Trattamento di fine rapporto, tutto ciò che c’è da sapere



Il trattamento di fine rapporto, chiamato anche TFR è tipico dei dipendenti pubblici e concretamente è una somma di denaro che viene corrisposta al lavoratore nel momento in cui termina il suo rapporto di lavoro. L’importo del TFR non è sempre lo stesso, ma dipende più che altro dall’ accantonamento per ogni anno di servizio oppure frazione di anno ed ha una quota pari al 6,91% della retribuzione annua e anche delle relative rivalutazioni. Nel caso in cui si faccia riferimento alla frazione di anni, la quota viene ridotta in modo proporzionale e si calcola come mese intero la frazione di mese uguale oppure superiore ai 15 giorni.  Il trattamento di fine rapporto, in genere viene corrisposto d’ ufficio e tutto questo ci fa capire come il lavoratore effettivamente non deve fare nulla per poter ottenere questa prestazione che sostanzialmente gli spetta in modo automatico.



TFR, trattamento di fine rapporto come viene corrisposto?

A partire dal primo gennaio 2014, il TFR viene pagato a rate e nello specifico la prima rata riguarda gli importi fino a €50000, la seconda per importi eccedenti i €50.000 e fino a €100.000 e la terza per gli importi che eccedono i €100.000. L’erogazione avviene secondo delle tempistiche ben specifiche, che sono disciplinate proprio dalla normativa vigente. Nello specifico il TFR viene erogato entro 105 giorni nel caso in cui si cessa il servizio per decesso oppure per inabilità. Viene concesso non prima di un anno, qualora la cessazione del contratto a tempo indeterminato avvenga per pensionamento, oppure il raggiungimento dei requisiti di servizio oppure per età. Inoltre, non prima dei due anni qualora la cessazione Avvenga per dimissioni volontarie con o senza diritto a pensione per licenziamento oppure destituzione dall’impiego.

In termini di TFR si parla anche di elemento perequativo, che è stato introdotto dall’INPS con un messaggio del 30 agosto 2018 numero 3.224. Questo elemento perequativo è stato previsto nel CCNL 2016-2018 ed introdotto al fine di sostenere un aumento stipendiale fino al prossimo 31 dicembre 2018. Va detto che questo elemento non è fondamentale nella determinazione della prestazione né tanto meno ai fini della indennità di buonuscita e indennità Premio di servizio, né tanto meno ai fini del TFR.

Monetizzazione

Per tutti i docenti che sono assunti a tempo determinato con un contratto al 30 giugno e che hanno diritto alla monetizzazione delle ferie, il calcolo si effettua in questo modo, ovvero sottraendo ai giorni di ferie che spettano quelli riguardanti la sospensione delle lezioni che risultano compresi nel periodo contrattuale. Per giorni di sospensione, si fa riferimento ai giorni in cui il docente può usufruire delle ferie, indipendentemente dall’averne fatto richiesta o meno.



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