Pensione di vecchiaia e di invalidità, nuova circolare: ecco cosa non va dichiarato



Oggi si parla di pensione di invalidità e vecchiaia INPS, citando una circolare ovvero la numero 4018 pubblicata il 29 ottobre 2018 dove viene specificato che cosa non va dichiarato. Questa circolare ha come oggetto “Cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo. Dichiarazione reddituale“, e vengono elencate le istruzioni operative riguardanti la dichiarazione concernente il cumulo della pensione con il reddito da lavoro autonomo. Nella premessa di questa circolare, si legge che i titolari di pensione con decorrenza compresa entro l’anno 2017, soggetti a divieto di cumulo parziale della pensione con i redditi da lavoro autonomo per quest’anno, sono tenuti a dichiarare entro il 31 ottobre 2018, ovvero la data di scadenza della dichiarazione dei redditi dell’anno 2017,  tutti i redditi da lavoro autonomo che sono stati conseguiti nell’anno 2017.



Ciò che ci si chiede è dunque, chi invece non deve dichiarare nulla. A tal riguardo ha risposto proprio l’INPS, precisando chi sono i soggetti pensionati che sono esclusi dall’obbligo di dichiarare i redditi da lavoro autonomo conseguiti nell’anno 2017 perché considerati non soggetti.

Tra questi l’Inps cita:
– titolari di assegno e pensione di invalidità con una ricorrenza compresa entro il 31 dicembre 1994
– titolari di pensione di vecchiaia
– soggetti titolari di pensione di vecchiaia Ovvero quella con il sistema contributivo
– i titolari di pensione di anzianità trattamento di prepensionamento
– titolari di assegno oppure pensione di invalidità con una anzianità contributiva che deve essere pari oppure superiore a 40 anni.
Per quanto riguarda la seconda categoria di soggetti, sembra che a partire dal primo gennaio del 2001 tutte le pensioni di vecchiaia a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti sono cumulabili con il reddito da lavoro autonomo. Detto ciò, Va sottolineato che l’anzianità contributiva non va presa in considerazione, ovvero quella che si è utilizzata per il riconoscimento della prestazione.  Invece per i soggetti appartenenti alla terza e quarta categoria, si considera la cumulabilità con i redditi da lavoro a partire dal primo gennaio 2009. Nella circolare dell’INPS, inoltre, si stabilisce che l’assegno di invalidità deve fare riferimento a quelle che sono le tabelle normative per le quali si prevede una riduzione dell’importo dell’assegno stesso, sulla base del reddito da lavoro che si è percepito.

Pensioni obbligati alla dichiarazione reddituale

Dunque, tutti quei pensionati che non si riconoscono nelle categorie sopra riportate, dovranno effettuare la comunicazione dei propri redditi da lavoro autonomi riguardo il 2017, entro la data di scadenza del 31 ottobre 2018. Si ricorda che i trattamenti pensionistici sono cumulabili interamente con tutti i redditi che derivano da attività svolte nell’ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili, che sono state promosse da istituzioni pubbliche private oppure da enti locali. Sono anche cumulabili le Indennità che sono state percepite per avere eseguito la funzione di giudice di pace.



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