Legge 104 agevolazioni. A chi spettano e cosa si rischia?



Sono stati avviati i controlli su coloro che hanno usufruito in modo illegittimo dei diritti garantiti dalla legge 104, dalle agevolazioni previste dalla norma fino ai permessi retribuiti. Questo monitoraggio sembra essere partiti già nel mese corrente e i controlli sono stati effettuati dall’ufficio scolastico di Catania che ha diffuso a riguardo una circolare. I primi controlli dunque riguarderanno la Sicilia, ma non è detto che le altre Regioni siano esenti da questi. Nella circolare dell’ufficio scolastico di Catania sono stati ufficializzati i controlli, quindi su coloro che hanno usufruito dei benefici della legge 104. “Questo ufficio in ottemperanza al D.M. 165/2010 e sentite le Organizzazioni sindacali di categoria, sta procedendo ad effettuare un controllo su coloro che hanno usufruito dei benefici della Legge 104/92 nell’anno solare 2018, nell’ambito delle seguenti procedure, ovvero reclutamento da GAE e concorso ordinario, graduatorie permanenti personale ATA, mobilità personale docente, educativo e Ata e utilizzazioni e assegnazioni provvisorie personale docente, educativo e Ata”. E’ questo il testo della comunicazione.



Nello specifico è stato effettuato un controllo a Campione che si verificherà sul circa il 20% di coloro che hanno già usufruito dell’articolo 21 della legge 104/92 ed anche sul 25% di coloro che hanno usufruito dell’articolo 33 della stessa legge.

Legge 104: cosa dicono gli articoli 21 e 33

Gli articoli della legge 104 che sono stati citati sono il 33 e il 21. Quest’ultimo nello specifico riguarda il diritto di precedenza nell’assegnazione della sede e quindi in base a questo la persona con handicap e con un grado di invalidità che risulta superiore a due terzi o con minorazioni iscritte alle prime categorie seconda e terza della tabella A, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso, oppure di altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili. Questi soggetti sembrano avere la precedenza in sede di trasferimento a domanda.

Invece l’articolo 33 riguarderebbe i permessi retribuiti che sembrano aspettare lavoratori dipendenti con handicap in situazione di gravità o eventualmente anche ai familiari degli stessi che li Assistono. Effettivamente nel corso degli anni sono stati scoperti molti abusi dei diritti della legge 104, ma quali sono i rischi nel caso in cui si venga scoperti?

Legge 104: abuso agevolazioni e permessi, cosa si rischia?

Secondo quanto stabilito da alcune sentenze della Corte di Cassazione, sono previste delle sanzioni ben precisi che per coloro che abusano dei permessi legge 104 e tra le tante, è previsto il licenziamento per giusta causa. Per coloro che abusano dei permessi delle agevolazioni legge 104, si parla di reato penale.

GUIDA PER IL RICONOSCIMENTO DELLO STATO DI HANDICAP (LEGGE 104/92)

La legge sull’handicap prevede interventi volti concretamente a prevenire e rimuovere le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona con handicap alla vita della collettività nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali.

Come richiedere il riconoscimento dello stato di handicap

Presentare la domanda alla Commissione Medica della ASL di residenza dell’interessato sul modello predisposto.

Il modello si può ritirare presso lo sportello Invalidi Civili o scaricare da questo sito.

Alla domanda deve essere allegato un certificato medico che attesti le patologie invalidanti ed eventuale verbale d’invalidità Civile.

L’accertamento dello stato di handicap viene effettuato dalla Commissione Medica ASL degli Invalidi Civili (Legge n. 295/90) opportunamente integrata da un operatore sociale e da un esperto. La Commissione Medica della ASL fissa la data della visita medica e ne da comunicazione al richiedente. Qualora sia stata presentata contestualmente istanza per l’accertamento dell’invalidità civile la visita viene effettuata in pari data dalla medesima Commissione.

Se la convocazione a visita medica non perviene nei 90 gg. successivi alla presentazione dell’istanza, si può procedere attraverso “diffida”. La diffida (ai sensi dell’art.3 c.1 D.P.R. 21.09.94 n.698) va presentata all’Ufficio Provinciale dell’Assessorato alla Sanità della Regione Campania che provvederà alla “convocazione d’ufficio”, trasmettendola alla Commissione territorialmente competente.

Qualora sussistano documentate condizioni di gravità delle patologie dei richiedenti, che andranno comunque verificate e riconosciute dalle Commissioni stesse, si può sollecitare la chiamata a visita (ai sensi dell’art.3 c.3 del Decreto del Ministero del Tesoro n.387/93).

Per le patologie oncologiche è possibile chiedere l’applicazione del comma 3 bis art.6 legge 80/06. Allegare all’istanza una domanda in carta semplice, corredata dalla certificazione oncologica con la “stadiazione” della patologia: la convocazione viene effettuata nei 15 giorni successivi alla presentazione dell’istanza.

