Fatturazione mensile ma i costi non cambiano: la protesta



Questo articolo in breve

Come si legge nella denuncia dell’associazione, “che per prima in Italia si è attivata per denunciare la fatturazione a 28 giorni e i rincari annunciati di recente dalle compagnie telefoniche: Tim e Vodafone, pur tornando alla fatturazione mensile, hanno confermato l’aumento delle tariffe“.



“Far presupporre che nulla cambia e che si tratta di una semplice modifica tecnica legata ad un cambio della legge può indurre il consumatore in errore, falsando il suo comportamento economico, facendogli prendere una decisione che altrimenti non avrebbe preso: restare abbonato a quella società invece che recedere e passare ad altro operatore – afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori -“. Ai rispettivi clienti stanno arrivando comunicazioni via sms: il costo annuale a loro carico resterà invariato, dunque la spesa totale in un anno (+8,6%) non diminuirà. Quindi le bollette mensili saranno maggiorate dell’8,6%, l’esatto importo del “mese aggiuntivo”. E molti utenti sono delusi e arrabbiati.

Precisiamo: il divieto di tariffare a 28 giorni era stato imposto già dall’Agenzia delle Comunicazioni riguardante la sola telefonia fissa, considerata un servizio indispensabile e perciò meritevole di maggior tutela; invece la legge di bilancio non fa distinzioni e perciò l’obbligo di tornare al mese vero, e non di 28 giorni, riguarderà anche i contratti di telefonia mobile (e le connessioni a Internet nelle due modalità). In particolare Tim varierà di poco i minuti e i giga a disposizione, Vodafone e Fastweb hanno comunicato il ritorno agli addebiti mensili mantenendo la spesa invariata, mentre Wind e Tre pur comunicando il ritorno alla fatturazione mensile ancora non hanno specificato in concreto ai clienti cosa cambierà in termini economici. In realtà, però, i clienti pagheranno sempre la stessa cifra, come accade ora con le tariffe ogni 28 giorni.

Questi comportamenti sono pratiche commerciali scorrette“, spiega Alessandro Mostaccio, segretario generale MC“, “non rispettano il diritto dei consumatori alla trasparenza, correttezza e equità nei rapporti contrattuali. Ci sono state anche reazioni di politici e speriamo che questi si facciano sentire (siamo sotto elezioni).

Se proprio vogliamo trovare un aspetto positivo delle rimodulazioni Vodafone con il ritorno alla fatturazione mensile, questo riguarda ad esempio servizi aggiuntivi come Vodafone Exclusive.

Per i parlamentari Alessia Morani, Simona Malpezzi, Stefano Esposito e Alessia Rotta le compagnie telefoniche starebbero facendo cartello per provare a giustificare un aumento delle tariffe dell’8,6% che avevano mascherato con le fatture a 4 settimane.

Il testo

“Ai sensi della Legge 172/2017 per i servizi di comunicazione elettronica e reti televisive, dal 25/03 i servizi e le eventuali promozioni attive sul tuo numero subiranno una modifica delle condizioni contrattuali e si rinnoveranno mensilmente anziché ogni 4 settimane. La tua spesa complessiva annuale non cambia. Il numero dei rinnovi mensili della tua offerta si riduce da 13 a 12 e di conseguenza l’importo di ciascun rinnovo aumenterà dell’8,6%. Per conoscere i dettagli delle modifiche, le tue offerte attive, informazioni sul recesso o passaggio ad altro operatore senza penali entro i prossimi 30 giorni, chiama il 42590 o vai su voda.it/informa”.

A qualcuno la cosa non è andata giù ed ha subito lasciato trasparire la volontà di avviare una class action.

“In pratica prima pagavamo una cifra mensile, poi l’hanno portata unilateralmente a 4 settimane”, racconta Nicolino Colonnelli, che ha lanciato una sorta di mobilitazione su Facebook. “Ora che il governo l’ha riportata mensile ti informano che comunque paghi sempre la cifra annuale che pagavi prima. Una vera e propria presa in giro. Intervengano gli organi preposti immediatamente. Io sono pronto ad organizzare una class action con tutti coloro che vogliono partecipare”.

