Rottamazione Ter, per regolarizzare i pagamenti c’è un limite di tempo



È arrivata la proroga dei pagamenti al 7 dicembre 2018. Se qualcuno ha saltato le rate della rottamazione bis, potrà mettersi in regola entro il prossimo 7 dicembre e così ripartire come se nulla fosse successo, nel caso in cui il pagamento avvenga nelle rate di luglio, settembre, ottobre 2018 e si verrà ammmessi automaticamente ai benefici della Definizione agevolata che è prevista dall’articolo 3 del decreto legge numero 119 2008 vero quella che è stata definita Rottamazione ter. Per chi non lo sapesse ancora, la cosiddetta rottamazione ter o semplicemente rottamazione delle cartelle, permette di estinguere tutti i debiti iscritti a ruolo che sono contenuti nelle cartelle di pagamento e negli avvisi, attraverso il versamento di somme dovute senza corrispondere gli interessi di mora e le sanzioni. Grazie alla rottamazione ter, dunque, il debitore potrà pagare le somme dovute in un’unica soluzione, oppure in modo dilazionato in 5 anni, beneficiando anche del pagamento in 10 rate.



Rottamazione bis: proroga al 7 dicembre

Chi ha aderito alla Definizione agevolata, prevista dal decreto legge numero 148 2017, ma comunque non è riuscita a saldare quelle che sono le due rate scadute a luglio e settembre, potrà entro il prossimo 7 dicembre 2018  regolarizzare la propria situazione. Entro la stessa data, si potrà anche provvedere al pagamento della rata fissato in precedenza il 31 di ottobre. L’articolo 3 del decreto 119/2018 stabilisce che i contribuenti che pagano gli importi scaduti entro la data del 7 dicembre, potranno rientrare in automatico nei benefici che sono previsti proprio dalla rottamazione ter.

Senza aver un adempimento ulteriore a carico dei debitori, l‘Agenzia delle Entrate entro il prossimo 30 giugno 2019, invierà una nuova comunicazione comprensiva di differimento dell’importo residuo da pagare che è relativo alla Definizione agevolata 2000/17, ripartito in ben 10 rate di importo pari con scadenza fissata al 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a cominciare proprio dal 2019. Verranno conteggiati anche gli interessi con decorrenza a partire dal primo agosto 2019, nella misura dello 0,3 %.

Rate della rottamazione bis, come pagare entro il 7 dicembre

Si potrà, dunque, regolarizzare la propria situazione fiscale entro il prossimo 7 dicembre e per poterlo fare si può utilizzare i bollettini delle rate di luglio, settembre, ottobre 2018 che sono allegati alla comunicazione delle somme dovute, che è stata inviata dall’ Agenzia delle Entrate riscossione. Per chi fosse in mancanza di questo documento, potrà richiederlo tranquillamente compilando un form dedicato proprio a questa problematica presente sul sito dell’agenzia delle entrate riscossione. Basta semplicemente inserire il proprio codice fiscale oppure il codice fiscale del soggetto per il quale viene richiesta una copia della comunicazione e allegare tutta quella documentazione richiesta e volta al riconoscimento ed infine indicare anche la casella email, dove poter ricevere tale comunicazione.

La rottamazione ter è per tutti. Potranno infatti beneficiare della nuova definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo sia i contribuenti decaduti dalla prima edizione del provvedimento sia adoro che hanno optato per la c.d. rottamazione bis pur non avendo eseguito, in tutto o in parte, i versamenti delle prime tre rate, sia tutti coloro che avevano in passato deciso per non presentare nessuna istanza per la sanatoria dei loro debiti a ruolo.

È questa la conclusione alla quale si giunge esaminando i commi da 21 a 25 dell’articolo 3 del decreto legge n.119 del 2018 (c.d. collegato fiscale alla manovra di bilancio 2019 ). Queste disposizioni sono infatti espressamente dedicate al coordinamento della rottamazione-ter con le precedenti edizioni della definizione agevolata dei carichi (rottamazione 2016 ex di 193/2016 e rottamazione 2017 ex di 148/20171 Ovviamente le norme di coordinamento e le possibilità offerte sono diverse a seconda della tipologia di definizione agevolata in precedenza attivata dal contribuente.

Potranno essere definiti secondo le nuove disposizioni contenute nella c.d. rottamazione-ter, recita il comma 25 dell’articolo 3 del di n. 119/2018 sia i carichi già oggetto di definizione agevolata ai sensi del di n. 193/2016 per i quali il debitore non ha perfezionato la sanatoria con l’integrale, tempestivo pagamento delle somme dovute, sia i carichi per i quali il debitore non ha provveduto all’integrale, tempestivo pagamento delle somme dovute in conformità al comma 8, letterali), numero 1), Dell’articolo 1 del decreto-legge n. 148 del 2017. Le somme da ultimo richiamale sono quelle che il debitore, dopo aver aderito alla rottamazione 2017, avrebbe dovuto saldare alla data del 31 luglio 2018 relativamente a tutte le rate dei piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, scadute a) 31 dicembre 2016.

Per i debitori che hanno invece presentato istanza di definizione agevolata 2017 (c.d. rottamazione bis) ma non hanno provveduto al regolare e tempestivo pagamento di quanto dovuto nell’unica rata in scadenza al 31 luglio 2018 o nelle prime tre rate dovute (31 luglio, 30 settembre e 31 ottobre) il comma 21 dell’articolo 3 del di n. 119/2018 prevede addirittura la possibilità di essere riammessi ai benefìci della sanatoria. Remissione in termini che avverrà a condizione che tutti gli importi non con risposti alle suddette scadenze sia versati entro il prossimo 7 dicembre.

Il puntuale versamento degli importi dovuti a tale data determinerà, recita testualmente la disposizione sopra ricordata, il difierimento automatico del versamento delle restanti somme, che verrà effettuato in dieci rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun armo a decorrere dal 2019. sulle quali saranno dovuti, dal 1″ agosto 2019. gli interessi al tasso dello 0.3 per cento annuo.

I debitori che si troveranno nella condizione da ultimo richiamata, sia nell’ipotesi di puntuale pagamento degli importi dovuti alle singole scadenze prefissate sia per regolarizzazione postuma entro il prossimo 7 dicembre, senza dover porre in essere alcun adempimento, riceveranno dall’agente della riscossione competente apposita comunicazione, nonché i bollettini precompilati per eseguire il versamento delle residue rate dovute per la rottamazione bis come sopra rideterminate, scadenze prefissate sia per regolarizzazione postuma entro il prossimo 7 dicembre, senza dover porre in essere alcun adempimento, riceveranno dall’agente della riscossione competente apposita comunicazione, nonché i bollettini precompilati per eseguire il versamento delle residue rate dovute per la rottamazione bis come sopra rideterminate, entro il 30 giugno 2019.

Resta ovviamente salva la possibilità por i contribuenti in oggetto di provvedere comunque alla definizione sulla base delle originarie scadenze prefissate con il pagamento di quanto dovuto alle prossime possibili scadenze del 30 novembre 2018 e del 28 febbraio 2019.

Rottamazione ter a maglie larghe dunque. L’obiettivo, nemmeno tanto velato, è quello di cercare di ottenere la maggior adesione possibile tenuto conto anche delle più favorevoli condizioni concesse ai contribuenti in termini di dilazioni di pagamento.



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