Equitalia cartella nulla senza verifica indirizzo. E deve anche pagare le spese



Agenzia delle entrate sconfitta in commissione tributaria, infatti, sono state annullate le cartelle per svariati migliaia di euro ad un utente perché  “la  notifica a mezzo PEC, effettuata dalla Agenzia delle Entrate – Riscossione, non ha validità di notifica, quando sprovvista di tutti i requisiti previsti dalla legge”.



Questa la vittoria dell’avvocato Vincenzo Sarnicola, presso la Commissione Tributaria, cui si era rivolta la l’Equitalia.

L’avvocato Sarnicola ha affrontato il tema della notifica delle cartelle esattoriali a mezzo PEC, opponendosi alle controdeduzioni di parte avversa, ottenendo l’ennesimo riconoscimento della bontà delle sue argomentazioni.

La predetta sentenza  sancisce un principio molto importante  e, cioè, che la notifica a mezzo PEC, effettuata dalla Agenzia delle Entrate – Riscossione, non ha validità di notifica, quando sprovvista di tutti i requisiti previsti dalla legge.

Una sentenza che fissa un principio fondamentale: Equitalia non deve limitarsi a ricevere crediti insoluti da parte dei Comuni e spedire cartelle esattoriali, ma, visto che risulta soggetto specializzato nel recupero di credito, deve anche verificare che la procedura di notifica e la validità del titolo per il quale si procede rispettino i requisiti di legge

 Ricevere una cartella da esattoriale da 1039,72 euro, frutto del meccanismo delle moltiplicazioni successive ai ritardi nel pagamento, senza mai essersi visti notificare la prima multa. Dovrebbe essere impossibile, ma invece è possibile, possibilissimo. Tanto che è capitato a una automobilista di Porto Viro. Quest’ultima, però, ha avuto la determinazione di portare in Tribunale Equitalia, ottenendo che il giudice di pace non solo annullasse la cartella, ma condannasse anche la concessionaria per la riscossione al pagamento delle spese legali.

Il principio che viene sancito è molto chiaro: Equitalia, o comunque qualunque ente che si occupi della riscossione, non può e non deve limitarsi a ricevere insoluti e procedere a rinotificare la richiesta di pagamento, ma deve verificare che tutto sia stato fatto a regola d’arte. Il giudice di pace lo dice molto, molto chiaramente nella propria sentenza.

“Lo stesso (ossia Equitalia) come concessionario emittente la cartella esattoriale,essendo specializzato in recupero credito, e pagato per questa attività, prima di procedere con un titolo inefficace, dovrebbe verificare la bontà e la correttezza formale del procedimento. La verifica della correttezza della notifica degli atti presupposti è un elemento imprescindibile per procedere ad esecuzione, che deve essere verificato dal concessionario procedente, che in caso di mancanza dei presupposti non dovrebbe emettere la cartella esattoriale, ma restituire il fascicolo al Comune che lo ha incaricato”.

In parole povere, il “non è colpa mia, ha sbagliato lui”, non funziona, quando si va a chiedere soldi alla gente, spiega il giudice di pace. E il concessionario per il recupero del credito deve fare tutte le verifiche da capo.

La vicenda, secondo questa ricostruzione, comincia quando nel 2009 la automobilista di Porto Viro, ad Adria, riceve due contravvenzioni, una a maggio e l’altra a novembre. Verbali che non le vengono mai notificati, perché tra Poste e Comune, i tre tentativi di notifica, causa alcuni errori e indicazioni non corrette, non vanno a buon fine. Ma non per colpa della diretta interessata, sostiene il giudice. Anzi: avrebbe dovuto essere il Comune di Adria a fare tutte le verifiche del caso. Perché, nel caso specifico, si sarebbe dovuta accertare la irreperibilità, tra l’altro inesistente, della donna, prima di ritenere compiuta la fase di notifica, pure in mancanza del ritiro dei verbali. Così non venne fatto.

Ma nonostante questo errore a monte, Equitalia, nel ricevere la pratica, avrebbe dovuto verificare che tutti i passaggi prescritti fossero stati seguiti. Perché anche questo fa parte del suo lavoro, secondo il giudice di pace. Non lo ha fatto. Il che comporta la nullità della cartella esattoriale e la condanna di Equitalia alle spese. Una decisione che, facile immaginarlo, non dispiacerà a molti italiani.

Quando le cartelle esattoriali di Equitalia vanno in prescrizione? E una volta accertata la prescrizione quando Equitalia non ha più alcuna facoltà di procedere alla riscossione coattiva?

