Siamo in attesa di scoprire l’estrazione del lotto e di conseguenza del Superenalotto della sestina vincente di oggi sabato 9 marzo 2019 che farebbe slittare il jackpot a 117,5 milioni di euro. Si tratta di una cifra davvero molto interessante che potrebbe davvero cambiare la vita ai fortunati che riusciranno a conseguirla. Si tratta di uno dei premi più alti dell’intero globo ed uno dei più alti della storia.
L‘estrazione andrà in scena proprio questa sera e sarà la terza settimanale e come di consueto inizierà intorno alle ore 20:00. Sul web potrete trovare tanti canali dove poter seguire le estrazioni in diretta a partire dal primo minuto, fino alla fine. Anche oggi, quindi, siamo pronti ad accogliere una nuova vincita nella giornata di oggi, con la speranza che finalmente possa arrivare e che si riescano ad indovinare i numeri che vengono poi estratti. La vincita in questione, potrebbe davvero cambiare radicalmente la vita a coloro che la vinceranno.
Come procederà l’estrazione di oggi, sabato 9 marzo 2019
Si partirà innanzitutto con i numeri vincenti del lotto e nello specifico con la ruota di Milano e Napoli e poi a seguire nelle ruote ovvero Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Palermo, Roma, Torino, Venezia e Nazionale. Una volta terminata l’estrazione, si andrà a formare la combinazione vincente del SuperEnalotto. Ad ogni modo gli occhi sono puntati sul Jackpot, che come abbiamo detto ammonta a 117 milioni di euro.
Numeri e vincite estrazioni precedenti
E’ dallo scorso mese di giugno che non viene centrato il 6 che è il vero obiettivo del gioco. Non è facile indovinare tutti i numeri in modo da poter vincere la cifra del Jackpot, ma in passato è comunque capitato che qualcuno indovinasse l’intera combinazione. Per poter vincere comunque qualcosa non è necessario indovinare tutti e 6 i numeri, ma è possibile aggiudicarsi qualche premio anche indovinando 4 o 5 numeri. Ovviamente la somma vinta sarà inferiore, ma non per questo non interessante. Lo scorso 14 febbraio a Pescara è stato conquistato il 5 più uno ed il giocatore ha vinto una cifra pari a 581.792,09 euro. Poi dell’estrazione del 21 febbraio sono stati sette i vincitori i quali sono riusciti a conquistare anche il 4 Superstar ed infine con l’estrazione del 26 febbraio, altri 5 giocatori sono riusciti a conquistare €38000 ciascuno, indovinando 5 numeri su 6. Il mese di febbraio quindi è stato piuttosto ricco, ma anche l’inizio di marzo non è stato da meno. Nella prima estrazione infatti sono stati 11 giocatori che sono riusciti a conquistare il famoso 5.
Estrazioni Lotto: i numeri vincenti di oggi sabato 9 marzo 2019
NAZIONALE | 82 | 27 | 67 | 21 | 23 |
---|---|---|---|---|---|
BARI | 23 | 36 | 11 | 41 | 27 |
CAGLIARI | 9 | 59 | 1 | 54 | 65 |
FIRENZE | 67 | 57 | 3 | 82 | 34 |
GENOVA | 57 | 80 | 18 | 54 | 55 |
MILANO | 1 | 54 | 70 | 35 | 87 |
NAPOLI | 8 | 10 | 18 | 24 | 16 |
PALERMO | 11 | 54 | 2 | 9 | 33 |
ROMA | 18 | 30 | 61 | 60 | 29 |
TORINO | 75 | 68 | 53 | 81 | 44 |
VENEZIA | 48 | 47 | 43 | 23 | 76 |
SUPERENALOTTO, LA COMBINAZIONE VINCENTE
9 15 51 70 78 86
numero Jolly 17
numero Superstar 77
Queste le quote del Concorso Superenalotto/SuperStar n.30 di oggi:
SUPERENALOTTO
Punti 6: NESSUNO
Punti 5+: NESSUNO
Punti 5: 5 totalizzano Euro: 48.794,65
Punti 4: 748 totalizzano Euro: 331,03
Punti 3: 26.801 totalizzano Euro: 27,87
Punti 2: 443.948 totalizzano Euro: 5,23
SUPERSTAR
Punti 6SB: NESSUNO
Punti 5+SB: NESSUNO
Punti 5SS: NESSUNO
Punti 4SS: 4 totalizzano Euro: 33.103,00
Punti 3SS: 127 totalizzano Euro: 2.787,00
Punti 2SS: 2.079 totalizzano Euro: 100,00
Punti 1SS: 14.363 totalizzano Euro: 10,00
Punti 0SS: 31.732 totalizzano Euro: 5,00
Vincite Immediate: 17.308 totalizzano Euro: 432.700,00
Montepremi disponibile per il prossimo 6 Euro: 118.200.000,00
Il giocatore che non paga la puntata al “10 e Lotto” e vince, commette truffa ai danni dello Stato?
