Controlli dell’INPS su versamento contributi per colf e badanti: in arrivo accertamenti silenti



Si richiama l’attenzione delle sedi sulla necessità di effettuare i controlli propedeutici al corretto aggiornamento delle posizioni, prima di procedere alla conferma del credito delle inadempienze in parola.



A titolo esemplificativo vengono di seguito indicate le tipologie di attività da realizzare:
• Sistemazione dei bollettini anomali e/o “fuori lista”;
• Verifica se esistono domande di Sospensione contributiva per i Trimestri compresi nella regolarizzazione; in tal caso i Trimestri non sono dovuti e vanno eliminati dalla regolarizzazione;
• Verifica presenza di una istanza di regolarizzazione relativamente allo stesso periodo dell’avviso di accertamento non ancora inserita in procedura: questa andrà inserita dalla Sede ed avrà la precedenza rispetto all’inadempienza come “Silente”.
• Verifica presenza in procedura di una Regolarizzazione per lo stesso Rapporto di Lavoro con periodi in tutto od in parte sovrapposti a quella come Silente. In tal caso, la regolarizzazione preesistente, che è stata inserita dalla Sede a seguito di precedente istruttoria, ha la precedenza, anche se fosse ancora nello stato “Acquisita”. Ne consegue che la Sede dovrà cancellare l’Inadempienza come Silente quando i periodi sono tutti sovrapposti oppure eliminare da quella Silente i periodi sovrapposti, lasciando solo quelli dovuti e non presenti in altre regolarizzazioni.
• Ricerca nell’applicazione “Incasso Contributi DE.U.” di un eventuale F24 pagato dallo stesso datore di lavoro per una inadempienza Lavoratori Domestici non contabilizzata, riferita allo stesso rapporto di lavoro e agli stessi trimestri oggetto dell’avviso di accertamento predisposto per la spedizione.

Per gli avvisi di accertamento relativi a rapporti di lavoro iscritti a seguito di domande di emersione (L. 102/2009 e D.Lgs. 109/2012) si ricorda che i datori di lavoro erano esentati dal pagamento delle sanzioni soltanto fino alla stipula del contratto di soggiorno; ne consegue che i trimestri risultati ad oggi scoperti da contribuzione sono assoggettati, secondo quanto disposto dall’art. 116, commi 8 e ss., della legge n. 388/2000.

Si ricorda che è possibile, con le consuete modalità, visualizzare e modificare i dati delle inadempienze nello stato di acquisita, anche rimuovendo alcuni trimestri.



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