Il richiedente si presenta a visita medica in data, orario e luogo comunicato sulla lettera di invito.

Qualora per documentati motivi di salute non possa presentarsi a visita, l’assenza va giustificata (anche nei giorni successivi) e la Commissione procede ad un secondo invito. Se l’assenza è dovuta all’intrasportabilità dell’istante, questi può richiedere la visita domiciliare con certificato del medico curante che attesti l’impossibilità del trasporto con i comuni mezzi (compresa l’ambulanza), se questo comporta rischi alla salute del paziente.

Due assenze consecutive, anche giustificate, laddove non si configuri la condizione di “intrasportabilità”, comportano l’archiviazione della pratica.

Durante la visita medica è possibile farsi assistere da un medico di fiducia che non ha nessun potere decisionale in merito alla valutazione della Commissione.

A completamento dell’iter sanitario, la Commissione redige il verbale della visita nel quale esprime il proprio giudizio medico-legale. La copia del verbale di visita viene trasmessa d’ufficio, completa della documentazione, alla Commissione Medica di Verifica dell’INPS competente per territorio.

La Commissione Medica di Verifica entro 60 gg. si pronuncia sul giudizio emesso dalla Commissione Medica ASL. Se non condivide il giudizio della Commissione Medica ASL può richiedere tramite la stessa ulteriori approfondimenti clinico-strumentali, oppure convocare il richiedente a visita diretta.

Una volta terminata la procedura di accertamento sanitario, la Commissione medica ASL trasmette all’interessato un originale del verbale di visita (oppure la Commissione medica di Verifica, nel caso in cui quest’ultima abbia effettuato la visita direttamente).

Ricorsi

Contro i verbali delle Commissioni mediche ASL e delle Commissioni Mediche di Verifica è possibile presentare ricorso al Giudice del Lavoro nella cui circoscrizione ha sede il richiedente.

Il ricorso può essere presentato entro 180 giorni dal ricevimento del verbale.

Sul verbale è riportato

1) Portatore di handicap ( a norma dell’art. 3 comma 1 ): soggetto che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale,stabilizzata o progressiva che sia causa di difficoltà di apprendimento, di vita di relazione o di integrazione lavorativa (disabilità) e che è tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione (handicap).

2) Portatore di handicap con invalidità in misura superiore ai 2/3: soggetto con invalidità civile già riconosciuta superiore ai 2/3 o con minorazioni iscritte alle categorie I, II e III della tabella A annessa alla l.648/50 (causa di servizio) che determinino un processo di svantaggio sociale (handicap);

3) Portatore di handicap in situazione di gravità ( a norma dell’art.3 comma 3 ) è la persona affetta da una menomazione singola o plurima che abbia ridotto l’autonomia personale correlata all’età,in modo da rendere necessario un intervento assistenziale “permanente, continuativo e globale” nella sfera individuale o in quella di relazione.

Benefici connessi al riconoscimento dell’handicap

1. Servizio di aiuto personale diretto ai cittadini in temporanea o permanente grave limitazione dell’autonomia personale.

2. Realizzazione di comunità – alloggio e centri socio – riabilitativi per persone con handicap in situazione di gravità (art. 10).

3. Rimborsi delle spese sostenute per i soggiorni effettuati all’estero a scopo di cura (art. 11).

4. Diritto all’educazione, all’istruzione (art.12), all’integrazione scolastica ( artt.13,14,15).

5. Inserimento della persona con handicap in corsi di formazione professionale ed avviamento al lavoro (artt. 17 – 18).

6. Utilizzo di adeguati ausili tecnici e fruizione di eventuali tempi aggiuntivi nello svolgimento delle prove di esame nei concorsi pubblici (art.20).

7. Abolizione, ai fini dell’assunzione al lavoro, della certificazione di sana e robusta costituzione fisica (art.22).

8. Interventi di eliminazione o superamento delle barriere architettoniche (art.24).

9. Accesso delle persone con handicap sensoriali a mezzi di informazione radio-televisiva e telefonica (art.25).

10. Contribuzione, da parte delle ASL, alle spese necessarie a modificare i mezzi di trasporto individuali a favore dei titolari di patenti di guida A, B o C speciali, con incapacità motorie permanenti (art.27).

11. Facilitazioni per il parcheggio dei veicoli delle persone con handicap (art.28).

Benefici lavorativi per il portatore di handicap e per i parenti

Art.21 : “La persona handicappata, con un grado di invalidità superiore ai 2/3 già riconosciuta con apposito verbale,o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della Tab.A annessa alla legge 10 Agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili. I soggetti di cui al comma 1 ,hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda”.

