Spesometro ed esterometro 2019, arriva il decreto: nuova data scadenza



È stato finalmente pubblicato l’attesissimo decreto contenente la proroga di spesometro ed esterometro con soli 24 ore di anticipo rispetto a quella che era la scadenza prevista ed a diversi giorni di distanza dall’annuncio ufficiale di concessione della proroga. Il primo articolo del decreto contiene la proroga dei termini per la comunicazione dei dati delle fatture spesometro e nello specifico è previsto che il termine del 28 febbraio che era stato stabilito per l’effettuazione delle comunicazioni dei dati di cui all’articolo 21 comma 1 del decreto legge 31 maggio 2010 numero 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 numero 122, è stato prorogato al 30 Aprile 2019.



Per quanto riguarda lo spesometro, mentre riguardo l’esterometro relativi alle operazioni dei mesi di gennaio e febbraio 2019, sono trasmesse all’Agenzia delle Entrate entro il 30 Aprile 2019. È l’articolo 2 nello specifico a contenere la proroga del termine di trasmissione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al Quarto trimestre 2018, provvedendo anche in questo modo che siano trasmessi entro il prossimo 10 aprile 2019.

L’Articolo 3 invece pensi se la proroga dei termini per la comunicazione dei dati delle fatture spesometro ed è previsto nello specifico che il termine del 28 febbraio 2019 stabilito per la effettuazione delle comunicazioni dei dati di quella articolo 21 comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2018 numero 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 numero 122 e prorogata al 30 di aprile 2019. Il provvedimento così ha avuto luogo, al fine di poter superare le criticità inerenti alle scadenze fiscali, dopo alcune segnalazioni arrivate da parte dei Professionisti del settore.

Proroga spesometro

Come abbiamo già anticipato, sono cambiate le date di scadenza sia per lo spesometro che per l’esterometro e nello specifico, la scadenza era stata fissata al 28 di febbraio, ma per alcune coincidenze legate a diversi adempimenti fiscali, gli operatori del settore hanno segnalato queste criticità e si è così giunti alla proroga della scadenza fissata adesso per il prossimo 30 aprile. L’annuncio è arrivato da parte del Sottosegretario al Ministero dell’Economia Massimo Bitonci il quale ha dato quindi la notizia al termine di un tavolo tecnico. Lo stesso ha aggiunto che questo è stato fatto soltanto al fine di superare le criticità relative alla concomitanza delle scadenze fiscali, così come lamentato in questi giorni dagli operatori del settore. Il fine quindi è quello di diversificare la scadenza dei termini per gli adempimenti relativi a esterometro e spesometro da quelli relativi alle comunicazioni IVA e anche alla fatturazione elettronica. Adesso quindi gli addetti potranno avere più tempo e soprattutto più respiro nelle operazioni. È stata però confermata la scadenza del 16 febbraio 2019 relativa alla liquidazione IVA.

Ecco Quali sono i soggetti esclusi x le esterometro nel 2019. I soggetti obbligati alla comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere sono:

Tutti gli operatori IVA x le operazioni di cessione di beni e di prestazioni di servizi effettuate verso è da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.

Tutti gli operatori IVA x le operazioni di cessione di beni e di prestazioni di servizi ricevute verso è da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le esterometro è obbligatorio solo x i soggetti residenti ho stabilito in Italia è che la comunicazione deve comprendere anche le comunicazioni effettuate verso i soggetti non stabiliti ma identificati. X quanto riguarda invece, i soggetti che sono esclusi dal esterometro, sono gli stessi soggetti esclusi dall’obbligo di fatturazione elettronica, e quindi sono esclusi dall’obbligo  delle esterometr o i soggetti minimi e forfettari, i contribuenti nel regime speciale degli agricoltori, e gli operatori sanitari.

Èarrivato nell’ultimo giorno utile, proprio il 27 febbraio, e sul sito del governo ancora non si trova. Si chiama SR180. Nove pagine in tutto (nella foto in alto ecco la prima), non di agevole lettura e comprensione. La compilazione inizia a pagina 5. Ma il riquadro è riservato solo ai rappresentanti legali di soggetti impediti o incapaci. Tutti gli altri devono passare a pagina 6 e iniziano a riempire sette riquadri: si va dai dati anagrafici alla residenza e cittadinanza, dai requisiti familiari a quelli strettamente economici. Per lo più si tratta di barrare crocette. A pagina 9 il beneficiario prende atto (e qui deve anche firmare) che i dati dichiarati possono essere controllati. Che il reddito erogato tiene conto dei redditi percepiti e quindi può cambiare se il richiedente trova un lavoro. Si prende atto che i soldi caricati sulla card devono essere spesi tutti, pena un taglio del 20% nel mese successivo. Ma soprattutto chi firma prende atto che la non veridicità di quanto dichiarato comporta la revoca o la decadenza dal reddito e persino il carcere. E che se i sei miliardi stanziati per quest’anno non dovessero bastare per tutti, il sussidio sarà ridotto. Chi richiede il reddito, dunque, è consapevole ed accetta che l’assegno possa essere sforbiciato. Trovare il modulo per la richiesta del sussidio non è proprio immediato, risulta un po’ «nascosto». Fatto curioso: in homepage non se ne trova traccia. Così bisogna navigare sul sito dell’Inps e ci si arriva cercando la sezione «Tutti i moduli». SR180 è fatto di una introduzione che di fatto richiamano le norme contenute nel decretone, e siccome molte sono in via di modifica in Parlamento, è probabile che questa parte della modulistica possa essere modificata. Tutto deve essere pronto per il prossimo 6 marzo. Manca solo una settimana.



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