L‘Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha deliberato di sanzionare gli operatori TIM, Vodafone, Wind Tre e Fastweb per la mancata osservanza della propria delibera in materia di cadenza di rinnovo delle offerte e di fatturazione dei servizi, relativamente alla telefonia fissa e alle offerte convergenti fisso-mobile. Si tratta di 1,16 milioni di euro per ciascun operatore (il massimo della sanzione prevista). L’Autorità ha nel contempo emanato apposite linee guida per spiegare agli operatori come interpretare correttamente l’obbligo a fare una tariffazione “mensile”, come indicato dall’ultima Legge di Bilancio, ciò significa obbligo a rispettare il mese solare. insomma, gli operatori non possono seguire una fatturazione a 30 giorni, come intendevano fare: proprio per far fronte a questa ipotesi la nostra associazione aveva inviato nelle scorse settimane una diffida alle compagnie. Resta poi il problema dei rimborsi per il pregresso: l’AGCOM ha previsto che questi importi vengano stornati (e quindi restituiti agli utenti) nella prima fattura emessa con cadenza mensile. Da parte nostra proprio per assicurare i rimborsi stiamo raccogliendo le pre-adesioni per un’eventuale class-action necessaria ad ottenere i rimborsi di quanto ingiustamente prelevato.

Adesso il timore, manifestato dalla stessa Autorità, è che le compagnie aumentino le tariffe. Sia chiaro, però, che se ci sarà un aumento generalizzato delle tariffe dell’8,63%, o similari, seguirà un immediato esposto all’Antitrust, dato che si vanificherebbe nei fatti la possibilità garantita per legge ai consumatori e ribadita ieri dalle stesse linee guida dell’Autorità delle Comunicazioni, di poter esercitare il diritto di recesso senza penali né costi di disattivazione. Per segnalarci un caso potete contattarci attraverso lo sportello Telefonia sul nostra home page.

IL DL FISCALE STABILISCE CHE LA FATTURAZIONE DEVE ESSERE MENSILE La sanzione dell’Agcom giunge dopo l’approvazione della legge che su nostra proposta ha ripristinato la fatturazione su base mensile per imprese telefoniche, reti televisive e servizi di comunicazioni elettroniche. Le compagnie hanno 120 giorni dall’entrata in vigore della legge per adeguarsi (e cioè fino al 4 aprile 2018). In caso di violazione della norma si applicherà un indennizzo forfettario pari a 50 euro in favore del consumatore, maggiorato di 1 euro per ogni giorno successivo alla scadenza del termine assegnato dall’Autorità delle Comunicazioni. E’ una grande vittoria per noi dell’Unione Nazionale Consumatori che ci siamo battuti attraverso la campagna #nofattura28giorni . Ricostruiamo quanto è successo negli ultimi mesi: tutto è cominciato tra la fine del 2016 e il 2017 quando i principali operatori della telefonia hanno modificato la periodicità nell’invio delle bollette da mensile a settimanale, in pratica hanno deciso di inviare una bolletta ogni 28 giorni. Ciò significa che le mensilità diventano 13 e non più 12, comportando un aggravio delle tariffe in media dell’8,6%.

L’AGCOM E LA DIFFERENZA TRA TELEFONIA FISSA E MOBILE Grazie all’interessamento della nostra organizzazione, AGCOM era già intervenuta il 24 marzo 2017 con una delibera nella quale si stabiliva che per la telefonia fissa il criterio della fatturazione doveva essere il mese, mentre per la telefonia mobile la cadenza della fatturazione non poteva essere inferiore a 28 giorni. L’associazione che rappresenta le compagnie telefoniche Asstel era intervenuta contestando la delibera perché AGCOM, a loro dire, non avrebbe il potere di disciplinare il contenuto dei rapporti contrattuali fra operatori e clienti (quale ad esempio la durata di rinnovo e dei cicli di fatturazione) ma potendo solo intervenire in materia di trasparenza informativa. Una tesi bizzarra, considerato che l’intervento di AGCOM, a nostro avviso del tutto legittimo, mira proprio ad una maggiore trasparenza informativa; d’altronde lo spiega la stessa Autorità che vede nella fatturazione a 4 settimane un vizio di trasparenza, sostenendo che se può essere accertata nella telefonia mobile (dove il 76% del traffico è prepagato), invece nel fisso il pagamento con addebito diretto su conto corrente bancario con il Rid rende difficoltoso per il consumatore comprendere gli aumenti. Libertà di impresa, poi, non significa poter fare contratti a proprio piacimento, senza alcuna regola certa, tanto più se consideriamo che si tratta di contratti per adesione, con evidenti disparità tra utente e fornitore dove è quest’ultimo a fissare unilateralmente le clausole contrattuali.

