E’ questa sostanzialmente quanto ha chiarito l’Inps con una circolare, ovvero la numero 49 del 5 aprile 2019 e va ad attuare gli effetti della sentenza numero 232 del 2018 della Corte costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 42 comma 5 del decreto legislativo numero 151 del 2001. Nello specifico è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale nella parte in cui non include anche il figlio tra i soggetti che sono legittimati ad assistere il genitore che si trova in una situazione di Disabilità grave, e quindi di poter godere del congedo straordinario anche se non convive con quest’ultimi prima di aver inviato la richiesta di beneficio.
Assistenza genitore con Legge 104: congedo straordinario
Abbiamo parlato quindi di congedo straordinario per assistenza a familiari che hanno una disabilità grave e che è disciplinato nell’ Articolo 42 comma 5 del decreto legislativo numero 151 2001. Quest’ultimo fissa un ordine di priorità di tutti i soggetti che hanno diritto ai 3 giorni di permesso, che va a partire poi dal coniuge va a degradare fino al parenti e affini di terzo grado.
La norma prevede che per poter rientrare tra i beneficiari del congedo straordinario ci debba essere un requisito principale, ovvero la convivenza con il disabile. La Corte Costituzionale recentemente si è pronunciata con la sentenza numero 232 del 7 dicembre 2018 stabilendo un principio piuttosto importante riguardo i figli non conviventi per i quali è possibile chiedere il congedo straordinario che è previsto dalla legge 104. Nello specifico la Corte Costituzionale ha stabilito che è incostituzionale la legge che non riconosce il congedo straordinario ai figli che al momento della richiesta del congedo non convivono con il genitore che si trova a vivere in una situazione di grave disabilità ma che questa convivenza, comunque si possa instaurare successivamente.