti, e la stessa assoluta certezza riguarda l’identità tra Ignoto 1 ’ e l’imputato”. Con queste parole, semplici e chiare, i giudici della Corte di



Cassazione hanno condannato in via definitiva all ergastolo Massimo Giuseppe Bossetti, 48 anni, l’assassimo della piccola Yara Gambirasio. Il 2018, un anno pieno di tragici fatti di Cronaca, sarò ricordato anche per la sentenza che ha messo definitivamente la parola fine a una delle vicende più drammatiche degli ultimi 30 anni. A ottobre infatti, i giudici della Suprema Corte hanno confermato la condanna al carcere a vita per il muratore di Mapello. E appena un mese e mezzo più tardi, cioè alla fine di novembre del 2018, sono state depositate le cosi  dette motivazioni della sentenza, ossia le ragioni che hanno indotto i magistrati a prendere quella decisione.

È INAMMISSIBILE IL RICORSO DELLA DIFESA*

Nelle 155 pagine del documento, i giudici hanno smontato punto per punto l’articolato ricorso presentato dalla difesa, definendolo “generico e privo di sostanza” Entriamo nel merito nella sentenza, partendo dal Dna, il fulcro dell’intera, gigantesca indagine sull’omicidio della piccola ginnasta di Brembate. Hanno scritto i giudici: «C’è piena coincidenza tra il profilo genetico catalogato come “Ignoto 1”, rivenuto sulle mutandine di Yara, e quello di Bossetti L’evidenza scientifica, frutto di numerose analisi biologiche effettuate da diversi laboratori, ha valore di prora piena. La probabilità di individuare un altro soggetto con lo stesso profilo genotipico è ma su 3.700 miliardi di miliardi I giudici di primo e secondo grado hanno affermato che il profilo genetico è stato confermato da ben 24 marcatori e non da 15 come suggerito dalle linee guida scientifiche. Ciò è andato nella direzione di una maggiore tutela dell’imputato e ha dato una certezza ancora più solida».

Riguardo a una fantomatica contaminazione della traccia, la Corte ha chiarito: «Il Dna di Bossetti non era presente nelle banche dati, sicché è impossibile ipotizzare una contaminazione dei reperti». La difesa aveva puntato sull’assenza del Dna mitocondriale nella traccia analizzata. I giudici hanno risposto: «Non è necessaria la compresenza | di Dna nucleare e mitocondriale». I magistrati hanno I anche escluso l’ipotesi di un I complotto: «Visto che la difesa ha utilizzato l’argomento É anche su giornali e tv, è bene 1 chiarire che la generica ipotesi della creazione in laboratorio del Dna dell’imputato, oltre ad appartenere alla schiera delle idee fantasiose prive di qualsiasi supporto scientifico e aggancio con la realtà, è illogica. Così come appare fantasiosa l’ipotesi di una contaminazione volontaria, Se si volesse seguire la tesi complottista legata alla necessità di dare in pasto all’opinione pubblica un responsabile, è evidente che (ammessa solo per ipotesi la reale possibilità di creare in laboratorio un Dna) si sarebbe creato un profilo che immediatamente poteva identificare l’autore del reato senza attendere, come invece è accaduto, ben tre anni».



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