Sim Spa di Priolo Gargallo è finita, da fiore all’occhiello al fallimento



Questo articolo in breve



Si trattava, però, di un’impostazione non più in linea con le finalità che, nell’attuale situazione socioeconomica, si dovrebbero perseguire in caso di insolvenza imprenditoriale, consistenti nella conservazione e nel recupero, per quanto possibile, delle componenti dell’impresa, ossia dei beni produttivi e dei livelli occupazionali, attraverso il risanamento e il superamento della crisi aziendale. Del resto, nella stessa legislazione dei Paesi europei si è da tempo affermata la tendenza a considerare le procedure concorsuali non più in termini meramente liquidatori sanzionatori, ma piuttosto come destinate ad un risultato di conservazione dei mezzi organizzativi dell’impresa, assicurando la sopravvivenza, ove possibile, di questa e, negli altri casi, procurando alla collettività, ed in primo luogo agli stessi creditori, una più consistente garanzia patrimoniale attraverso il risanamento e il trasferimento a terzi delle strutture aziendali.

Il legislatore italiano ha inteso, pertanto, allinearsi alla tendenza in voga negli altri Paesi europei, introducendo una nuova disciplina concorsuale per la regolamentazione dell’insolvenza che semplifica le procedure attualmente esistenti e mira alla conservazione dell’impresa e alla tutela dei creditori. Tale finalità è stata realizzata mediante un duplice intervento posto in essere dal D.L. n. 35/2005, convertito nella L. n. 80/2005, che, come accennato, da un lato ha modificato direttamente alcune disposizioni della legge fallimentare (in particolare, l’art. 67 sulla revocatoria fallimentare e gli artt. 160, 161, 163, 167, 180, 181, in materia di concordato preventivo), introducendo altresì l’art. 182bis in tema di accordi di ristrutturazione dei debiti; dall’altro, ha dettato al Governo i criteri e i principi direttivi per realizzare la riforma organica delle procedure concorsuali, sfociata nel D.Lgs. n. 5/2006 e nel successivo D.Lgs. n. 169/2007.

Il D.Lgs. n. 5/2006 è entrato in vigore, ai sensi dell’art. 153 del decreto stesso, dopo sei mesi dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, e quindi il 16-7-2006. Il D.Lgs. 169/2007, invece, è entrato in vigore ai sensi dell’art. 22 del decreto stesso, il giorno 1 gennaio 2008. Per stabilire, nei singoli casi, quale sia la disciplina applicabile (quella anteriore o quella successiva al D.Lgs. n. 5/2006), occorre premettere che la procedura fallimentare si distingue in due fasi, quella istruttoria (o “pre-fallimentare”), introdotta con ricorso e definita con la sentenza dichiarativa di fallimento, e quella di fallimento (o “concorsuale”), aperta con la medesima sentenza e terminata con la chiusura del fallimento. Quanto alla disciplina del 2006 la stessa si applica alla fase prefallimentare apertasi con i ricorsi depositati dopo il 16-7-2006 e, quanto alla fase concorsuale, alle procedure apertesi dopo il 16-7-2006. Restano, pertanto, disciplinate dal regime previgente la fase prefallimentare apertasi con ricorsi depositati alla data di entrata in vigore della Riforma e le procedure a tale data già pendenti. Il D.Lgs. n. 169/2007, invece, si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonchè alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore, fatta eccezione per gli articoli 107 L.F. in tema di vendita e liquidazione dell’attivo, art. 214 L.F., in materia di concordato preventivo e della disciplina dell’esdebitazione che si applicano alle procedure di fallimento pendenti alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 5/2006 e pendenti o chiuse alla data di entrata in vigore del presente decreto (D.Lgs. n. 169/2007).

Il fallimento è una procedura concorsuale avente la finalità di liquidare il patrimonio del debitore insolvente per poi ripartire il ricavato tra tutti i creditori nel rispetto del principio della par condicio creditorum dettato dall’art. 2741 c.c., a norma del quale i creditori verranno soddisfatti tutti integralmente, ove possibile, o quantomeno tutti nella stessa proporzione. La prevalente dottrina definisce il fallimento come quel processo esecutivo rivolto alla realizzazione coattiva del diritto dei creditori (Carnelutti, Ferrara, Azzolina), che ha inizio con l’istruttoria prefallimentare, ossia con l’accertamento della sussistenza dei presupposti ex lege previsti per la dichiarazione di fallimento e che, dopo varie fasi (l’acquisizione dei beni di proprietà del fallito, l’accertamento dei crediti, la liquidazione dell’attivo e la ripartizione del ricavato tra i creditori), si conclude con il decreto di chiusura del fallimento, salvi i casi di riapertura della procedura dei quali si dirà infra. La disciplina del fallimento e delle altre procedure concorsuali, contenuta nel R.D. n. 267/1942, è stata modificata in maniera significativa con il D.L. n. 35/2005, convertito nella L. n. 80/2005 e, poi, con il D.Lgs. n. 5/2006 e il D.Lgs. n. 169/2007. La nuova disciplina attribuisce maggiore spazio al recupero delle capacità produttive dell’impresa in crisi, e il fallimento è ora finalizzato anche a raggiungere un risultato di conservazione dei mezzi organizzativi dell’impresa, assicurandone la sopravvivenza, ove possibile, e, negli altri casi, procurando alla collettività, e in primo luogo agli stessi creditori, una più consistente garanzia patrimoniale attraverso il risanamento e il trasferimento a terzi delle strutture aziendali.

I presupposti del fallimento Presupposti necessari per la dichiarazione di fallimento sono: – la qualità di imprenditore commerciale del debitore (presupposto soggettivo); – lo stato di insolvenza del debitore stesso (presupposto oggettivo). Prima di passare all’esame di tali presupposti occorre ricordare che devono sussistere anche altre circostanze (negative), e precisamente: – l’imprenditore non deve essere soggetto ad una procedura di liquidazione coatta amministrativa; – l’imprenditore non deve avere fatto domanda di concordato preventivo o di amministrazione controllata (ora abrogata dalla nuova disciplina); – non devono sussistere i presupposti per l’assoggettabilità dell’impresa alla procedura di amministrazione straordinaria. Non sono, pertanto, soggette al fallimento (vedi infra): – le imprese bancarie e assicurative, in quanto soggette alla procedura di liquidazione coatta amministrativa; – le imprese di grandi dimensioni, soggette all’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

Il presupposto soggettivo L’art. 1 della legge fallimentare, al 1° comma, prevede che “Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano un’attività commerciale, esclusi gli enti pubblici”. La norma al 2° comma precisa che “Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti: a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;

b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila; c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila”. I limiti di cui alle lettere a), b) e c) del 2° comma possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia, sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenute nel periodo di riferimento. La norma, quindi, esclude dal fallimento le imprese che posseggono congiuntamente i requisiti suindicati, con onere probatorio a carico del debitore stesso.



Lascia un commento