Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto sabato 16 marzo 2016: i numeri vincenti



Ed eccoci Giunti ad una nuova estrazione del Lotto SuperEnalotto e 10eLOTTO oggi sabato 16 marzo 2019.   Non è di certo una novità il fatto che i concorsi SuperEnalotto lotto e 10eLOTTO non si riposano nemmeno nel fine settimana. Oggi sabato 16 marzo la dea bendata tornerà e a mettere in palio dei premi oltre milionari,  ma per sapere se si è vincitori bisognerà attendere questa sera, quando dopo le ore 20:00 saranno rese disponibili le estrazioni. Come ogni settimana, siamo così giunti al terzo appuntamento settimanale ovvero quello del Lotto, SuperEnalotto e 10eLOTTO con un Jackpot che ha superato la soglia dei 100 milioni di euro  e si tratta di uno dei premi più alti della storia e anche del mondo da non sottovalutare in alcun modo. I giochi del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto sono ormai un appuntamento fisso per tante persone ogni martedì, giovedì e sabato. Nel nostro paese il Lotto è gestito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e si gioca andando ad indicare un numero oppure una serie di numeri compresi tra 1 e 90 su una delle 10 ruote con i nomi di alcuni capoluoghi delle regioni più la ruota nazionale.  Si può vincere giocando l’ambo, il terno,  la quaterna o la cinquina  in base a quella che è la propria giocata.



Estrazioni Lotto e Superenalotto  sabato 16 marzo 2019-03-16

A partire dalle ore 20:00 saranno pubblicati sui principali portali i numeri vincenti del Lotto SuperEnalotto e 10eLOTTO e per sapere se avete vinto dovrete semplicemente controllare le vostre giocate, confrontandole con le combinazioni estratte.  Quella di oggi è una estrazione molto attesa, visto che in palio c’è un Jackpot da capogiro che ammonta ad oltre 120 milioni di euro e che ad oggi si conferma il premio più alto in Europa e tra i più alti della storia del gioco.  In tanti sono quindi alla ricerca della Sistina fortunata, mentre altri sperano semplicemente di poter vincere qualcosa, magari non centrando soltanto il tanto ambLotto ultima estrazione

In attesa di quella che è la sestina milionaria che sarà estratta ancora una volta questa sera nelle estrazione di martedì 12 marzo ad esempio sono stati 8 i giocatori che hanno centrato il 5 e questi hanno vinto un importo pari a 24.889,66 euro.  Il mese di marzo è stato particolarmente fortunato visto che è sempre nella stessa giornata di estrazione, sono stati quattro i vincitori di 4Stella, vincendo a 33.625 euro.  Sarebbe stato anche registrato un premio di prima categoria e questo risale allo scorso 23 giugno 2018 con 51,3 milioni distribuiti nel nostro paese, grazie ad un sistema di 45 quote  Parlando di SuperEnalotto invece e negli ultimi giorni sembra che sia stato risolto un mistero relativo ad un vincitore che pare abbia vinto una cifra che ammonta a circa €70.000 e che rischiava di perdere l’intero bottino con l’avvicinarsi della scadenza.  Il vincitore era un operaio il quale si è presentato  giusto in tempo per riscuotere la vincita risolvendo nel contempo a questo mistero.

Sempre in giornata 12 marzo è stata registrata una vincita e a Rocca Priora, in provincia di Roma dove sono stati vinti oltre €50.000 con una giocata di €4,50 grazie alla combinazione vincente formata da i numeri  5 44 55 66 89   sulla ruota di Bari. Ed ancora a Ladispoli in provincia di Roma sono stati vinti circa €23000 mentre a Ferentino in provincia di Frosinone è stata registrata una vincita di oltre €15000. Tanti i premi riguardanti 10eLotto dell’ ultima estrazione e nello specifico è stato registrato un €10  da 2,7 milioni i euro centrato a Ceglie Messapica. È questa la seconda vincita più alta del 2019, dopo quella realizzata a Marcianise da 5,4 milioni centrato lo scorso 14 febbraio.  Anche a Palermo si è festeggiato con  una vincita da circa €100000 e circa €50.000 invece sono stati vinti a Roma dopo che è stato centrato un 9 oro.

