Bollo auto non pagato o prescritto: quando e come richiedere l’annullamento



Il bollo auto, chiamato spesso tassa automobilistica, altro non è che è un contributo regionale il cui versamento spetta solo ai possessori di un’auto, che viene indicato dal Pubblico Registro Automobilistico. Si tratta di una tassa che viene pagata annualmente da chi risulta essere il proprietario di una o più di automobili, indipendentemente dal fatto che questa circoli o meno. L’importo sarà dettato da ogni regione, che ha dei parametri differenti di riferimento, quindi può capitare che un importo sia diverso da una regione all’altra. Cosa accade, però, se non si paga il bollo auto? Sicuramente si va incontro ad una sanzione, di importo ed entità che varia a seconda della scadenza. Ad ogni modo, anche il bollo auto va in prescrizione e oggi noi vogliamo occuparci di tutti quei casi in cui un automobilista riceve una richiesta di pagamento del bollo auto che è stato già prescritto oppure che è stato già versato.



Cosa succede in questi casi? La risposta è semplice, ovvero l’automobilista può fare ricorso alla Commissione tributaria oppure presentare una richiesta in autotutela.

Quando scade il bollo auto

Generalmente la tassa automobilistica è una tassa annuale, quindi va pagata entro il mese successivo la sua scadenza. Se questa però non viene pagata, va in prescrizione entro il terzo anno successivo a quello in cui sarebbe dovuta venire il pagamento. In base a questo concetto, il bollo che dovrebbe essere versato nel 2018, andrà in prescrizione alla data del 31 dicembre 2021. Se però nel frattempo si riceve la cartella esattoriale dell’Agenzia di riscossione relativa al bollo non pagato, il tempo di prescrizione inevitabilmente si interrompe e bisognerà iniziare a decorrere nuovamente dell’inizio.

Per quanto tempo conservare le ricevute di pagamento

Così come avviene per le bollette di luce gas e telefono, può anche capitare che il bollo auto pagato non risulta adeguatamente versato. Per questo è bene conservare le ricevute di pagamento, almeno per i tre anni successivi alla data dell’avvenuto pagamento. È possibile buttare le ricevute soltanto dopo che è avvenuta la prescrizione del debito.

Come contestare la richiesta di pagamento

Come abbiamo sopra accennato, l’automobilista può contestare la richiesta di pagamento, facendo ricorso alla commissione tributaria entro i termini di impugnazione oppure può presentare richiesta di esercizio dell’autotutela, richiedendo all’amministrazione finanziaria l’annullamento della richiesta di pagamento oppure lo sgravio della cartella.

Come si contesta una richiesta di pagamento

Si può inoltrare la domanda di autotutela soltanto nel caso in cui i termini per poter impugnare l’accertamento emesso dall’agenzia delle entrate siano già scaduti.  In questo caso, l’Agenzia delle Entrate è obbligata ad annullare il provvedimento.

Bollo auto e figlio con legge 104, è possibile avere l’esenzione?

Bollo auto e esenzione per legge 104/1992

La Legge 104, tra le tante agevolazioni, prevede anche l’esenzione del bollo auto sui veicoli condotti dalla persona invalida o disabile o dai familiari accompagnatori.

Per poter usufruire dell’agevolazione bisogna presentare una domanda alla Regione competente (di residenza). Alla domanda dovrà essere allegata tutta la documentazione.

Nelle regioni in cui tali uffici non sono stati istituiti l’interessato può rivolgersi all’ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate.

Esenzione bollo auto: chi può farne richiesta

Possono fare richiesta dell’esenzione dal bollo auto i soggetti affetti da:

• disabilità con patologia che comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti;

• disabilità grave o con pluriamputazioni;

• disabilità per la quale e stata riconosciuta l’indennità di accompagnamento;

• disabilità per cecità o sordità.

Documenti d’allegare alla domanda

Nel caso in questione art. 3 comma 3 della legge 104 bisogna presentare la seguente documentazione allegata in base al grado di disabilità:

Disabilità con patologia che comporta grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni

Il disabile deve essere stato riconosciuto portatore di handicap o invalido, in stato di gravità, affetto da patologia con grave limitazione di deambulazione o affetti da pluriamputazioni.

Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, non necessita di adattamento tecnico.

La documentazione da allegare alla domanda di esenzione è costituita da:

• Copia della carta di circolazione;

• Copia del verbale di accertamento dell’handicap emesso dalla Commissione medica presso la ASL di cui all’art. 4 della legge n.104/1992 dal quale risulti esplicitamente che il soggetto si trova in situazione di handicap grave ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 104/1992 derivante da patologie che comportano una grave limitazione della deambulazione o da pluriamputazioni;

• Copia della documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti che il disabile è fiscalmente a carico dell’intestatario del veicolo (solo nel caso in cui il veicolo non sia intestato al portatore di handicap/invalido).

Nel caso di Disabilità mentale o psichica

Il disabile deve essere stato riconosciuto portatore di handicap o invalido, in stato di gravità, affetto da una patologia mentale o psichica, con riconoscimento della indennità di accompagnamento.

Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, non necessita di adattamento tecnico.

La documentazione da allegare alla domanda di esenzione è costituita da:

• Copia della carta di circolazione;

• Copia del verbale di accertamento dell’handicap emesso dalla Commissione medica presso la ASL di cui all’art. 4 della legge n. 104/1992 dal quale risulti esplicitamente che il soggetto si trova in situazione di handicap grave ai sensi dell.art.3 comma 3 della medesima legge derivante da disabilità psichica o mentale;

• Copia del certificato di attribuzione dell’indennità di accompagnamento di cui alle leggi 18/80 e 508/88 emesso dalla Commissione preposta all’accertamento dell’invalidità civile di cui alla legge n.295/90 ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante che al disabile è stata riconosciuta l’indennità di accompagnamento;

• Copia della documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti che il disabile è fiscalmente a carico dell’intestatario del veicolo (solo nel caso in cui il veicolo non sia intestato al portatore di handicap/invalido).

I veicoli per i quali è possibile chiedere l’esenzione

L’esenzione del bollo auto si applica ai veicoli, condotti dai disabili o utilizzati per il loro accompagnamento, con limitazione di cilindrata fino a 2000 cc se con motore a benzina, e fino a 2800 cc se con motore diesel.

L’esenzione spetta per un solo veicolo, si può possibile ottenere nuovamente l’agevolazione per un secondo veicolo solo se il primo, già soggetto di esenzione bollo, viene venduto o cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico (Pra).

Esenzione bollo auto sul veicolo del familiare

Il veicolo deve essere intestato al disabile o, in alternativa, al familiare che lo ha fiscalmente a carico, nel caso specifico il padre che ha fiscalmente a carico il figlio di 8 anni può chiedere l’esenzione bollo auto.

Un vincolo indispensabile per potere usufruire dell’esenzione del bollo auto è che il veicolo sia intestato al disabile o alla persona alla quale il disabile è fiscalmente a carico.

Per essere ritenuto a carico fiscalmente, il reddito complessivo annuo del disabile deve essere entro la soglia di euro 2.840,51. Quindi, al di sopra di questo limite, per poter usufruire delle agevolazioni fiscali, occorrerà necessariamente che il veicolo e i documenti di spesa siano intestati al disabile (e non al suo familiare).

Sono escluse da questo limite sopra indicato, i redditi esenti (le pensioni sociali, le indennità comprese quelle di accompagnamento, le pensioni e gli assegni erogati ai ciechi civili, ai sordi preverbali e agli invalidi civili) e di quelli soggetti a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva.

Per familiare del disabile si intende: il coniuge, i fratelli, le sorelle, i suoceri, le nuore e i generi, gli adottanti, nonché i figli e i genitori, in mancanza dei quali subentrano i discendenti o gli ascendenti più prossimi.

Esenzione bollo auto permanente

L’esenzione dal pagamento del bollo ha carattere permanente, se riconosciuta per il primo anno (con presentazione di regolare domanda), prosegue anche per gli anni successivi, senza l’onere di ulteriori adempimenti.

Solo quando vengono meno le condizioni dell’agevolazione (per esempio il veicolo viene venduto oppure viene meno l’invalidità del beneficiario), l’interessato (o agli eredi dello stesso) devono darne tempestiva comunicazione all’ufficio competente, pena il recupero del tributo e l’applicazione di sanzioni.



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