Pensione di vecchiaia 2020



La pensione di vecchiaia . Per avere accesso alla “pensione di vecchiaia” occorre aver maturato una certa età (requisito anagrafico) e occorre, inoltre, essere in possesso di un minimo di anni di contributi (requisito contributivo). Il requisito contributivo differisce a seconda che il lavoratore sia o non sia in possesso di un certo ammontare di contributi alla data del 31 dicembre 1995 (data che rappresenta lo spartiacque tra pensioni in regime “retributivo” e pensioni in regime “contributivo”).



Lavoratori con contributi al 31 dicembre 1995 (sistema retributivo o misto)

Dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2022 questi lavoratori (in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, di qualunque ammontare) possono conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia in presenza di almeno 20 anni di contributi e un’età pari a 67 anni per tutti, lavoratori e lavoratrici, dipendenti e autonome, pubblici e privati. Ai fini del raggiungimento del requisito contributivo (20 anni) è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore del lavoratore. Valgono, cioè, anche i contributi figurativi.

Lavoratori senza contributi al 31 dicembre 1995 (del sistema “contributivo”).

Dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2022 questi lavoratori che hanno cominciato a lavorare dal 1° gennaio 1996 (e che pertanto non avevano alcuna anzianità contributiva, di qualunque ammontare, al 31 dicembre 1995) hanno avuto due vie per maturare il diritto alla pensione di vecchiaia.

Prima via:

  • lalmeno 20 anni di contribuzione e un’età pari a 67 anni per tutti, lavoratori e lavoratrici, dipendenti e autonome, pubblici e privati;
  • la condizione che l’importo della pensione risulti essere non inferiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale (c.d. “importo soglia”).
    Ai fini del raggiungimento dell’anzianità contributiva (20 anni) si tiene conto della contribuzione a qualsiasi titolo versata dal lavoratore. Sono riconosciuti soltanto i seguenti periodi di accredito figurativo:
  •  per assenza dal lavoro per periodi di educazione e assistenza dei figli fino al sesto anno di età in ragione di 170giorni per ciascun figlio;
  • per assenza dal lavoro per assistenza a figli dal sesto anno di età, al coniuge e al genitore purché conviventi (art. 3 della legge n. 104/1992), per la durata di 25 giorni complessivi l’anno, nel limite massimo complessivo di 24 mesi.

Seconda via:

  • all’età di 71 anni in presenza di almeno 5 anni di contributi “effettivi”, a prescindere dall’importo della pensione.
    Attenzione; ai fini del requisito di 5 anni di contributi è utile solo la contribuzione effettivamente versata (obbligatoria,
    volontaria, da riscatto) con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo (maternità, malattia, ecc.).

La decorrenza della pensione

La pensione di vecchiaia (ovviamente, previa domanda da parte dell’interessato) decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l’assicurato ha compiuto l’età di pensione ovvero, nel caso in cui a tale data non risultino soddisfatti i requisiti di anzianità contributiva, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui i requisiti suddetti vengono raggiunti. Poiché la liquidazione della pensione avviene sempre su richiesta dell’interessato, non è mai possibile averne una decorrenza retroattiva; pertanto, se la domanda di pensionamento viene fatta tempo dopo la maturazione dei requisiti, la decorrenza della pensione avverrà dal primo giorno del mese successivo a quello durante il quale è stata presentata la domanda. Un’unica eccezione riguarda il personale della Scuola (si veda la parte specifica).

Occorre lasciare il lavoro… ma solo formalmente

Per ottenere la pensione, infine, è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente in corso, cosa che non è necessaria invece se l’attività svolta è di tipo autonomo (artigiano, etc.). Vale la pena evidenziare, a proposito, quanto è stato precisato dall’Inps e dal ministero del lavoro. I due enti hanno detto che la condizione della cessazione del lavoro dipendente, ai fini dell’erogazione della pensione di vecchiaia, riguarda “solo” lo specifico rapporto di lavoro che è in essere al momento della maturazione dei requisiti di età e di contribuzione. Pertanto, la pensione è conseguita anche nell’ipotesi in cui il lavoratore, una volta maturati l’età e gli anni minimi di contributi per avere la pensione, si sia dimesso dal lavoro
e siano stati adempiuti gli adempimenti di rito relativi alla cessazione del rapporto di lavoro ove risultava occupato al momento della maturazione dei requisiti per la pensione (lettera dimissioni oppure atto di licenziamento, comunicazionial collocamento, etc.), a nulla rilevando il fatto che anche nello stesso giorno si sia immediatamente reimpiegato, presso lo stesso o presso un altro datore di lavoro. In parole povere, una volta presentate le dimissioni e fatta domanda di pensione, ci si può benissimo rioccupare presso la stessa o un’altra azienda (esempio di puro formalismo che a nulla giova).

La domanda di pensione

La domanda di pensione di vecchiaia all’Inps si presenta esclusivamente attraverso uno dei seguenti canali:

  • web – la richiesta telematica dei servizi è accessibile direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto (www.inps.it);
  • telefono – chiamando il Contact Center integrato al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico, abilitati ad acquisire le domande di prestazioni ed altri servizi per venire incontro alle esigenze di coloro che non dispongono delle necessariecapacità o possibilità di interazione con l’Inps per via telematica;
  • enti di Patronato e intermediari autorizzati dall’Inps.


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