Rimborsi IVA: i chiarimenti delle Entrate sui soggetti legittimati a prestare garanzia



L’Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 6 del 17 gennaio 2020, ha fornito alcuni chiarimenti in tema di rimborso IVA. I tecnici delle Entrate, dopo una attenta analisi della normativa di riferimento in materia di rimborso IVA, evidenziano che solo la società capogruppo o la controllante possono prestare garanzia tramite assunzione diretta dell’obbligazione.



Il caso Una società in liquidazione pone un quesito all’Agenzia delle entrate dove illustra di essere un soggetto partecipato per il 50% da una Pubblica Amministrazione, e per l’altro 50% da una S.p.A. impresa con patrimonio superiore ai 250 milioni, a totale partecipazione pubblica; la società istante evidenzia che dal bilancio finale di liquidazione che si accinge a depositare risultano crediti tributari rilevanti per IVA ed IRES. Il creditoIVA è di importo superiore a 30.000 euro e di conseguenza il rimborso è subordinato alla prestazione di idonea garanzia da parte del richiedente, come previsto, dall’art. 38-bis, comma4, del D.P.R. 26 ottobre1972, n. 633 (Decreto IVA).

La società istante chiede se sia possibile avvalersi della disposizione di cui al comma 5, del citato art. 38-bis del Decreto IVA, secondo il quale, nei gruppi societari, la garanzia può essere prestata dalla società capogruppo o dalla controllante mediante diretta assunzione dell’obbligazione di integrale restituzione della somma rimborsata. In sostanza, la società istante ritiene che la citata normativa, benché riferita ai gruppi societari di rilevante consistenza patrimoniale, torni applicabile anche nel caso in cui la garanzia sia offerta mediante diretta assunzione dell’obbligazione da parte di un’Amministrazione dello Stato ovvero di una società a totale partecipazione pubblica, anche se di diritto privato, indipendentemente dalla redazione di un bilancio consolidato di gruppo.

La norma, infatti, è finalizzata a tutelare il credito erariale, tutela che si realizza quando il “garante” è in grado di assumersi direttamente l’obbligo di restituire l’IVA che, a seguito di un eventuale controllo, dovesse risultare indebitamente rimborsata. Nel caso in esame la solvibilità sarebbe assicurata dalla natura pubblica dei soggetti partecipanti e la tutela del credito erariale sarebbe pari a quella offerta dalla garanzia fideiussoria, rilasciata da una banca o da un’impresa commerciale privata.

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in materia di garanzia per i rimborsi IVA di ammontare superiore a 30.000 euro, chiarendo che è solo la capogruppo o la controllante che può prestare la garanzia tramite assunzione diretta dell’obbligazione. Per le Entrate è solo la società posta al vertice – ossia quella preposta alla redazione del bilancio consolidato – legittimata a farlo, fermo restando che abbia i requisiti previsti dalla normativa. Riferimenti Agenzia delle entrate, risposta a interpello 17 gennaio 2020, n. 6 D.P.R. 26 ottobre1972, n. 633, art. 38-bis, comma 4



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