L’INTERVENTO DELL’UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI L’Unione nazionale Consumatori interveniva prontamente chiedendo ad Agcom di “adottare una regolamentazione urgente per imporre, anche nel caso di offerte bundle (internet, telefono e pay tv) la cadenza di fatturazione mensile, quale periodo temporale minimo, per consentire all’utente di avere una corretta e trasparente informazione sui consumi fatturati“. In pratica, abbiamo chiesto di integrare la delibera del mese di marzo, che si limitava a disciplinare la sola telefonia, fissa e mobile, inserendo anche le reti televisive e le offerte miste (pay tv e telefono). Tuttavia dalla delibera dell’Agcom di marzo le cose non sono per niente migliorate, anzi… Anche Sky, infatti, ha pensato bene di fatturare, a partire dal 1° ottobre, ogni 28 giorni invece che una volta al mese, e, per di più, lo ha fatto pure per le offerte miste che nel pacchetto includono, oltre alla tv, anche il telefono fisso ed internet, come quelle con Fastweb o con Tim. Per questo, con segnalazioni depositate nel corso del mese di settembre 2017, l’Unione Nazionale Consumatori ha richiesto l’intervento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per valutare il comportamento di Sky Italia anche perché (secondo quanto ci segnalano gli stessi consumatori) sarebbero state attuate pratiche volte a rendere difficoltoso il recesso di quei consumatori che hanno deciso di sciogliersi dal contratto una volta ricevuta la comunicazione della nuova periodicità della fatturazione. Così, in data 20 ottobre 2017, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha deciso di diffidare Sky Italia in relazione alla decisione di fatturare ogni 4 settimane e non più su base mensile, chiedendo una completa informativa agli utenti, anche sull’esercizio del diritto di recesso.

I PRIMI SVILUPPI La delibera dell’Autorità delle Comunicazioni del 24 marzo dava un termine di 90 giorni per adeguarsi alle nuove regole per la telefonia fissa (fatturazione mensile e non a 28 giorni), abbondantemente passati, ma gli operatori telefonici l’hanno disattesa. L’Agcom il 14 settembre ha, quindi, comunicato di aver avviato “procedimenti sanzionatori nei confronti degli operatori telefonici Tim, Wind Tre, Vodafone e Fastweb per il mancato rispetto delle disposizioni relative alla cadenza delle fatturazioni e dei rinnovi delle offerte di comunicazioni elettroniche“, ricordando di aver stabilito che per la telefonia fissa l’unità temporale per la cadenza delle fatturazioni doveva avere come base il mese o suoi multipli. Ma intanto gli operatori continuavano a inviare fatture ogni 28 giorni: ecco perché era importante un intervento del legislatore perché fosse imposto (per legge, appunto) il ritorno alla fatturazione mensile. Naturalmente le società sono andate all’attacco del Parlamento chiedendo che la fatturazione ogni 4 settimane restasse per il mobile, cioè la maggior parte dei contratti interessati.

L’ITER NORMATIVO Grazie anche al nostro interessamento le istituzioni si sono mobilitate: Alessia Morani, vice-presidente del gruppo del Pd alla Camera e l’europarlamentare Pina Picierno hanno dichiarato come prioritario l’obiettivo di arrestare la cattiva pratica delle compagnie telefoniche e anche delle pay-tv di inviare le bollette ogni 28 giorni, in modo da mascherare un aumento delle tariffe. L’onorevole Morani, il 12 ottobre ha mantenuto la promessa di depositare una proposta di legge che prevede l’obbligo della fatturazione dei servizi su base mensile, un irrobustimento dei poteri di vigilanza delle Authority, un aumento delle sanzioni comminabili da queste ultime e, udite udite, la restituzione delle somme indebitamente percepite da parte degli operatori. Sul tema è intervenuto anche il ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda dichiarando che la questione delle fatture a 28 giorni “è una cosa che va messa a posto il più rapidamente possibile, perché è inaccettabile”.

STOP DEL PARLAMENTO: LE BOLLETTE TORNANO MENSILI E arriviamo alla nostra vittoria: il 14 novembre, la commissione Bilancio del Senato ha dato il via libera all’emendamento che prevede la fatturazione su base mensile o di multipli del mese per imprese telefoniche, reti televisive e servizi di comunicazioni elettroniche. Le compagnie, come detto, avranno 120 giorni dall’entrata in vigore della legge per adeguarsi. Previsto anche il raddoppio delle sanzioni comminabili dall’Authority delle Comunicazioni, che diventano da un minimo di 240mila euro ad un massimo di 5 milioni. Sono state accolte dunque le nostre richieste sull’estensione alle pay tv e l’aumento delle sanzioni mancano, però, gli indennizzi per il pregresso: ecco perché stiamo raccogliendo le pre-adesioni per eventuali azioni collettive (class-action) necessarie ad ottenere i rimborsi di quanto ingiustamente versato dai consumatori. Compila il modulo di pre-adesione!

