La Corte di Cassazione ha stabilito che il reato di epidemia colposa può sussistere anche in caso di omissione di misure obbligatorie, riaprendo scenari giudiziari rilevanti.
La Corte di Cassazione ha ribaltato l’interpretazione prevalente sul reato di epidemia colposa, affermando che esso può configurarsi anche sulla base di una condotta omissiva, non solo commissiva. Tale novità ha il potenziale di influenzare processi finora terminati con assoluzioni, come quelli che riguardavano l’ex premier Conte, l’ex ministro Speranza e vertici sanitari, i quali erano stati prosciolti con la motivazione che il dolo mancava e che l’omissione non fosse perseguibile .
La pronuncia prende origine da un caso giudiziario del Tribunale di Sassari, dove un dirigente sanitario era stato inizialmente assolto dall’accusa di aver favorito la diffusione del Covid tra gli operatori ospedalieri. La Suprema Corte, accogliendo il ricorso della Procura, ha chiarito che anche la mancata adozione di dispositivi di protezione individuale e la mancata formazione del personale possono integrare il reato .
La frase chiave della sentenza recita: “Il delitto di epidemia colposa può essere integrato anche da una condotta omissiva” . Questa interpretazione si fonda su alcune considerazioni: il verbo “diffondere” nella norma incriminatrice è inteso in modo elastico, potendo includere anche il lasciare che il contagio avvenga; inoltre, i giudici hanno ritenuto applicabile l’art. 40, comma 2 c.p., anche a reati apparentemente a forma vincolata .
Nei commenti pubblicati su diverse testate, tra cui LaVerità, si sottolinea come questa interpretazione apra una partita giudiziaria tutta da giocare, coinvolgendo i vertici istituzionali e sanitari responsabili dell’assenza di piani pandemici adeguati. Maurizio Belpietro afferma che il pronunciamento “spariglia la partita” e impedisce di difendersi sostenendo l’imprevedibilità dell’evento, soprattutto per chi aveva il dovere di predisporre piani di prevenzione .
L’ordinanza identifica chiaramente due omissioni rilevanti: la mancata distribuzione tempestiva delle mascherine e l’assenza di formazione del personale sanitario. L’associazione dei familiari delle vittime del Covid ribadisce che si trattava di misure minime, ma fondamentali per evitare migliaia di morti, e che chi non ha agito dovrà rispondere delle conseguenze .
Adesso, la decisione delle Sezioni Unite – formalizzata nella informazione provvisoria n. 4 del 2025 (Cass. 42614/2024) con esito “affermativo” – getta nuova luce su una giurisprudenza che fino a pochi mesi fa negava la configurabilità del reato di epidemia colposa nella forma omissiva .
Le conseguenze pratiche di questa svolta giuridica riguarderanno in particolare la maxi-inchiesta della Procura di Bergamo, con procedimenti in corso a Roma nei confronti di Conte, Speranza e altri funzionari pubblici. Finora basati su archiviazioni, tali procedimenti potrebbero essere riaperti alla luce della nuova interpretazione .
Il cambiamento non riguarda affatto gli estremi del dolo, ma ridefinisce la nozione di colpa grave, includendo omissioni che hanno comportato la diffusione dell’epidemia nonostante obblighi giuridici precisi. In conclusione, la Cassazione ha tracciato una nuova traiettoria nel diritto penale sanitario: da oggi, non agire può equivalere a un reato.



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