Quando i termini di prescrizione della cartella di pagamento risultano compiuti, Equitalia infatti non è più tenuta a far partire il pignoramento, il fermo o l’ipoteca sui beni del soggetto che risulta debitore, pena l’illegittimità di tali provvedimenti.

CARTELLA ESATTORIALE: QUANDO SCATTA LA PRESCRIZIONE?

I termini di prescrizione delle cartelle di pagamento scattano quando, dal momento della notifica della stessa o del consecutivo sollecito di pagamento, sono decorsi i termini previsti dalla legge. I suddetti termini non sono sempre uguali, variando in base alla tipologia di debito che la cartella esattoriale reca.

Di seguito si riportano i termini di prescrizione in base alla natura del creditoriportato in cartella.

1) Canone Rai ( imposta sulla tv): i termini di prescrizione sono di 10 anni

2) Imposta ipocatastale: i termini di prescrizione sono di 10 anni

3) Imposta di registro: i termini di prescrizione sono di 10 anni

4) IVA:  i termini di prescrizione sono di 10 anni

5) IRPEF:  i termini di prescrizione sono di 10 anni

6) IRAP: i termini di prescrizione sono di 10 anni

7) Diritti Camera Commercio: i termini di prescrizione sono di 10 anni

8) TASI: i termini di prescrizione sono di 5 anni

9) IMU: i termini di prescrizione sono di 5 anni

10) ICI: i termini di prescrizione sono di 5 anni

11) TARI (imposta sui rifiuti): i termini di prescrizione sono di 5 anni

12) Contributi INPS: i termini di prescrizione sono di 5 anni

13) Contributi INAIL: i termini di prescrizione sono di 5 anni

14) TOSAP: i termini di prescrizione sono di 5 anni

15) Contravvenzioni del Codice della Strada: i termini di prescrizione sono di 5 anni

16) Bollo auto: i termini di prescrizione sono di 3 anni

COME CAPIRE CHE LA CARTELLA ESATTORIALE  E’ ANDATA IN PRESCRIZIONE?

Il debitore deve verificare la data dell’ultima notifica ricevuta da Equitalia concernente il debito in oggetto.

In sostanza, se la cartella di pagamento, ad esempio, per il canone Rai è stata ricevuta nel 2012 mentre nel 2014 è stato recapitato il sollecito di pagamento riferito a tale addebito, i termini di prescrizione (in questo caso di 10 anni) si compiono nel 2024, vale a dire esattamente 10 anni dopo data in cui è stato notificato il sollecito. Nel caso, invece, il sollecito di pagamento ricevuto nel 2014 dovesse fare riferimento ad altre cartelle esattoriali con diversi debiti, la prescrizione per il mancato pagamento dell’imposta sulla televisione scatterebbe nel 2022.

La decorrenza del termine di prescrizione, infatti, riprende ogni volta che il contribuente riceve un nuovo avviso di pagamento, soltanto però se lo stesso riporta con precisione l’ammontare dovuto e la causale. Anche il preavviso di fermo o di ipoteca inviato da Equitalia al contribuente per avvisare dell’imminente provvedimento cautelare, è considerato un atto che interrompe la prescrizione.

COME TUTELARSI DALLA RISCOSSIONE COATTIVA DA PARTE DI EQUITALIA?

Nel caso di cartelle esattoriali prescritte, come detto, Equitalia non può procedere alla riscossione coattiva, dovendo invece eliminare opportunamente la cartella ormai prescritta dalla posizione debitoria del soggetto contribuente.

Quando questo non si verifica e anzi viene ugualmente avviato il pignoramento, anche in caso di subentrata prescrizione, il contribuente per tutelarsi può fare opposizione all’esecuzione forzata, agendo in tribunale ordinario e così contestando il pignoramento mediante avvocato. Sarà, poi, lo stesso tribunale a stabilire se interrompere o meno l’esecuzione rinviando successivamente il contribuente al giudice competente sulla base dell’imposizione oggetto della discussione.

Nel caso in cui Equitalia abbia provveduto ad inviare al contribuente un preavviso di ipoteca o di fermo auto, quest’ultimo avrà la possibilità di avanzare ricorso per ogni tipologia di debito, che qui di seguito elenchiamo, di fronte al giudice di volta in volta competente.

1) Bollo auto: Commissione Tributaria Provinciale

2) Canone Rai (imposta sulla tv): Commissione Tributaria Provinciale

3) TASI, IMU, ICI, TOSAP e altre tasse locali: Commissione Tributaria Provinciale

4) IVA, IRPEF, IRAP: Commissione Tributaria Provinciale

5) Contributi INPS: Tribunale ordinario, sezione lavoro e previdenza

6) Contributi INAIL: Tribunale ordinario, sezione lavoro e previdenza



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