Bollo auto con legge 104, esenzione fino a 5 anni e ulteriori



I veicoli intestati ai disabili Possono usufruire di molte agevolazioni. È prevista esenzione dal bollo auto per chi ha una disabilità con ridotte capacità motorie a patto che l’autovettura intestata a lui e sia dotato per la guida adatta alla tua condizione fisica, che verrà trascritta sulla carta di circolazione. Inoltre, è necessario che la disabilità sia permanente e che non abbia spazi di miglioramento. Nel dettaglio ha diritto a non pagare il bollo chi ha Ridotte o serie capacità motorie permanenti, handicap Con gravi limiti di deambulazione o pluri amputazioni.
È tempo di bollo auto o tassa automobilistica, precedentemente denominata anche tassa di circolazione la quale è un tributo locale che Grava sugli autoveicoli e motoveicoli immatricolati nella Repubblica Italiana il cui versamento è a favore delle regioni Italia di residenza. Il Bollo auto viene pagato annualmente da chi risulta proprietario di una o più automobili, indipendentemente dal fatto che il veicolo circola o meno e proprio per questa ragione è scorretto definire il bollo come una tassa di circolazione. L‘importo del bollo auto dipende dalla potenza del veicolo espressa in kilowatt oppure in cavalli e del suo impatto ambientale poi ogni regione adotta dei parametri di riferimento e quindi il tributo Può variare da una regione all’altra.

Tuttavia il proprietario dell’auto Può verificare quanto è effettivamente L’importo da pagare  consultando il sito internet dell’ACI oppure dell’Agenzia delle Entrate. Per quanto riguarda la scadenza, vi è una legge secondo cui per i veicoli di nuova immatricolazione il bollo auto va versato entro il mese di immatricolazione, però se questa avviene negli ultimi 10 giorni del mese la scadenza viene rinviata l’ultimo giorno del mese successivo.



Il pagamento va effettuato, dunque, entro il mese successivo alla scadenza, pena l’aggiunta di una sanzione sull’importo complessivo e quindi se ad esempio il bollo scade a luglio, ci sarà tempo fino ad agosto per poterlo pagare per non incorrere in una sanzione. Riguardo le modalità di pagamento fattibili per il bollo auto 2018 citiamo sicuramente le tabaccherie e ricevitorie del Lotto collegato alla rete Lottomatica, servizi e uffici postali della delegazione ACI, gli sportelli bancomat Unicredit utilizzando una carta Bancomat operante sul circuito pagobancomat rilasciata da qualsiasi Istituto bancario e senza corrispondere alcuna commissione, online sui siti di Poste Italiane e tramite bonifico online presso le proprie banche.

Si parla anche di esenzione bollo auto e pare che ad usufruirne siano gli invalidi, le auto elettriche o a GPL ma anche le auto storiche e per trasporti speciali. Per poter usufruire dell‘esenzione dal pagamento del bollo bisognerà  fare domanda. Come abbiamo già riferito, possono fare richiesta di esenzione coloro che hanno un qualsiasi tipo di invalidità motoria permanente, ma a tal riguardo va specificato che questa esenzione è possibile soltanto se il veicolo è intestato al portatore di handicap o alla persona che ha a carico fiscalmente la persona disabile ed è stato adattato a livello meccanico alle necessità del conducente. Inoltre, è importante che ci sia anche un altro requisito per poter beneficiare di questa esenzione, ovvero che il reddito annuo lordo del disabile non sia superiore a 2840,51 euro. L’esenzione va richiesta presso uno degli uffici relazioni con il pubblico della propria regione.

Per usufruire di tutte queste agevolazioni, bisogna che l’utilizzo del veicolo sia esclusivamente a beneficio del soggetto disabile. Se se chi è in possesso della legge 104 è a carico esclusivamente di un familiare (possiede cioè un reddito annuo non superiore a 2.840,51 euro) , può beneficiarne anche lui stesso sostenendo la spesa esclusivamente nell’interesse del disabile.