Il fatto oggetto della pronuncia. Il Tribunale di Livorno condanna i gestori di una ricevitoria del Lotto per il reato di truffa ai danni dello Stato per aver vinto ingenti somme al “10 e Lotto” giocando allo scoperto, ossia senza pagare le puntate. In pratica facevano sistematicamente risultare nell’apposito apparecchio elettronico puntate molto alte senza sborsare materialmente la somma corrispondente alla giocata. In questo modo, viene loro contestato, ottenevano abnormi possibilità di vincere senza però sostenere le relative spese. Inoltre, in caso di estrazione vincente potevano pagare a Lottomatica la somma della giocata; se invece non vincevano si trovavano effettivamente esposti per la differenza che tentavano di ripianare sfruttando le numerose estrazioni giornaliere previste dal gioco. Va subito precisato che nelle specie nessuna contestazione viene mossa in ordine alla regolarità delle estrazioni: “ai militari non era risultata alcuna vincita irregolare”; la truffa si risolveva unicamente nell’effettuare un numero spropositato di puntate senza il corrispondente esborso economico.
Le (sintetiche) motivazioni offerte dal Tribunale e la delimitazione del campo di indagine. Mentre ad avviso dei difensori i fatti come sopra descritti non costituiscono reato, potendo al più dar luogo ad un mero inadempimento civilistico allorquando la ricevitoria non fosse stata in grado di coprire con le vincite i soldi delle puntate, il Tribunale al contrario ravvisa tutti gli elementi del delitto di truffa previsto dall’art. 640 c. 1 e c. 2 c.p.
Ritiene, infatti, che l’artificio sia rappresentato dalla registrazione virtuale dell’avvenuta giocata, in realtà scoperta. L’artificio avrebbe poi indotto in errore Lottomatica, quale società concessionaria dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sulla regolare stipulazione del contratto di gioco, così da indurre l’Amministrazione pubblica a compiere l’atto di disposizione patrimoniale coincidente con il pagamento del premio e dell’aggio spettante alla ricevitoria. Quanto ai requisiti dell’ingiustizia del profitto e del corrispondente danno ingiusto patito dalla persona offesa, secondo il Collegio non si vede come sia possibile dubitare che il pagamento della vincita così ottenuta e dell’aggio siano contra ius. Nulla quaestio infine sulla sussistenza dell’aggravante contestata, avendo gli imputati agito a danno dell’Erario seppur truffando il concessionario del gioco Lottomatica
. Orbene, la conclusione secondo cui il gioco allo scoperto nelle lotterie ben può integrare il delitto di truffa ex art. 640 c.p. merita di essere vagliata sotto il triplice profilo: del nesso causale tra la condotta e gli eventi della fattispecie; dell’ingiustizia del profitto rispetto all’ingiustizia della condotta; dell’aumento delle probabilità di vittoria rispetto a quelle che si hanno nel gioco regolare e della sua eventuale rilevanza ai fini del delitto di truffa. Va però premesso che l’analisi concernerà esclusivamente il pagamento delle vincite da parte dello Stato e non terrà conto delle somme pagate a titolo di aggio alla ricevitoria, sebbene la sentenza riguardi anche queste. Non se ne terrà conto perché la questione non pone particolari elementi di interesse ai nostri fini, ma concerne unicamente il piano fattuale e trova soluzione nella complessa procedura prevista dalla normativa di settore che riconosce alle ricevitorie una somma (l’aggio appunto) su ogni giocata registrata.
