Pensione Quota 100, tutti i chiarimenti del messaggio Inps



In tema pensioni e Quota 100 nello specifico, l’Inps sembra aver fornito alcuni chiarimenti. Si legge nello specifico che il personale militare nelle forze armate, personale delle forze di polizia e di polizia penitenziaria, personale operativo del corpo nazionale dei vigili del fuoco e personale della Guardia di Finanza, nonché i soggetti che hanno svolto l’ultima attività lavorativa in qualità di personale militare delle forze armate, di personale delle forze di polizia e di polizia penitenziaria, di personae operativo del corpo nazionale dei vigili del fuoco e di personale della Guardia di finanza, non possono accedere alla pensione Quota 100. Ad ogni modo, possono accedere a Quota 100 i soggetti che hanno svolto l’ultima attività lavorativa non rivestendo però lo status di militare oppure equiparato. Questi possono, qualora volessero, valorizzare i periodi di contribuzione per servizio svolto nel caso in cui questa non abbia dato luogo alla liquidazione di altro trattamento pensionistico. La circolare dell’Inps in questione, chiarisce anche alcuni punti riguardanti i titolari di trattamento pensionistico tabellare o di pensione di guerra, i quali possono accedere alla pensione Quota 100 anche accumulando i periodi assicurativi.



Pensioni e Quota 100, verifica del requisito contributivo dei 35 anni per la pensione di anzianità

Stando a quanto si legge, la contribuzione accreditata nel corso dei periodi di percezione dell’indennità di nuova assicurazione sociale per l’impiego, sembra utile al fine di perfezionare il requisito contributivo dei 38 anni, ma non del requisito dei 35 anni utili per la pensione di anzianità. Per poter perfezionare questo requisito non si può usufruire dei periodi di malattia e di disoccupazione.Nel caso in cui si decida di accumulare i periodi assicurativi, il requisito dei 35 anni al netto dei periodi di malattia e di disoccupazione deve essere verificato, tenendo conto della contribuzione versata o accreditata presso le forme previdenziali interessate al cumulo dei periodi assicurativi .

Pensione e Ape sociale

Secondo la circolare diffusa dall’Inps, l’Ape sociale risulta incompatibile con la titolarità di una pensione diretta conseguita all’estero e in Italia. Nel paragrafo 8 della circolare n.100/2017 nelle ipotesi in cui il soggetto divenga titolare di un trattamento pensionistico diretto l’indennità viene revocata dalla data di decorrenza della pensione. Tutto ciò vuol dire soltanto una cosa, ovvero che il titolare dell’Ape sociale può conseguire la pensione Quota 100, ma a partire dalla decorrenza effettiva della suddetta pensione non può percepire l’indennità della cosiddetta Ape Sociale.

Periodi di prolungamento dei marittimi di cui agli articoli 24 e 25 della legge n.413/1984

I periodi di prolungamento calcolati ai sensi degli articoli 24 e 25 della legge n.413/1984 utili per il perfezionamento del requisito contributivo di 38 e 35 anni al netto dei periodi di malattia e di disoccupazione richiesto per il conseguimento della pensione Quota 100.



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