Bonus baby sitter: quant’è, a chi spetta e come si richiede



Presentazione online Per usufruire di quasi tutti i bonus basta presentare la domanda online direttamente sul sito dell’INPS con la propria identità digitale SPID o sugli altri siti internet dei vari ministeri competenti, ad esempio per il Bonus Mobilità occorre accedere a quello del Ministero dell’Ambiente. Il sito dell’INPS consente anche l’utilizzo della carta d’identità elettronica, la carta dei servizi o il PIN semplificato. Alcuni dei moduli per la presentazione delle domande già si trovano online, altri verranno aggiornati in seguito, man mano che usciranno le circolari applicative.



Indennità per i lavoratori: riesame delle domande respinte

Entro l’8 giugno era possibile chiedere le ulteriori indennità previste per i lavoratori autonomi, parasubordinati e subordinati, già previste nel vecchio Decreto Cura Italia, prorogate ed estese a nuove categorie di soggetti per un importo tra i 500 e i 1.000 euro, a beneficio di lavoratori le cui attività hanno risentito degli effetti sfavorevoli dettati dall’emergenza epidemiologica. Ricordiamo che queste indennità non sono soggette a imposizione fiscale, né sono tra esse cumulabili, né infine possono essere riconosciute a chi sia già titolare di pensione.

In merito alle oltre quarantamila domande di indennità sia per il mese di marzo che per il mese di aprile 2020 che in precedenza erano state respinte o non accolte, l’INPS ha precisato di aver concluso il riesame, dichiarando che queste domande saranno comunque poste in pagamento, relativamente ai titolari di assegno ordinario di invalidità e ai lavoratori stagionali con qualifica rilevata attraverso le comunicazioni obbligatorie (UNILAV).

BONUS BABY SITTER

Già previsto dal precedente Decreto Cura Italia, il Bonus Baby Sitter è stato riconfermato nel Decreto Rilancio come inevitabile conseguenza della sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, costringendo molti a ricorrere a un aiuto esterno per l’assistenza ai bambini. Il bonus spetta fino al 31 luglio e serve a coprire le prestazioni di baby sitter che si sono effettuate successivamente al 5 marzo 2020.

Il decreto precisa che il bonus si rivolge alle sole famiglie con figli di età non superiore a 12 anni, salvo per i figli portatori di handicap in condizioni di gravità e regolarmente iscritti a scuola o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale. In particolare possono farne domanda, accedendo alla rispettiva area dal sito dell’INPS, e per un importo che non supera i 600 euro, i dipendenti privati iscritti alla Gestione Separata e i lavoratori autonomi, ma pur sempre – si precisa – in alternativa al congedo parentale.

Possono richiederlo per un importo fino a 1.000 euro i lavoratori dipendenti del settore sanitario, sia pubblico che privato accreditato e appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico o di radiologia medica e degli operatori sociosanitari. Oltre a questi il bonus è destinato anche a tutti coloro che lavorano nel settore della sicurezza, difesa e soccorso pubblico e che siano stati impiegati per le esigenze connesse all’emergenza del coronavirus.

Casi di bonus raddoppiato

L’importo del Bonus Baby Sitter, rinnovato dal Decreto Rilancio, raddoppia per chi non lo aveva già ottenuto precedentemente con le disposizioni del Decreto Cura Italia. Solo chi lo avesse già percepito infatti può continuare a beneficiare della cifra ridotta di 600 euro per il mese successivo. Tutti gli altri invece possono richiedere fino a 1.200 euro. Il meccanismo è il medesimo anche per l’assegno di 1.000 euro previsto per il personale sanitario, della sicurezza e del soccorso pubblico. Il bonus previsto per questi raddoppia infatti a 2.000 euro per chi non lo avesse già riscosso per il mese precedente. Il nuovo decreto ha previsto inoltre che l’assegno può essere speso non solo per pagare i baby sitter che siano regolarmente assunti, ma anche per usufruire di servizi educativi territoriali o servizi della prima infanzia, anche svolti nell’ambito di centri ricreativi.

Divieto di licenziamento per chi si occupa dei figli

Il Decreto Rilancio specifica che i genitori che siano lavoratori dipendenti del settore privato e abbiano figli di età inferiore a 16 anni possono finanche astenersi dal lavoro per l’intero periodo di chiusura delle scuole, senza però avere diritto alla corresponsione di indennità o riconoscimento di una contribuzione figurativa, chiaramente con divieto di licenziamento e conservazione del posto.

Condizioni e incompatibilità per Bonus Baby Sitter

Il beneficio del Bonus Baby Sitter spetta a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa (ad esempio, NASpI, CIGO, indennità di mobilità) o altro genitore disoccupato o non lavoratore, che quindi abbia potuto rimanere a casa ad assistere i propri bambini. In questi casi vi è dunque incompatibilità e divieto di cumulo. Il Bonus Baby Sitter è incompatibile anche con il Bonus Asili Nido e con il congedo parentale specifico per il Co- vid-19, mentre è cumulabile con i permessi lavorativi previsti dalla legge 104/92, (estesi per i casi di coronavirus) e con il prolungamento del congedo parentale per figli con grave disabilità. Se i genitori non sono conviventi nel medesimo nucleo familiare, il beneficio verrà riconosciuto al genitore che convive con il figlio minore e dovrà indicare nel modulo la presenza o l’assenza dell’altro genitore.

La procedura per ottenere il bonus

l’INPS ha rilasciato una nuova procedura per richiedere il bonus. Il bonus è richiedibile Online, attraverso l’apposita applicazione sul portale web dell’ente (Prestazioni e servizi > Tutti i servizi > Domande per Prestazioni a sostegno del reddito > Bonus servizi di baby sitting), da cui si può accedere anche direttamente dalla home page del sito. In alternativa è possibile rivolgersi al Contact Center INPS, chiamando il numero verde gratuito da rete fissa 803.164 o, da rete mobile, il numero a pagamento 06 164.164. È anche possibile rivolgersi ai servizi gratuiti offerti dai patronati. Le domande sono accolte in base all’ordine cronologico di presentazione, fino all’esaurimento dei fondi disponibili.



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