Pensione anticipata, requisiti per ottenere l’Ape: le istruzioni dell’Inps



Analizziamo i singoli requisiti necessari per ottenere l’Ape volontario, anche alla luce delle istruzioni dell’Inps (circolare n. 28/2018). Come accennato, l’Ape può essere richiesta dai soggetti che, alla data di presentazione della «domanda di Ape», hanno un’età tale che consenta loro di maturare il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi. In verità, la norma richiede anche l’età sia non inferiore a 63 anni, ma ciò è ovvio proprio per la condizione prima detta (cioè di un’età tale che consenta di maturare il diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi). Ma non è tutto; infatti, tenuto conto che la durata minima dell’Ape è di sei mesi, l’età deve essere anche tale che il diritto all’Ape venga maturata per una durata non inferiore a sei mesi; ossia che sia tale da consentire di maturare il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi “ma non prima di sei mesi”. Ai fini del perfezionamento del requisito anagrafico si tiene conto degli adeguamenti agli incrementi della c.d. “speranza di vita” alla data della «domanda di certificazione del diritto all’Ape» (si ricorda che il prossimo incremento, di cinque mesi, scatterà il 1° gennaio 2019).



Requisito contributivo

Come accennato, alla data della «domanda di certificazione del diritto all’Ape» il soggetto richiedente deve avere almeno 20 anni di contributi utili a conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia. Ai fini del perfezionamento del predetto requisito contributivo:

  • si tiene conto di tutti i contributi a qualsiasi titolo versati o accreditati;
  • non si tiene conto di maggiorazioni e/o rivalutazioni dei contributi riconosciuti dalla legge (ad esempio,non vale la maggiorazione per esposizione all’amiantoche consente di fare valere 1,5 volte i contributi);
  • non trovano applicazione le norme sulla totalizzazione dei periodi assicurativi italiani con quelli esteri maturati in Paesi UE, Svizzera, SEE o extracomunitari convenzionati con l’Italia;
  • rilevano i periodi contributivi oggetto di ricongiunzione, gratuita o onerosa, se alla data di presentazione della «domanda di certificazione del diritto all’Ape» sia stato perfezionato il pagamento integrale dell’importo dovuto (nel caso di ricongiunzione onerosa);
  • i contributi oggetto di riscatto sono valutabili in base all’importo effettivamente versato alla data di presentazione della «domanda di certificazione del diritto all’Ape». Pertanto, nelle ipotesi di pagamento rateale, affinché il periodo da riscatto sia interamente valutato ai fini del diritto all’Ape, i soggetti richiedenti dovranno corrispondere l’onere residuo in unica soluzione entro la data di presentazione della «domanda di certificazione del diritto all’Ape».

Requisito importo della pensione/1

Ai lavoratori che hanno il primo accredito contributivo dopo il 31 dicembre 1995 (c.d. soggetti in “regime contributivo”), occorre verificare che l’importo di pensione maturato alla data della «domanda di certificazione del diritto all’Ape» risulti d’importo non inferiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale, ossia non inferiore a 679,50 euro mensili nel 2018 (quando l’assegno sociale vale 453 euro mensili).

Requisito importo della pensione/2

Come accennato, alla data della «domanda di certificazione del diritto all’Ape» tutti i lavoratori, a prescindere dalla data di inizio del versamento dei contributi, è richiesto che abbiano maturato un importo di pensione di vecchiaia, al netto della rata di ammortamento del debito corrispondente all’Ape richiesta, pari o superiore a 1,4 volte il minimo Inps. Ciò significa, a valore corrente,
che la futura pensione di vecchiaia deve essere calcolata in misura non inferiore 710,38 euro mensili, considerato che il minimo dell’Inps nel 2018 è pari a 6.596,46 euro annui, cioè 507,42 euro mensili. Il calcolo dell’importo della pensione, ha spiegato l’Inps, è effettuato in base agli elementi presenti negli archivi dell’Inps alla data di presentazione della «domanda di certificazione del diritto all’Ape».

Importo di Ape ottenibile

Come già detto, l’Ape è un prestito il cui importo ottenibile dipende dalla (futura) pensione di vecchiaia (che rappresenta la “garanzia” del prestito stesso). Per legge l’importo minimo di Ape che può essere richiesto è pari a 150 euro; l’importo massimo è fissato in base all’ammontare mensile di pensione maturato alla data di presentazione della «domanda di certificazione del diritto all’Ape», nonché alla durata del periodo di erogazione dell’Ape (che corrisponde al periodo che va dal mese successivo a quello di presentazione della «domanda di Ape» alla data di perfezionamento del requi sito anagrafico per la pensione di vecchiaia), nonché alle seguenti ulteriori condizioni:

  • l’importo massimo deve garantire che l’importo mensile della futura pensione di vecchiaia, al lordo dell’Irpef e al netto della rata di ammortamento del prestito per l’Ape richiesta, risulti pari o superiore a 1,4 volte il minimo dell’Inps (710,38 euro mensili);
  • l’importo massimo non deve superare: – il 75 per cento dell’importo mensile della futura pensione di vecchiaia, se la durata di erogazione dell’Ape è superiore a 36 mesi; – l’80 per cento dell’importo mensile della futura pensione di vecchiaia, se la durata di erogazione dell’Ape è superiore a 24 e pari o inferiore a 36 mesi; – l’85 per cento dell’importo mensile della futura
    pensione di vecchiaia, se la durata di erogazione dell’Ape è compresa tra 12 e 24 mesi;- il 90 per cento dell’importo mensile della futura pensione di vecchiaia, se la durata di erogazione dell’Apeè inferiore a 12 mesi;
  • l’importo massimo, alla data di presentazione della «domanda di Ape», deve essere tale da determinare una rata di ammortamento mensile del debito Ape che, sommata a eventuali rate per prestiti con periodo di ammortamento residuo superiore alla durata del periodo di erogazione dell’Ape, non risulti superiore al 30% dell’importo mensile della futura pensione di vecchiaia,
    al netto di eventuali rate per debiti erariali e di eventuali assegni divorzili, di mantenimento dei figli e di assegni stabiliti in sede di separazione tra i coniugi, indicati dal richiedente nella domanda di Ape.

 



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