 

Estrazione lotto ultima estrazione, giovedì 14 marzo 2019

Ecco i numeri del lotto dell’ultima estrazione, quella di giovedì 14 marzo 2019:

Bari                  49 – 4 – 33 – 24 – 44

Cagliari            61 – 82 – 56 – 74 – 60

Firenze             31 – 72 – 85 – 63 – 56

Genova            56 – 30 – 85 – 70 – 66

Milano             48 – 90 – 19 – 7 – 28

Napoli              17 – 62 – 45 – 7 – 3

Palermo          85 – 29 – 25 – 1 – 80

Roma               9 – 57 – 29 – 65 – 27

Torino              5 – 78 – 37 – 74 – 53

Venezia           90 – 78 – 28 – 29 – 61

Nazionale        73 – 11 – 82 – 89 – 18

Estrazioni SuperEnalotto di giovedì 14 marzo: numeri estratti

 

Ecco i 6 numeri del SuperEnalotto: 27 28 42 63 78 86

Numero Jolly: 70

Numero SuperStar: 33

 

Estrazioni 10 e Lotto del 14 marzo 2019

I numeri vincenti del 10 e Lotto:

 

4 5 9 17 19

29 30 31 33 48

49 56 57 61 62

72 78 82 85 90

 

Numero Oro 49

Doppio Oro 49 4

Il giocatore che non paga la puntata al “10 e Lotto” e vince, commette truffa ai danni dello Stato?

Il fatto oggetto della pronuncia. Il Tribunale di Livorno condanna i gestori di una ricevitoria del Lotto per il reato di truffa ai danni dello Stato per aver vinto ingenti somme al “10 e Lotto” giocando allo scoperto, ossia senza pagare le puntate. In pratica facevano sistematicamente risultare nell’apposito apparecchio elettronico puntate molto alte senza sborsare materialmente la somma corrispondente alla giocata. In questo modo, viene loro contestato, ottenevano abnormi possibilità di vincere senza però sostenere le relative spese. Inoltre, in caso di estrazione vincente potevano pagare a Lottomatica la somma della giocata; se invece non vincevano si trovavano effettivamente esposti per la differenza che tentavano di ripianare sfruttando le numerose estrazioni giornaliere previste dal gioco. Va subito precisato che nelle specie nessuna contestazione viene mossa in ordine alla regolarità delle estrazioni: “ai militari non era risultata alcuna vincita irregolare”; la truffa si risolveva unicamente nell’effettuare un numero spropositato di puntate senza il corrispondente esborso economico.

Le (sintetiche) motivazioni offerte dal Tribunale e la delimitazione del campo di indagine. Mentre ad avviso dei difensori i fatti come sopra descritti non costituiscono reato, potendo al più dar luogo ad un mero inadempimento civilistico allorquando la ricevitoria non fosse stata in grado di coprire con le vincite i soldi delle puntate, il Tribunale al contrario ravvisa tutti gli elementi del delitto di truffa previsto dall’art. 640 c. 1 e c. 2 c.p.

Ritiene, infatti, che l’artificio sia rappresentato dalla registrazione virtuale dell’avvenuta giocata, in realtà scoperta. L’artificio avrebbe poi indotto in errore Lottomatica, quale società concessionaria dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sulla regolare stipulazione del contratto di gioco, così da indurre l’Amministrazione pubblica a compiere l’atto di disposizione patrimoniale coincidente con il pagamento del premio e dell’aggio spettante alla ricevitoria. Quanto ai requisiti dell’ingiustizia del profitto e del corrispondente danno ingiusto patito dalla persona offesa, secondo il Collegio non si vede come sia possibile dubitare che il pagamento della vincita così ottenuta e dell’aggio siano contra ius. Nulla quaestio infine sulla sussistenza dell’aggravante contestata, avendo gli imputati agito a danno dell’Erario seppur truffando il concessionario del gioco Lottomatica

. Orbene, la conclusione secondo cui il gioco allo scoperto nelle lotterie ben può integrare il delitto di truffa ex art. 640 c.p. merita di essere vagliata sotto il triplice profilo: del nesso causale tra la condotta e gli eventi della fattispecie; dell’ingiustizia del profitto rispetto all’ingiustizia della condotta; dell’aumento delle probabilità di vittoria rispetto a quelle che si hanno nel gioco regolare e della sua eventuale rilevanza ai fini del delitto di truffa. Va però premesso che l’analisi concernerà esclusivamente il pagamento delle vincite da parte dello Stato e non terrà conto delle somme pagate a titolo di aggio alla ricevitoria, sebbene la sentenza riguardi anche queste. Non se ne terrà conto perché la questione non pone particolari elementi di interesse ai nostri fini, ma concerne unicamente il piano fattuale e trova soluzione nella complessa procedura prevista dalla normativa di settore che riconosce alle ricevitorie una somma (l’aggio appunto) su ogni giocata registrata.