Condizioni generali Le presenti Condizioni Generali (Condizioni), fatti salvi i richiami alle disposizioni di legge, costituiscono l’intera disciplina del rapporto contrattuale; ogni eventuale modifica dovrà essere effettuata per iscritto ed approvata specificamente, sempre in questa forma, da TIM. Eventuali accordi raggiunti dal Cliente con le strutture di commercializzazione diretta o indiretta di TIM, potranno vincolare TIM solo se specificamente approvati per iscritto dalle competenti funzioni della Direzione Generale di TIM. Il rapporto contrattuale con il Cliente sarà regolato dalle norme che seguono.

DEFINIZIONI Le parole e/o espressioni, in appresso utilizzate hanno i seguenti significati: a. Apparato radiomobile (Apparato):telefono cellulare, portatile o veicolare, da utilizzare esclusivamente in mobilità, omologato per la connessione con la rete che, associato alla carta SIM, consente l’utilizzo del Servizio da parte del Cliente finale. L’Apparato, purché omologato e comunque conforme ai requisiti essenziali previsti dalla normativa vigente e recante la marcatura CE potrà anche non essere di proprietà del Cliente. b. Carta dei servizi: il documento redatto da TIM, in base alla normativa vigente, in cui sono illustrati i principi fondamentali di comportamento verso la clientela. c. Carta SIM (o USIM): carta a microprocessore, rilasciata al titolare (o futuro titolare) del Contratto e identificativa dello stesso, la quale, inserita nell’Apparato radiomobile, rende possibile l’accesso al Servizio. d. Cliente: il soggetto indicato nella Proposta con il quale viene concluso il Contratto secondo quanto previsto dagli articoli seguenti. Il Cliente è utente finale del Servizio. e. Codice PIN: codice personale di accesso al Servizio associato alla Carta SIM del Cliente da digitare sull’Apparato per accedere al Servizio. f. Contratto di Abbonamento (o Contratto): il contratto, concluso secondo le modalità di cui al successivo Articolo 3 e composto delle presenti Condizioni e della Proposta. g. Fattura TIM OnLine: servizio che consente al Cliente di visualizzare, effettuare il download (scarico dati) e stampare le fatture accedendo alla sezione MYTIM Mobile del sito tim.it, in luogo della ricezione cartacea presso il domicilio del Cliente. h. Negozi TIM: rete di vendita composta da soggetti qualificati che hanno sottoscritto con TIM specifici contratti per la raccolta di richieste di abbonamento ai Servizi di comunicazioni mobili e personali. i. Proposta: domanda di adesione al Servizio che, debitamente completata in ogni sua parte e sottoscritta, il Cliente sottopone a TIM secondo quanto stabilito dall’Art. 3 che segue. j. Punti Vendita TIM: organizzazione commerciale di TIM costituita dai negozi sociali di TIM, dai Negozi TIM autorizzati, e da altri venditori autorizzati. k. Rete: sistema di telecomunicazioni (network) con il quale viene espletato il Servizio. l. Roaming Internazionale: abilitazione del Cliente ad utilizzare il servizio fuori dei confini nazionali, attraverso l’utilizzazione della rete dei gestori esteri che hanno sottoscritto specifici accordi con TIM. m. Servizio: Servizio di comunicazioni mobili e personali, che consente ai clienti di attivare e fruire anche dei Servizi a Valore Aggiunto nonché di quelli accessori e supplementari. n. Servizi a Valore Aggiunto: servizi a pagamento – denominati anche servizi premium o a contenuto – quali ad es. loghi, suonerie, oroscopi, meteo, news, giochi, sfondi, ecc. forniti, anche da parte di società esterne, attraverso SMS, MMS, connessione dati da rete fissa (WEB) o in mobilità (WAP), attivabili dal Cliente seguendo la procedura di attivazione prevista per ciascuno dei canali sopra indicati e fruibili su terminali abilitati (quali ad es. smartphone, tablet, PC, ecc.). Il costo di tali servizi viene addebitato sulla fattura del Cliente.



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