L’importo della tassa automobilistica corrisposta non può essere inferiore a € 19,11.Ai fini della corretta applicazione delle tasse dovute, in regime di autotassazione, per singole categorie di veicoli, si applicano i seguenti criteri. La tassazione è basata sulla potenza massima del motore espressa in KW, da individuare sulla carta di circolazione del veicolo moltiplicando detto valore, senza tenere conto degli eventuali decimali, per gli importi indicati per ciascuna categoria di veicolo, nella tabella a fianco riportata, ricercando, altresì, nella suddetta carta di circolazione la direttiva CEE di appartenenza (Euro 0-1-2 -3-45/6.)

Nell’ipotesi in cui la carta di circolazione non riporti i KW, la tariffa deve essere ricavata moltiplicando la potenza massima espressa in cavalli vapore (CV), indicata nella carta di circolazione, per gli importi riportati nella stessa tabella .

Nell’importo da versare devono essere indicati solo due decimali dopo la virgola. Nel caso in cui l’importo risultante dal calcolo presenti più di due decimali dovrà provvedersi, ai fini del pagamento, all’arrotondamento, per eccesso o per difetto, del secondo decimale, in ragione della misura del terzo (se quest’ultimo è compreso tra 0 e 4 l’arrotondamento è per difetto, se è compreso tra 5 e 9 l’arrotondamento è per eccesso).

Per i veicoli immatricolati o reimmatricolati come N1 con codice carrozzeria F0 con 4 o più posti e che abbiano un rapporto tra la potenza espressa in KW e la portata del veicolo espressa in tonnellate maggiore o uguale a 180 la tassa automobilistica deve essere calcolata in base alla potenza effettiva del motore espressa in KW.

Con alimentazione esclusiva o doppia (tipo benzina + gas o benzina + gpl) anche a seguito di installazione dell’impianto successiva all’immatricolazione. Al pagamento della tassa automobilisti ca regi onale sono tenuti , i n regi me di soli dari età, coloro che ri sultano da pubblici regi stri essere proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria (Art. 6, comma 7, L.R. 15/2012). L’adempimento da parte di uno dei soggetti libera gli altri.

Bollo auto e figlio con legge 104, è possibile avere l’esenzione?

Bollo auto e esenzione per legge 104/1992

La Legge 104, tra le tante agevolazioni, prevede anche l’esenzione del bollo auto sui veicoli condotti dalla persona invalida o disabile o dai familiari accompagnatori.

Per poter usufruire dell’agevolazione bisogna presentare una domanda alla Regione competente (di residenza). Alla domanda dovrà essere allegata tutta la documentazione.

Nelle regioni in cui tali uffici non sono stati istituiti l’interessato può rivolgersi all’ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate.

Esenzione bollo auto: chi può farne richiesta

Possono fare richiesta dell’esenzione dal bollo auto i soggetti affetti da:

• disabilità con patologia che comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti;

• disabilità grave o con pluriamputazioni;

• disabilità per la quale e stata riconosciuta l’indennità di accompagnamento;

• disabilità per cecità o sordità.

Documenti d’allegare alla domanda

Nel caso in questione art. 3 comma 3 della legge 104 bisogna presentare la seguente documentazione allegata in base al grado di disabilità:

Disabilità con patologia che comporta grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni

Il disabile deve essere stato riconosciuto portatore di handicap o invalido, in stato di gravità, affetto da patologia con grave limitazione di deambulazione o affetti da pluriamputazioni.

Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, non necessita di adattamento tecnico.

La documentazione da allegare alla domanda di esenzione è costituita da:

• Copia della carta di circolazione;

• Copia del verbale di accertamento dell’handicap emesso dalla Commissione medica presso la ASL di cui all’art. 4 della legge n.104/1992 dal quale risulti esplicitamente che il soggetto si trova in situazione di handicap grave ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 104/1992 derivante da patologie che comportano una grave limitazione della deambulazione o da pluriamputazioni;

• Copia della documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti che il disabile è fiscalmente a carico dell’intestatario del veicolo (solo nel caso in cui il veicolo non sia intestato al portatore di handicap/invalido).



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