Il presunto nesso causale tra la registrazione “scoperta” della puntata ed il pagamento del premio. Quanto al primo dei tre profili sopra indicati, il giudice labronico afferma che, per effetto della registrazione nel sistema meccanizzato della scrittura contabile rappresentativa del materiale versamento della posta in realtà non avvenuto, si determina “l’induzione in errore del concessionario Lottomatica, e per esso AMS, in ordine alla regolare conclusione della transazione (sotto il profilo civilistico: la stipulazione del contratto, reale, di gioco, quale previsto dalla normativa), cui consegue il rilascio, con procedura automatizzata dello scontrino concernente la giocata”. Al rilascio degli scontrini segue un complesso  iter di verifiche, riscontri e validazioni in esito al quale Lottomatica liquida gli importi delle vincite.

In altre parole, secondo il Tribunale, la registrazione “scoperta” della giocata costituirebbe il primo anello della catena causale che, attraverso l’induzione in errore sull’esistenza della giocata, porterebbe lo Stato a considerare valida la puntata e quindi a liquidare un ingiusto premio in caso di vittoria. A questa sorta di “automatismo causale” verrebbe prima di tutto da obiettare che, come autorevolmente notato , il processo eziologico tipicizzato dall’art. 640 c.p., pur essendo unitario nella valutazione globale del fatto di truffa, presuppone l’accertamento del nesso causale in riferimento ad ogni evento tipico della norma: la condotta deve provocare nel suo destinatario un errore, l’errore deve tradursi in un atto di disposizione patrimoniale da parte del soggetto passivo (requisito tacito della truffa), ed è a tale atto che va ricollegato il verificarsi del danno e del profitto ingiusto. Occorre allora soffermarsi sul secondo anello della catena, ossia sul rapporto tra l’errore ingenerato in Lottomatica e l’atto di disposizione concernente il pagamento della vincita.

A tal proposito è centrale la considerazione che nella truffa il reo non viene punito per il solo fatto di aver provocato un danno patrimoniale con conseguente ingiusto profitto, ma viene punito per aver conseguito un tale scopo inducendo altri in errore ed aver ottenuto che la vittima, grazie allo stato di errore, “si sia danneggiata da sé”. Per questo la dottrina pacificamente ritiene necessario che l’atto dispositivo debba essere determinato dall’errore . Per dirla in altri termini: per ritenere sussistente la truffa non basta che il destinatario dell’inganno abbia compiuto l’atto di spoliazione patrimoniale, ma è parimenti necessario che l’atto in questione sia coerente rispetto all’errore che lo ha motivato, cioè sia strettamente conseguente al tipo di rappresentazione della realtà indotta falsamente dall’agente . Riportando queste riflessioni al caso oggetto della sentenza ci si accorge subito che il Tribunale ha trascurato un elemento essenziale. E cioè che anche nel gioco allo scoperto il pagamento del premio non dipende causalmente dallo stato di errore cagionato dagli artifici e raggiri in concreto posti in essere, ma dipende solo ed esclusivamente dall’estrazione dei numeri il cui procedimento, come riconosce anche il Tribunale, non è stato in alcun modo alterato dagli imputati.

In altre parole: il fatto che il reo si procacci fraudolentemente la possibilità di partecipare alla lotteria non si pone certo in rapporto causale con il risultato finale dell’estrazione, sempreché quest’ultima avvenga regolarmente. Sia consentito un esempio tratto dall’esperienza comune. Si pensi al tabaccaio che “fa credito” allo scommettitore abituale momentaneamente sprovvisto di soldi, registrando in cassa la solita ingente puntata sul campionato di calcio: ebbene, se al termine della giornata calcistica i risultati delle partite coincidessero con quelli giocati nella schedina “virtuale”, si potrebbe forse considerare sussistente il delitto di truffa a carico dello scommettitore solo perché ha giocato allo scoperto? D’altra parte anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione sembra in linea con queste considerazioni, avendo affermato che per aversi truffa nel settore delle lotterie e dei giochi è sempre necessario che gli artifizi e i raggiri posti in essere siano idonei ad alterare l’alea del risultato del gioco e a far conseguire, a sé o ad altri, un profitto ingiusto corrispondente all’entità della prestazione che il concessionario deve erogare non più in conseguenza di un evento casuale e incerto, ma in quanto derivante da una vincita truccata.



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