Lucio Battisti: i diritti dei suoi brani fanno ancora discutere



Avent’anni dalla morte di Lucio Battisti, autore di alcuni dei brani più famosi della storia della musica italiana, si discute ancora sulla “proprietà” delle sue canzoni. La famiglia (il figlio Luca e la vedova Grazia Letizia Veronese) rivendica i diritti d’autore sul catalogo musicale dell’artista. I diritti sulla sua musica sono stati gestiti dalla società Edizioni Musicali Acqua Azzurra, presieduta dalla vedova di Battisti.



La storia dei diritti è discussa perché Edizioni Musicali Acqua Azzurra si è sempre rifiutata di renderle disponibili sui servizi di streaming musicale, scelta insolita e secondo molti controproducente in termini economici. Nel luglio del 2016, però, il tribunale di Milano ha parzialmente accolto una richiesta di Giulio Napelli, in arte Mogol, autore dei testi delle canzoni di Battisti, che aveva chiesto un risarcimento di 8 milioni di euro ad Acqua Azzurra per avere ostacolato lo sfruttamento commerciale del repertorio di Battisti. A Mogol sono stati concessi 2,8 milioni di euro di risarcimenti e, visto che non poteva pagarli, la scorsa primavera Acqua Azzurra è stata messa in liquidazione. Anche se Lucio Battisti è deceduto da vent’anni è legittima la pretesa risarcitoria del paroliere in quanto, come afferma l’avvocato Maria Grazia Maxia, presidente della Federazione Autori e legale di Mogol «la durata di protezione del diritto d’autore sulle opere musicali (canzoni) è pari a 70 anni dalla morte dell’ultimo autore e nel caso di specie, essendo Mogol ancora in sita.

I 70 anni non hanno iniziato la decorrenza. Per quanto riguarda l’utilizzo legale delle canzoni online, i diritti d’autore per le cosiddette utilizzazioni digitali possono essere negoziati con le nuove piattaforme digitali, per esempio Spotify, dagli autori, ovvero dagli editori anche con l’intermediazione della Siae (Società italiana autori ed editori). Le piattaforme stipulano altresì degli accordi con i produttori discografici titolari dei diritti di produzione discografiche. Gli autori gli editori e i discografici ricevono un compenso stabilito in quote per gli utilizzi delle canzoni online». E importante sottolineare come, nella sua formulazione originaria, l’articolo 180 della legge sul diritto d’autore (L. n. 633 del 1941), prevedeva che qualunque attività di intermediazione fosse riservata in esclusiva alla Siae. Una volta decaduto il diritto d’autore, le opere diventano di pubblico dominio e sono utilizzabili liberamente purché si tratti dell’opera originale e non di versioni elaborate (come, per esempio, i remake).



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