Costa Crociere paga Mega risarcimento: Donna si rompe un braccio a causa di un secchio per le pulizie



Di certo rompersi un braccio mentre si è in crociera oltre che doloroso sarà stato anche molto spiacevole, visto che la vacanza è quasi rovinata. Una donna di origini americane è stata vittima di un brutto episodio mentre si trovava in crociera a bordo della Costa luminosa, una delle navi più belle del gruppo Costa crociere.



Purtroppo la donna, mentre era intenta a camminare nella nave ha inciampato un secchio per le pulizie di conseguenza si è rotto un braccio.

E’ caduta dopo aver inciampato con un piede in un secchio delle pulizie, sbatte violentemente a terra fino a rompersi un braccio durante una crociera. Una disavventura che però, a una turista americana, ha “fruttato” più di un milione di euro: tale infatti è la cifra che una giuria della Florida ha stabilito dovrà essere pagata da Costa Crociere a titolo di risarcimento danni.

L’episodio si è verificato nel dicembre 2015 a bordo della Costa Luminosa, dove Joyce Higgs e la sua famiglia stavano trascorrendo le vacanze. La donna durante la colazione era caduta a terra, rompendosi un braccio: secondo la testimonianza resa in tribunale dalla figlia Christina, sarebbe inciampata a causa di secchio d’acqua lasciato nell’area, presumibilmente dall’equipaggio delle pulizie.

La donna a quel punto è stata prima curata nel centro medico della nave e successivamente sbarcata sull’isola di Grand Turk, nei Caraibi: qui, dopo le radiografie del caso, ha deciso di ritornare sulla nave per completare la vacanza e rientrare negli Usa come da programma. Una volta negli Stati Uniti è stata operata con l’inserimento di alcune viti e di una piastra metallica nella spalla.

Il caso era poi approdato in tribunale, con una prima condanna per Costa a risarcire 1,3 milioni di dollari poi annullata da una corte d’appello perché era emerso che la donna, durante la fase di deposizione pre-processuale, aveva raccontato di essere caduta diverse volte nel corso dell’anno precedente. Inevitabile a quel punto un secondo processo, al termine del quale la giuria ha optato per un risarcimento lievemente più basso, di 1,2 milioni di dollari (poco più di un milione di euro).

Il risarcimento è la compensazione pecuniaria del danno, risarcimento per equivalente, o la sua rimozione diretta,risarcimento in forma specifica. L’obbligo di risarcire il danno è sancito dal codice nell’art 1218 cod. civ. a carico del debitore il quale non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione dovuta da causa a lui non imputabile. L’obbligazione risarcitoria scaturisce quindi legalmente dall’inadempimento imputabile, quale fatto rientrante nella categoria dell’illecito.

Nel momento in cui si verificano le condizioni previste dal suddetto articolo il debitore e non è più tenuto alla prestazione originaria ma ad una nuova prestazione che soddisfa un interesse succedaneo del creditore, ovvero quello alla riparazione del danno. L’obbligazione risarcitoria, quindi, si sostituisce a quella originariamente pattuita questa sostituzione si qualifica come surrogazione oggettiva, che non estingue l’obbligazione, ma ne muta legalmente l’oggetto. La vicenda in questione è usualmente indicata con la locuzione perpetuatio obligationis che intende evocare proprio il fenomeno della permanenza del medesimo rapporto obbligatorio in relazione al quale si determina la modificazione del suo oggetto: non più la prestazione originaria, divenuta impossibile, bensì il risarcimento del danno. Poiché la primitiva obbligazione permane in vita, analogamente permangono ferme le garanzie accessorie nonché, qualora la fonte del rapporto debba rinvenirsi in un contratto a prestazioni corrispettive, il correlativo diritto alla controprestazione nota. Si ricordi, inoltre, che il rimedio del risarcimento del danno non è limitato all’inadempimento, esso è piuttosto la soluzione generale contro l’illecito, contrattuale ed extracontrattuale.

Il codice civile italiano del 1942 non contiene una definizione del concetto di danno, limitandosi ad individuare i criteri per determinare la giuridica rilevanza ai fini della operatività dei rimedi, primi tra tutti il risarcimento, predisposti a tutela del soggetto leso. In dottrina, si discute sulla possibilità o meno di individuare una nozione unica di danno. Vi è una parte della dottrina, secondo la quale questa operazione interpretativa sarebbe possibile, e vi è chi sostiene invece al contrario, che vi è la necessità di individuare,all’interno della unitaria nozione di danno, due subcategorie costituite rispettivamente dal danno contrattuale e dal danno extracontrattuale.

Questa teoria del resto,appare confermata dalla stessa sistemazione del codice civile del 1942,il qual, da un lato, nel libro quarto fissa l’attenzione,più che sul concetto di danno,sulle situazioni da cui si origina l’obbligo di riparare il danno stesso, e , dall’altra, l’art. 2057 cod. civ. nel creare un collegamento tra il danno contrattuale e il danno extracontrattuale nel momento in cui dispone l’estensione al secondo della disciplina prevista per il primo, incentiva indubbiamente quella visione che divide in due parti la materia della responsabilità che porta, certamente, a considerare le due categorie di danno come istituti strutturalmente diversi. Generalmente, si parla di danno,come fenomeno giuridico, per indicare quel fatto giuridico pregiudizievole dal quale deriva come effetto una reazione da parte dell’ordinamento. In realtà il temine danno nell’ambito della tematica risarcitoria si snoda in tre distinte nozioni. Il danno può essere inteso come evento lesivo,ossia come il risultato materiale o giuridico in cui si concreta la lesione di un interesse giuridicamente apprezzabile. Il danno può poi essere inteso come effetto economico negativo, cioè quale complessiva sofferenza patrimoniale che l’evento lesivo determina a carico del creditore .



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