Il presunto nesso causale tra la registrazione “scoperta” della puntata ed il pagamento del premio. Quanto al primo dei tre profili sopra indicati, il giudice labronico afferma che, per effetto della registrazione nel sistema meccanizzato della scrittura contabile rappresentativa del materiale versamento della posta in realtà non avvenuto, si determina “l’induzione in errore del concessionario Lottomatica, e per esso AMS, in ordine alla regolare conclusione della transazione (sotto il profilo civilistico: la stipulazione del contratto, reale, di gioco, quale previsto dalla normativa), cui consegue il rilascio, con procedura automatizzata dello scontrino concernente la giocata”. Al rilascio degli scontrini segue un complesso iter di verifiche, riscontri e validazioni in esito al quale Lottomatica liquida gli importi delle vincite.
In altre parole, secondo il Tribunale, la registrazione “scoperta” della giocata costituirebbe il primo anello della catena causale che, attraverso l’induzione in errore sull’esistenza della giocata, porterebbe lo Stato a considerare valida la puntata e quindi a liquidare un ingiusto premio in caso di vittoria. A questa sorta di “automatismo causale” verrebbe prima di tutto da obiettare che, come autorevolmente notato , il processo eziologico tipicizzato dall’art. 640 c.p., pur essendo unitario nella valutazione globale del fatto di truffa, presuppone l’accertamento del nesso causale in riferimento ad ogni evento tipico della norma: la condotta deve provocare nel suo destinatario un errore, l’errore deve tradursi in un atto di disposizione patrimoniale da parte del soggetto passivo (requisito tacito della truffa), ed è a tale atto che va ricollegato il verificarsi del danno e del profitto ingiusto. Occorre allora soffermarsi sul secondo anello della catena, ossia sul rapporto tra l’errore ingenerato in Lottomatica e l’atto di disposizione concernente il pagamento della vincita.
A tal proposito è centrale la considerazione che nella truffa il reo non viene punito per il solo fatto di aver provocato un danno patrimoniale con conseguente ingiusto profitto, ma viene punito per aver conseguito un tale scopo inducendo altri in errore ed aver ottenuto che la vittima, grazie allo stato di errore, “si sia danneggiata da sé”. Per questo la dottrina pacificamente ritiene necessario che l’atto dispositivo debba essere determinato dall’errore4 . Per dirla in altri termini: per ritenere sussistente la truffa non basta che il destinatario dell’inganno abbia compiuto l’atto di spoliazione patrimoniale, ma è parimenti necessario che l’atto in questione sia coerente rispetto all’errore che lo ha motivato, cioè sia strettamente conseguente al tipo di rappresentazione della realtà indotta falsamente dall’agente . Riportando queste riflessioni al caso oggetto della sentenza ci si accorge subito che il Tribunale ha trascurato un elemento essenziale. E cioè che anche nel gioco allo scoperto il pagamento del premio non dipende causalmente dallo stato di errore cagionato dagli artifici e raggiri in concreto posti in essere, ma dipende solo ed esclusivamente dall’estrazione dei numeri il cui procedimento, come riconosce anche il Tribunale, non è stato in alcun modo alterato dagli imputati.
In altre parole: il fatto che il reo si procacci fraudolentemente la possibilità di partecipare alla lotteria non si pone certo in rapporto causale con il risultato finale dell’estrazione, sempreché quest’ultima avvenga regolarmente. Sia consentito un esempio tratto dall’esperienza comune. Si pensi al tabaccaio che “fa credito” allo scommettitore abituale momentaneamente sprovvisto di soldi, registrando in cassa la solita ingente puntata sul campionato di calcio: ebbene, se al termine della giornata calcistica i risultati delle partite coincidessero con quelli giocati nella schedina “virtuale”, si potrebbe forse considerare sussistente il delitto di truffa a carico dello scommettitore solo perché ha giocato allo scoperto? D’altra parte anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione sembra in linea con queste considerazioni, avendo affermato che per aversi truffa nel settore delle lotterie e dei giochi è sempre necessario che gli artifizi e i raggiri posti in essere siano idonei ad alterare l’alea del risultato del gioco e a far conseguire, a sé o ad altri, un profitto ingiusto corrispondente all’entità della prestazione che il concessionario deve erogare non più in conseguenza di un evento casuale e incerto, ma in quanto derivante da una vincita truccata6
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