Sul tema pensioni in attesa sicuramente del decreto che arriverà al massimo la prossima settimana, nonostante l’arrivo sia stato ancora una volta rimandato, ci si chiede come possa funzionare quella che è stata introdotta con il termine di pace contributiva. La norma anticipata dal governo relativo alla bozza del decreto legge sulla quota 100 conferma almeno in parte quelle che sono state le indiscrezioni arrivate alcuni giorni fa, ma sembra che a sorprendere ci siano alcune limitazioni e fattori relativi proprio alla pace contributiva. Nello specifico, l’articolo 20 di questo decreto prevede la possibilità per i lavoratori dipendenti ed anche quelli del pubblico impiego e autonomi iscritti all’INPS, di poter ai fini pensionistici riscattare quei periodi non lavorati. E’ questo sostanzialmente il principio base su cui si focalizza la pace contributiva, che permetterebbe di poter recuperare dei periodi temporali pregressi non utile ai fini pensionistici, per poter quindi raggiungere i requisiti e accedere alla pensione.
Questa pace contributiva, quindi come indica il termine stesso non sarebbe altro che una soluzione per poter sistemare la propria posizione assicurativa. Così come per quota 100, anche la pace contributiva è vista come una misura in via del tutto sperimentale per un triennio che va dal 2019 al 2021 e non può essere usufruita dai soggetti che sono già titolari di pensione ne può essere utilizzata per coprire dei periodi per i quali esiste un obbligo contributivo né tanto meno per andare a coprire quei periodi per i quali già sussiste una contribuzione.
La Misura quindi di fatto va a coinvolgere quei lavoratori privi di anzianità assicurativa al 31 12 1995 e stando a quelle che sono le novità emerse nelle ultime ore, non potrebbe essere utilizzata da quei lavoratori più anziani che si trovano nel sistema misto. La limitazione di cui tanto si parla, comporterebbe quindi che questa pace contributiva non possa essere utilizzata da coloro che hanno necessità di integrare 38 anni di contributi, che sono necessari per poter usufruire e di uscire dal mondo del lavoro con quota 100 nei prossimi tre anni.
Un’altra novità riguarderebbe i periodi riscattabili e nello specifico la norma va a precisare che si potranno riscattare soltanto i periodi temporali compresi tra la data di prima iscrizione alla gestione assicurativa e quella dell’ultimo versamento contributivo. Si può coprire al massimo 5 anni, anche nel caso in cui questi iniziano a continuativi della domanda si potrà presentare anche dai superstiti dei parenti ed affini entro il secondo grado dell’assicurato. L’onere del riscatto sarà calcolato sulla base dell’articolo 2, co. 5 del Dlgs 184/1997 ovvero sulle retribuzioni percepite nelle ultime 52 settimane antecedenti l’operazione, moltiplicate per l’aliquota contributiva IVS della gestione assicurativa presso la quale si esercita il riscatto.
Add comment