Pensione e reddito di cittadinanza: gli stranieri ancora senza, situazione in stallo



Ancora stranieri senza reddito di cittadinanza, visto che non è ancora operativo il regime ad hoc previsto per loro dalla legge n 26 del 2019 su reddito e patrimonio e di conseguenza l’INPS non è in grado di gestire le richieste che al momento restano così in stallo. Questa è la situazione che è stata direttamente chiarita dall’Inps, attraverso una circolare ovvero la numero 100 del 2019, illustrando tutte quelle che sono le novità per reddito di cittadinanza e pensione di cittadinanza, introdotte con la conversione del d.l. n 4/2019 in legge numero 26 2019 in vigore dallo scorso 30 marzo. La legge numero 26 del 2019 sembra che abbia introdotto un regime studiato apposta per gli extracomunitari, facendo riferimento a quelli che sono i requisiti sul patrimonio e reddito e ponendo a loro carico, l’obbligo di produrre una certificazione dell’autorità in essere competente che deve essere tradotta in lingua italiana e deve essere legalizzata direttamente dall’autorità consolare italiana.



Questo obbligo non viene applicato però agli stranieri che hanno uno status di rifugiato politico e nel caso in cui le convenzioni internazionali dispongano diversamente. Non sono nemmeno previsti obblighi nei confronti degli stranieri di stati nei quali è impossibile acquisire le certificazioni. Ci sarà un apposito decreto che deve andare ad individuare i paesi dove cittadini sono praticamente generati dall’obbligo, ma fino a che questo decreto non verrà emanato, le domande presentate dai stranieri fin dal mese di aprile, saranno ritenute in sospeso e questo è quanto chiarito dall’Inps.

Ci sarebbe un’altra novità che è stata introdotta e che riguarda il regime di decadenza dal reddito di cittadinanza nel caso in cui si rifiuti una occupazione. E’ adesso venuta meno l’esclusione da parte di quei nuclei familiari con componenti disoccupati a seguito di dimissioni volontari, con riferimento alle 12 mesi successivi alle dimissioni. È stata la legge numero 26 del 2019 che ha posto la decadenza nelle ipotesi di esclusione del solo soggetto disoccupato che abbia dato dimissioni volontarie con una riduzione dello 0,4% del parametro della scala di equivalenza che va a determinare l’importo del reddito di cittadinanza.

Volendo fare un esempio pratico quindi, una famiglia con un minore e due genitori dei quali uno lavoratore con diritto al reddito di cittadinanza di €560 mensili, nel caso in cui dovesse dimettersi dal lavoro per propria volontà non perderà il diritto al reddito di cittadinanza, ma vedrà semplicemente ridotto l’importo a €420 mensili.



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