​​


Youssef Siher torna libero: il gip di Milano respinge la convalida del fermo

Il ricercatore trentenne era stato fermato con l’accusa di istigazione per delinquere aggravata da finalità terroristiche per la gestione di un canale Telegram



Il ricercatore trentenne era stato fermato con l’accusa di istigazione per delinquere aggravata da finalità terroristiche per la gestione di un canale Telegram



Il ricercatore italiano di origini marocchine Youssef Siher ha lasciato il carcere di San Vittore dopo la decisione del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Milano. La gip Tiziana Landoni ha infatti respinto la richiesta di convalida del provvedimento restrittivo e contestualmente ha negato l’applicazione di qualsiasi misura cautelare nei confronti del trentenne. L’uomo era finito al centro delle indagini della procura meneghina con pesanti accuse giudiziarie, tra cui l’istigazione a delinquere aggravata dalle finalità terroristiche e la partecipazione a manifestazioni violente nel contesto urbano, generate dopo le proteste che avevano scosso la città lombarda nei giorni scorsi.

Secondo l’impianto accusatorio sostenuto dalla pm Francesca Crupi e coordinato dal procuratore Marcello Viola, il giovane avrebbe creato e gestito il canale di messaggistica Telegram intitolato Movimento 17 ottobre, aperto in seguito agli episodi di devastazione registrati nel capoluogo lombardo. Durante l’interrogatorio di garanzia svoltosi all’interno della struttura penitenziaria milanese alla presenza dei magistrati inquirenti, l’indagato ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere, senza rilasciare dichiarazioni spontanee ai magistrati presenti per chiarire la propria posizione istituzionale.

La difesa, rappresentata dagli avvocati Yasmina Abu Sharar e Benedetto Ciccarone, aveva sin dalle prime ore contestato la solidità delle accuse mosse al proprio assistito, sostenendo con forza l’insussistenza di qualsiasi condotta penalmente rilevante. Nelle motivazioni depositate dal giudice si evidenzia l’assenza dei requisiti di legge necessari per giustificare il provvedimento d’urgenza eseguito dalle forze dell’ordine nei giorni scorsi nei confronti del trentenne, rimarcando come l’operato della procura non abbia trovato il necessario riscontro nei presupposti previsti dal codice di procedura penale vigente.

Le motivazioni del giudice e l’analisi del canale Telegram

Entrando nel merito del provvedimento di scarcerazione, la gip Tiziana Landoni ha chiarito che non sussisteva alcun concreto pericolo di fuga da parte del trentenne, elemento ritenuto indispensabile per legittimare il fermo operato dalla pubblica accusa. Rispetto al rifiuto opposto dall’indagato durante le perquisizioni di fornire alle autorità le chiavi di sblocco e le credenziali del proprio telefono cellulare, il giudice ha qualificato tale atteggiamento come un comportamento processualmente neutro e non riconducibile a un disegno di sottrarsi alla giustizia, trattandosi di una scelta difensiva non inusuale nella prassi giudiziaria italiana quotidiana.

Allo stesso modo, le verifiche sui rapporti intrattenuti con diverse sigle sindacali e gruppi politici organizzati non hanno fatto emergere spostamenti all’estero o una rete logistica tale da giustificare il timore di una partenza improvvisa fuori dai confini nazionali. Analizzando i messaggi diffusi all’interno della chat social finita sotto la lente della procura, la magistrata ha rilevato che i testi pubblicati esprimono critiche nei confronti delle linee d’azione dell’esecutivo e invocano forme di disobbedienza civile attraverso iniziative pubbliche e pacifiche.

Tuttavia, secondo la valutazione del tribunale, tali contenuti non si traducono automaticamente in atti di violenza o condotte criminali, configurandosi piuttosto come l’organizzazione di iniziative pubbliche e pacifiche volte alla sensibilizzazione e al coinvolgimento dei cittadini interessati al dibattito Pubblico. Cadono dunque i presupposti cautelari per il ricercatore, che torna pienamente in libertà mentre gli accertamenti degli inquirenti proseguono nelle forme ordinarie previste dal codice senza alcuna restrizione della libertà personale del cittadino coinvolto nella complessa vicenda giudiziaria milanese.



Add comment