Coronavirus: come ottenere il rimborso di viaggi, eventi e concerti



Le norme volte a limitare la circolazione delle persone fisiche per contrastare la diffusione del Covid-19, hanno posto il problema di come ottenere il rimborso di quanto speso per acquistare biglietti di viaggio, pacchetti turistici e biglietti per eventi culturali. L’intervento del legislatore si esplicita nel decreto legge n. 9/2020 e n. 18/2020, sulle modalità di rimborso delle spese sostenute per viaggi ed eventi, acquistati precedentemente al blocco causato dall’emergenza sanitaria. I decreti legge sopra richiamati integrano le norme previste nel Codice Civile, del consumo e del turismo.



Rimborso titoli di viaggio e pacchetti turistici

La normativa relativa ai rimborsi per viaggi e pacchetti turistici, con partenza prevista prima della scadenza delle misure restrittive, è disciplinata dal decreto legge n. 9 del 2 marzo, all’articolo 28, riguardante il “Rimborso di titoli di viaggio e pacchetti turistici”.

La disposizione si applica anche ai viaggi d’istruzione, secondo quanto disposto dall’art. 28, comma 9 e richiama quanto previsto dal Codice del Turismo all’articolo 41, comma 4, per il diritto di recesso del viaggiatore prima dell’inizio del viaggio a causa anche dell’impossibilità sopravvenuta prevista dall’articolo 1463 del Codice Civile. Il rimborso può essere effettuato anche con un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione.

La norma prevista dall’art. 1463 Codice Civile scioglie dall’obbligo le parti di un contratto a prestazioni corrispettive quando una delle parti (venditore o acquirente) si trova nell’oggettiva impossibilità sopravvenuta di eseguirla. La pandemia è certamente una causa di forza maggiore che rende impossibile il compimento delle prestazioni contrattualmente convenute.
L’art. 28, comma 1, disciplina i soggetti impossibilitati a fruire della prestazione, con riguardo ai casi di contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo nelle acque interne o terrestre, stipulati dai:

a) soggetti che si trovano in quarantena imposta o fiduciaria ovvero in permanenza domiciliare
con sorveglianza attiva da parte dell’autorità sanitaria, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi durante il periodo di quarantena o permanenza domiciliare;
b) soggetti residenti, domiciliati o destinatari di un provvedimento di divieto in zone interessate dal contagio, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo di efficacia dei decreti;
c) soggetti positivi al Covid-19 per i quali è disposta la quarantena o il ricovero, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo di quarantena o ricovero;
d) soggetti che hanno programmato viaggi o soggiorni con arrivo o partenze nelle aree di contagio, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi in questo periodo;
e) soggetti che hanno programmato la partecipazione a concorsi pubblici o altre manifestazioni di qualsiasi natura, pubblica o privata, anche di natura culturale, ludica, sportiva, annullati o rinviati dalle autorità competenti;
f) soggetti intestatari di titolo di viaggio, acquistati in Italia, avente come destinazione Stati esteri, dove sia impedito o vietato lo sbarco, l’approdo
0 l’arrivo a causa dell’epidemia.
Le successive misure restrittive emanate a seguito del decreto legge n. 9/2020, fanno propendere, stante il generale blocco della circolazione, per un’applicazione dell’impossibilità sopravvenuta prevista dall’art. 1463 Codice Civile, anche ai soggetti non espressamente previsti dall’art. 28, comma 1.

Modalità di rimborso

I viaggiatori possono avvalersi del diritto di recesso secondo le modalità di rimborso previsto dall’art. 28, comma 2 e 3, comunicando al vettore l’annullamento di viaggi, vacanze o eventi, allegando il titolo di viaggio o nel caso previsto dalla lettera e) la documentazione attestante la partecipazione programmata agli eventi o manifestazioni sospese o annullate. La comunicazione deve essere effettuata entro trenta giorni, che decorrono:
• nei casi previsti dalla lettera a) alla lettera d) dalla cessazione delle situazioni di isolamento;
• nel caso previsto dalla lettera e) riguardante concorsi o eventi, i 30 giorni decorrono dall’annullamento, sospensione o rinvio del concorso o dell’evento;
• nel caso previsto dalla lettera f) dalla data prevista per la partenza.
Il vettore entro 15 giorni “procede al rimborso del corrispettivo versato o all’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione”. Tali disposizioni trovano applicazione anche nel caso in cui il titolo di viaggio sia stato acquistato tramite un’agenzia di viaggi.
Il rimborso dei contratti previsti per i pacchetti turistici, disciplinato dal decreto del 2 marzo, all’art. 28, comma 5, rimanda al diritto di recesso dai pacchetti turistici già contenuto nell’art. 41 del Codice del Turismo, che prevede il rimborso integrale, senza spese aggiuntive o penali, nel caso in cui il viaggiatore non possa partire per ipotesi straordinarie o inevitabili verificatesi nel luogo di destinazione. Il nuovo decreto, a differenza di quanto prevede il Codice del Turismo, ammette, oltre al rimborso, la possibilità di emettere un voucher. Il viaggiatore non può scegliere la forma del rimborso, tale scelta è rimessa all’organizzatore, che può scegliere tra tre opzioni:
• rimborso integrale entro 14 giorni;
• offerta di un pacchetto turistico equivalente o di qualità superiore senza costi aggiuntivi;
• emissione di un voucher di pari importo al rimborso spettante, da utilizzare entro un anno dall’emissione.



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