Congedo maternità 2019, fino a 5 mesi dopo il parto. Come funziona?



È stato approvato in via definitiva all’interno del testo del maxiemendamento alla legge di bilancio 2019 il congedo maternità, ovvero quel periodo di astensione obbligatoria dal lavoro che viene riconosciuto per legge alle donne lavoratrici nel corso della gravidanza ed il puerperio.



Vediamo quelle che sono le ultime novità. Le donne lavoratrici che si trovano in una buona condizione di salute certificata dal medico, potrebbero decidere di lavorare anche fino al nono mese di gravidanza ed usufruire poi dei 5 mesi del congedo maternità obbligatorio subito dopo il parto. Questa novità è stata introdotta soltanto a partire dal 2019. Ma procediamo con ordine, cercando di capire cosa è effettivamente il congedo maternità INPS e come funziona, ma soprattutto quando e come fare la domanda online.

Congedo di maternità 2019, le novità in legge di bilancio

E’ stata approvata proprio in via definitiva con il testo del maxiemendamento alla legge di bilancio 2019, la misura che sarebbe stata proposta dalla Lega riguardante il congedo di maternità ovvero il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro e che è rivolta soltanto alle donne lavoratrici nel corso della gravidanza ed il puerperio. Le donne che si trovano quindi in gravidanza e che hanno il benestare del proprio medico, potranno decidere così di lavorare anche fino al nono mese di gravidanza ed usufruire del congedo di maternità soltanto in seguito al parto per un periodo di 5 mesi.

In genere il congedo di maternità obbligatorio è riconosciuto per 5 mesi ovvero due mesi prima del parto e 3 mesi dopo il parto, ma il periodo può anche essere prorogato dalla Direzione Territoriale del Lavoro, nel caso di mansioni che possono risultare incompatibili con il puerperio. A partire dal 2019, dunque, le donne lavoratrici possono usufruire di tale beneficio anche dopo il parto. Nel caso in cui la madre per alcune motivazioni non può usufruire del congedo, l’ astensione dal lavoro obbligatoria spetta al padre e in questi casi non si parla di congedo di maternità ma di congedo di paternità. Quest’ultimo spetta soltanto in caso di nascita in caso di adozione o affidamento di una o più minori.

A chi spetta

Il congedo di maternità spetta alle lavoratrici dipendenti, assicurati all’INPS per la maternità, agli apprendisti, operai, impiegati e dirigenti che hanno un rapporto di lavoro in corso all’inizio del congedo, a disoccupate o sospese, a lavoratrici agricole a tempo indeterminato o determinato qualora nell’anno inizio del congedo siano risultate iscritte negli elenchi nominativi annuali per almeno 51 giornate di lavoro agricolo, infine colf e badanti lavoratrici a domicilio, lavoratrici dipendenti pubblici, lavoratrici in attività socialmente utili e di pubblica utilità.



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