Bollo auto e multe, sanatoria per chi non l’ha pagato: Una panoramica a 360 gradi



Multe stradali e bolli auto ‘stracciati’. E più, in generale, l’annullamento automatico dei debiti fino a mille euro. È quanto contenuto nell’ultima bozza del decreto fiscale collegato alla manovra economica e attesa in Cdm lunedì prossimo. Si tratta, in sostanza, di debiti di importo residuo, che includono interessi e sanzioni, calcolati alla data di entrata in vigore del decreto e affidati alla riscossione dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.

Una cancellazione che tuttavia esclude i carichi recanti somme dovute per particolari tipologie di debiti, come le somme affidate all’agente della riscossione a seguito di pronunce di condanna della Corte dei conti o le somme affidate per il recupero di aiuti di Stato, il cui valore complessivo, rispetto al valore dell’intero magazzino dei crediti non riscossi, è comunque residuale. Lo stralcio, che per il contribuente è gratuito, comporterebbe allo Stato un costo di 524 milioni nei 5 anni dal 2019 al 2023.

Annullamento automatico dei debiti fino a mille euro. E’ quanto conferma l’ultima bozza sul decreto fiscale, collegato alla manovra e attesa in Consiglio dei ministri il 15 ottobre. Si parla di quei debiti di importo residuo, calcolati alla data di entrata in vigore del decreto, comprensivi di interessi e sanzioni, che per il recupero siano stati affidati agli agenti della riscossione dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre del 2010. Il minore gettito è quantificato in 524 milioni nei 5 anni dal 2019 al 2023.



Sono esclusi da questa nuova possibilità di definizione agevolata i carichi recanti somme dovute per particolari tipologie di debiti, come le somme affidate all’agente della riscossione a seguito di pronunce di condanna della Corte dei conti, le somme affidate per il recupero di aiuti di Stato, etc. il cui valore complessivo, rispetto al valore dell’intero magazzino dei crediti non riscossi, è comunque residuale.

ROTTAMAZIONE TER – Cinque anni per sanare cartelle, consegnate alle Entrate nel 2000-2017, possibilità di ricorrere a compensazioni, zero sanzioni e interessi di mora. La nuova definizione agevolata rispetto alle precedenti fruirà di condizioni più “favorevoli”: si potrà effettuare il pagamento delle somme dovute in un arco di tempo particolarmente ampio (cinque anni) con due rate semestrali ogni anno (al 31 luglio e al 30 novembre) e si potrà utilizzare in compensazione, per tutti i versamenti necessari a perfezionare la definizione, i crediti non prescritti, certi liquidi ed esigibili, per somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della pubblica amministrazione. Se si eseguirà il pagamento in forma rateale, sarà assoggettato ad un tasso di interesse ridotto, pari al 2% annuo; provvedendo al versamento della prima o unica rata delle somme, dovute potrà ottenere l’estinzione delle procedure esecutive, avviate prima dell’adesione alla definizione.

PACE FISCALE ANCHE PER LITI PENDENTI – Sarebbero interessate dalla rottamazione le controversie pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, che possono essere definite su richiesta del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione. In caso di soccombenza dell’Agenzia nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, le controversie possono essere definite con il pagamento: della metà del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado; di un terzo del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado. In base alla bozza la definizione delle controversie riguardanti esclusivamente le sanzioni non collegate al tributo, è richiesto il pagamento del quindici per cento del valore della controversia in caso di soccombenza dell’agenzia delle entrate. In dirittura di arrivo anche la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento e dei processi verbali di constatazione. La prima modifica normativa consente ai contribuenti di regolarizzare le proprie posizioni fiscali pendenti ma non ancora definite, versando esclusivamente le maggiori imposte senza applicazione delle relative sanzioni e degli interessi. La seconda permette di definire in via agevolata i processi verbali di constatazione, tramite la presentazione di una dichiarazione integrativa ovvero una prima dichiarazione in caso di omessa presentazione della stessa, versando per intero le imposte autoliquidate.



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