Bonus ristrutturazioni: effetti mancata comunicazione all’Enea



Questo articolo in breve

Le novità in sintesi. In assenza di una specifica previsione normativa, la mancata o tardiva trasmissione delle informazioni sui lavori edilizi non determina la perdita del diritto alla detrazione fiscale. Lo ha chiarito l’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 46/E/2019. L’adempimento è richiesto al fine di monitorare e valutare il risparmio energetico conseguito. Pertanto, la trasmissione all’Enea dei dati e delle notizie concernenti gli interventi edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico – non è requisito indispensabile per il diritto alla detrazione IRPEF, dal momento che non è prevista alcuna sanzione nel caso non si provveda aH’adempimento pur essendo obbligatorio.



Si ricorda che, l’art. 16, comma 2 -bis,D.L. n. 63/2013 (introdotto dalla Legge di bilancio 2018 -art.

1, comma 3, lett. b), n. 4), Legge n. 205/2017) al fine di monitorare la realizzazione degli interventi edilizi/tecnologici che implicano un risparmio energetico e/o l’utilizzo di fonti rinnovabili pur accedendo alla detrazione IRPEF del 50% prevista per le “ristrutturazioni edilizie” (art. 16 T.U.I.R.) aveva già introdotto l’obbligo di trasmettere all’ENEA le informazioni sui lavori effettuati in modo analogo a quanto già previsto per la riqualificazione energetica (art. 1, commi 347-349, Legge n. 296/2006). Nessuna comunicazione va effettuata per le opere di ripristino del patrimonio immobiliare che non comportano alcun risparmio energetico/utilizzo di fonti rinnovabili (si tratta della maggior parte degli interventi detraibili).

La risoluzione n. 46/E del 18 aprile – Mancata trasmissione dei dati

Con la risoluzione n. 46/E del 18 aprile 2019 l’Agenzia delle entrate ha fornito indicazioni circa gli effetti della mancata trasmissione per via telematica all’ENEA delle informazioni sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito.

In particolare, è stato chiesto all’Agenzia delle entrate di sapere se tale inadempimento comporta la revoca della detrazione, analogamente a quanto già previsto ai fini della detrazione spettante per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica degli edifici.

Il dubbio è legato alla disposizione introdotta dalla Legge di bilancio 2018 (art. 1, comma 3, lett. b), n. 4), Legge n. 205/2017), per effetto della quale, a partire dal 1° gennaio 2018, devono essere trasmessi all’Enea i dati relativi ad alcuni interventi di recupero del patrimonio edilizio per i quali spetta la detrazione IRPEF prevista dall’alt. 16-bis del T.U.I.R. L’invio va effettuato, entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo, attraverso un sito web dedicato (“Ristrutturazioni: on line il portale dell’Enea per le detrazioni fiscali” e “Interventi risparmio energetico: via alle comunicazioni del 2019 “).

È opportuno evidenziare che l’adempimento in questione è stato introdotto per monitorare e valutare il risparmio energetico conseguito. Pertanto, la trasmissione delle informazioni non riguarda tutti gli interventi ammessi alla detrazione, ma solo quelli – edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico e/o utilizzo di fonti rinnovabili.

Inoltre, è stata prevista la trasmissione anche delle informazioni relative all’acquisto di elettrodomestici in classe energetica A+ (A per i forni) che danno diritto al “bonus mobili”.

Adempimenti

L’Agenzia, inoltre, rammenta che gli adempimenti da effettuare ai fini dell’agevolazione in commento sono stabiliti dal Decreto interministeriale n. 41/1998, con il quale è stato adottato il Regolamento recante le norme di attuazione e le procedure di controllo in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia. In particolare, l’art. 4 reca l’elencazione tassativa dei casi di diniego della detrazione, tra i quali non è compresa la mancata o tardiva trasmissione delle informazioni all’Enea, prevista dall’alt. 16, comma 2-bis, D.L. n. 63/2013; in più, la perdita del diritto alla detrazione, in caso di mancata o tardiva trasmissione, non è prevista neanche dallo stesso art. 16.

Pertanto, conclude la risoluzione, in assenza di una specifica previsione normativa, l’omesso o tardivo invio delle informazioni non fa perdere il diritto alle detrazioni.

Quando inviare la comunicazione all’ENEA

La Legge di bilancio 2018 (Legge n. 205/2017) ha previsto che al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, devono essere trasmesse pervia telematica all’ENEA le informazioni sugli interventi effettuati.

Dal 1° gennaio 2018, pertanto, devono essere trasmessi all’ENEA i dati relativi a taluni interventi di recupero del patrimonio edilizio con riferimento ai quali spetta la detrazione IRPEF del 50% per le ristrutturazioni edilizie (Bonus Casa) di cui all’alt. 16-bis T.U.I.R.

Per consentire la trasmissione delle informazioni relative agli interventi effettuati, l’ENEA ha realizzato un sito web dedicato mediante il quale effettuare, entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo, la trasmissione delle relative informazioni.

Come precisato dall’ENEA nelle FAQ pubblicate sul proprio sito, per “data di fine lavori”1 si può considerare la dichiarazione di fine lavori a cura del direttore dei lavori quando prevista, la data di collaudo anche parziale, la data della dichiarazione di conformità quando prevista. Per gli elettrodomestici si può considerare la data del bonifico o di altro documento di acquisto ammesso.



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