Art. 33 : Prevede agevolazioni nel rapporto di lavoro dipendente e permessi lavorativi per i parenti del portatore di handicap in situazione di gravità.

comma 1 : prolungamento fino a 3 anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro della madre o del padre,anche adottivi,del minore con handicap in situazione di gravità, a condizione che il bambino non sia ricoverato presso Istituti specializzati.

: in alternativa possono chiedere al datore di lavoro di usufruire di 2 ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del 3° anno di età.

: successivamente al compimento del 3° anno di età i genitori ,anche adottivi,di minore con handicap in situazione di gravità,nonché colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità ( parente o affine entro il 3° grado ) hanno diritto a 3 (tre) gg. di permesso mensile,a condizione che la persona con handicap non sia ricoverata a tempo pieno.

: il genitore o il familiare lavoratore che assista con continuità un parente o affine entro il 3°grado handicappato in situazione di gravità,ha diritto di scegliere,ove possibile,la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso. la persona handicappata maggiorenne,in situazione di gravità ,oltre ai permessi di cui ai commi 2 e 3 ,ha diritto di scegliere,ove possibile,la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede senza il suo consenso. gli stessi diritti del comma 6 sono riservati agli affidatari di persone handicappate in situazione di gravità.

GUIDA PER IL RICONOSCIMENTO DELLO STATO DI HANDICAP (LEGGE 104/92)

La legge sull’handicap prevede interventi volti concretamente a prevenire e rimuovere le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona con handicap alla vita della collettività nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali.

Come richiedere il riconoscimento dello stato di handicap

Presentare la domanda alla Commissione Medica della ASL di residenza dell’interessato sul modello predisposto.

Il modello si può ritirare presso lo sportello Invalidi Civili o scaricare da questo sito.

Alla domanda deve essere allegato un certificato medico che attesti le patologie invalidanti ed eventuale verbale d’invalidità Civile.

L’accertamento dello stato di handicap viene effettuato dalla Commissione Medica ASL degli Invalidi Civili (Legge n. 295/90) opportunamente integrata da un operatore sociale e da un esperto. La Commissione Medica della ASL fissa la data della visita medica e ne da comunicazione al richiedente. Qualora sia stata presentata contestualmente istanza per l’accertamento dell’invalidità civile la visita viene effettuata in pari data dalla medesima Commissione.

Se la convocazione a visita medica non perviene nei 90 gg. successivi alla presentazione dell’istanza, si può procedere attraverso “diffida”. La diffida (ai sensi dell’art.3 c.1 D.P.R. 21.09.94 n.698) va presentata all’Ufficio Provinciale dell’Assessorato alla Sanità della Regione Campania che provvederà alla “convocazione d’ufficio”, trasmettendola alla Commissione territorialmente competente.

Qualora sussistano documentate condizioni di gravità delle patologie dei richiedenti, che andranno comunque verificate e riconosciute dalle Commissioni stesse, si può sollecitare la chiamata a visita (ai sensi dell’art.3 c.3 del Decreto del Ministero del Tesoro n.387/93).

Per le patologie oncologiche è possibile chiedere l’applicazione del comma 3 bis art.6 legge 80/06. Allegare all’istanza una domanda in carta semplice, corredata dalla certificazione oncologica con la “stadiazione” della patologia: la convocazione viene effettuata nei 15 giorni successivi alla presentazione dell’istanza.

Il richiedente si presenta a visita medica in data, orario e luogo comunicato sulla lettera di invito.

Qualora per documentati motivi di salute non possa presentarsi a visita, l’assenza va giustificata (anche nei giorni successivi) e la Commissione procede ad un secondo invito. Se l’assenza è dovuta all’intrasportabilità dell’istante, questi può richiedere la visita domiciliare con certificato del medico curante che attesti l’impossibilità del trasporto con i comuni mezzi (compresa l’ambulanza), se questo comporta rischi alla salute del paziente.

Due assenze consecutive, anche giustificate, laddove non si configuri la condizione di “intrasportabilità”, comportano l’archiviazione della pratica.

Durante la visita medica è possibile farsi assistere da un medico di fiducia che non ha nessun potere decisionale in merito alla valutazione della Commissione.

A completamento dell’iter sanitario, la Commissione redige il verbale della visita nel quale esprime il proprio giudizio medico-legale. La copia del verbale di visita viene trasmessa d’ufficio, completa della documentazione, alla Commissione Medica di Verifica dell’INPS competente per territorio.

La Commissione Medica di Verifica entro 60 gg. si pronuncia sul giudizio emesso dalla Commissione Medica ASL. Se non condivide il giudizio della Commissione Medica ASL può richiedere tramite la stessa ulteriori approfondimenti clinico-strumentali, oppure convocare il richiedente a visita diretta.

Una volta terminata la procedura di accertamento sanitario, la Commissione medica ASL trasmette all’interessato un originale del verbale di visita (oppure la Commissione medica di Verifica, nel caso in cui quest’ultima abbia effettuato la visita direttamente).

Ricorsi



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