Quota 100, quando è possibile cumulare la pensione con i redditi da lavoro?



Torniamo a parlare di pensioni e di Quota 100. Come tutti sappiamo, la pensione con quota 100 sembra non essere cumulabile con il redditi derivanti dallo svolgimento di attività lavorativa. Il fatto di percepire eventuali redditi di lavoro, comporterebbe la sospensione del trattamento pensionistico e l’unica ipotesi di cumulabilità prevista sembra sempre essere quella con il reddito da lavoro autonomo occasionale purché però questo non superi il limite di circa €5.000 lordi annui. Il fatto che quota 100 non sia cumulabile con il reddito derivanti da svolgimento di attività lavorativa, si applica fino alla maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, mentre successivamente varrà la regola generale della totale cumulabilità dei redditi da lavoro dipendente e autonomo con la pensione.



Questo argomento sembra essere tornato e di attualità in seguito all’approvazione di quota 100 e di conseguenza delle regole di pensionamento anticipato legate proprio a questa misura che come sappiamo prevede la possibilità di poter andare in pensione anticipatamente una volta maturati i 62 anni di età e 38 anni di contributi così come stabilito dal DL n 4 del 28 1 2019 convertito poi dalla legge 28 marzo 2019 numero 26. L’incumulabilità della pensione con il reddito oltre una fascia di €5000, è stato necessario per evitare che le persone dopo aver usufruito dell’agevolazione per poter accedere al pensionamento anticipato, potessero rientrare ancora una volta nel mondo del lavoro.

Pensioni e Quota 100, comunicazione dei redditi all’Inps

Per poter valutare i redditi con la pensione quota 100, si considerano tutti i redditi prodotti in Italia ma anche quelli prodotti all’estero, fino al conseguimento dei requisiti per poter accedere alla pensione di vecchiaia. Tutti coloro quindi che sono titolari di pensione quota 100, dovranno comunicare all’INPS lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa diversa da quella autonoma occasionale qualunque sia l’importo del reddito ricavato, così come lo svolgimento di attività autonoma occasionale da cui derivano anche in via presuntiva dei redditi superiore al limite dei €5000 lordi annui. Sia nell’uno che nell’altro caso, l‘INPS dovrà sospendere la pensione per tutto l’anno al quale i redditi si riferiscono così come le eventuali rate di pensione già percepite in modo indebito devono essere restituite. Non è richiesta alcuna comunicazione preventiva per lo svolgimento delle attività autonomi occasionali con reddito fino a €5000 annui.

Va però sottolineato una differenza esistente con l‘opzione del cumulo contributivo. Questa appare una situazione particolare complessa che si presenta per i pensionati quota 100 che hanno conseguito la pensione con il cumulo dei periodi assicurativi. In questo caso fatti bisognerà tenere conto del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia previsto dalla gestione interessata al cumulo nella quale risulta maturato il relativo al requisito contributivo e va considerata soltanto la contribuzione versata nella gestione medesima. Nel caso in cui avvenga la maturazione dei requisiti anagrafico e contributivo in più gestioni interessate al cumulo, bisogna tener conto del requisito anagrafico meno elevato.



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