Lo scorso 27 dicembre 2018, l’INPS pare che abbia pubblicato una nuova circolare ovvero la numero 122 con oggetto “Rinnovo delle pensioni delle prestazioni assistenziali e delle prestazioni di accompagnamento alla pensione per l’anno 2019”. Questa rivalutazione si baserebbe sul decreto del 16 novembre 2018, il quale reca il valore della variazione percentuale e salvo conguaglio per il calcolo dell’aumento di perequazione delle pensioni spettante per l’anno 2018 con decorrenza a partire dal primo gennaio 2019, nonché valore definitivo della variazione percentuale da considerarsi per l’anno 2017 con decorrenza dal primo gennaio 2018.
E’ questo quanto si legge sul decreto ministeriale numero 275 che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale lo scorso 26 novembre 2018. Grazie delle nuove disposizioni che sono contenute nella legge di bilancio 2019 che ancora è in corso di approvazione, i valori percentuali relative al calcolo della perequazione delle pensioni, potrebbero in qualche modo subire delle modifiche piuttosto sostanziali.
L’Articolo 1 del decreto sopracitato, stabilisce in via definitiva come la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni, sia determinata in misura pari a + 1,1% ed ancora nella circolare si legge che nessun conguaglio è stato effettuato rispetto a quanto corrisposto nell’anno 2018. L’indice di rivalutazione per il 2019, invece, sembra essere ancora provvisorio e come si legge nell’articolo 2 del decreto la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni, per l’anno 2019 viene determinato nella misura pari a + 1,1%, salvo il conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l’anno successivo.La circolare INPS facendo riferimento alla legge numero 388 del 23 dicembre 2000, pare che risponda anche sulle modalità di attribuzione della rivalutazione.
La circolare appena citata pare rechi le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e dispone che a decorrere dal primo gennaio 2001, la percentuale di aumento per variazioni del costo della vita si applica per intero sull’importo di pensione non eccedente il triplo del minimo del fondo pensioni lavoratori dipendenti. Dunque, se per le fasce di importo comprese tra il triplo e il quintuplo del minimo, la percentuale di aumento viene ridotta al 90%, per quelle eccedenti il quintuplo del minimo la percentuale di aumento viene ridotta al 75%. L’articolo 3 della circolare invece va a stabilire se gli indici di rivalutazione provvisorie definitive si applicano in modo separato sull’ indennità integrativa speciale, la dove compete sull’assegno pensionistico e si fa riferimento nello specifico alla legge numero 324 del 27 maggio 1959. Qualora si volesse approfondire la questione, è possibile consultare e scaricare anche la circolare numero 122 con oggetto “Rinnovo delle pensioni, delle prestazioni assistenziali e delle prestazioni di accompagnamento alla pensione per l’anno 2019”, accedendo direttamente al sito dell’Inps.
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